Art. 84 Rilevazioni e comunicazioni inerenti agli strumenti finanziari accentrati 1. L'immissione degli strumenti finanziari nel sistema non modifica gli obblighi di legge connessi con la titolarita' di diritti sugli strumenti finanziari stessi. Le rilevazioni e le comunicazioni prescritte dalle norme vigenti che prevedono la individuazione numerica dei certificati sono effettuate mediante l'indicazione della specie e della quantita' degli strumenti finanziari cui esse si riferiscono. 2. Restano fermi gli obblighi di rilevazione e di aggiornamento del libro dei soci previsti dall'articolo 5 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, da parte degli emittenti e dei soggetti incaricati ai sensi dell'articolo 6 della stessa legge. Il termine per le annotazioni nel libro dei soci indicato nell'ultimo comma del predetto articolo 5 decorre dalla data di pagamento degli utili o da quella del rilascio della certificazione per l'intervento in assemblea. 3. Restano altresi' fermi gli obblighi di comunicazione allo Schedario generale dei titoli azionari previsti dall'articolo 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, da parte degli emittenti e dei soggetti incaricati ai sensi dell'articolo 6 della stessa legge. Il Ministro delle finanze, con propri decreti, detta, ove occorrano, le norme di applicazione della presente disposizione e di quella prevista dall'articolo 89, comma 2.
Nota all'art. 84: - Il testo degli articoli 5 e 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 (Istituzione di una ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle societa' e modificazioni della disciplina della nominativita' obbligatoria dei titoli azionari) e' il seguente: "Art. 5. - Prima di restituire i titoli azionari esibiti per la riscossione degli utili o depositati per l'intervento in assemblea la societa' emittente e i soggetti incaricati ai sensi del primo comma del successivo art. 6 devono rilevare, relativamente ai soggetti che risultano possessori dei titoli o titolari di diritti reali sugli stessi, gli elementi indicati dall'art. 4 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, modificato dalla legge 31 ottobre 1955, n. 1064 e dal presente articolo, nonche' la data dell'ultima girata, se avvenuta dopo il precedente pagamento degli utili e se i giratari dei titoli non sono persone fisiche. Per le imprese che non hanno personalita' giuridica l'intestazione e l'annotazione di cui al citato art. 4 debbono contenere le generalita' e il domicilio di chi ne ha la rappresentanza. L'avvenuta rilevazione deve essere attestata mediante apposizione sul titolo, subito dopo l'ultima girata, di stampigliatura conforme al modello approvato con decreto del Ministro per le finanze, convalidata con la firma del funzionario o impiegato addetto al servizio. La rilevazione e la relativa attestazione non sono necessarie quando il titolo non ha formato oggetto di trasferimento mediante girata dopo l'ultima stampigliatura. La societa' emittente deve aggiornare il libro dei soci in base agli elementi rilevati ai sensi del primo comma. Le relative annotazioni devono essere eseguite nel termine di novanta giorni dalla data in cui il titolo e' stato esibito o depositato. Art. 7. - Le societa', entro il 15 febbraio di ciascun anno, devono comunicare allo Schedario generale dei titoli azionari, relativamente ai soggetti che risultano possessori dei titoli sui quali hanno pagato gli utili nell'anno solare precedente o titolari di diritti reali sui titoli stessi, gli elementi indicati nell'art. 5, primo comma. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche a coloro, persone fisiche o giuridiche, che in rappresentanza del possessore del titolo, ne hanno riscosso gli utili. Le comunicazioni di cui al primo comma: a) devono essere eseguite, per ogni distribuzione di utili, mediante elenchi conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro per le finanze e redatti in tre copie, una delle quali viene restituita con visto di ricevuta alla societa'; b) devono indicare, per ciascun nominativo, il numero delle azioni, precisando la data dell'ultima girata, se avvenuta dopo il precedente pagamento di utili e se i giratari dei titoli non sono persone fisiche, e l'ammontare degli utili su di esse complessivamente pagati, al lordo della ritenuta prevista dall'art. 1. Se la ritenuta e' stata emessa a sensi dell'art. 1, quarto comma, debbono essere altresi' indicati gli estremi del certificato prodotto; c) devono essere sottoscritte dal rappresentante legale della societa' oppure da un amministratore o dirigente incaricato con apposita deliberazione del Consiglio. Le societa' che nell'anno solare precedente non abbiano deliberato la distribuzione di utili devono comunicare allo Schedario gli elementi indicati dal primo comma relativamente ai titoli azionari che sono stati depositati ai fini dell'intervento all'assemblea ordinaria ai sensi del secondo comma dell'art. 4. Quando l'incarico di pagare gli utili e' stato conferito ai soggetti indicati nell'art. 6, primo comma, alle comunicazioni previste dal primo comma devono provvedere, per conto della societa' emittente, i soggetti medesimi. Le comunicazioni possono essere eseguite anche dalle singole sedi e filiali delle aziende o societa' incaricate e sono sottoscritte, in tal caso, dai rispettivi direttori".