Art. 84 
                Rilevazioni e comunicazioni inerenti 
agli strumenti finanziari accentrati 
 
  1. L'immissione degli strumenti finanziari nel sistema non modifica
gli obblighi di legge connessi con la titolarita'  di  diritti  sugli
strumenti  finanziari  stessi.  Le  rilevazioni  e  le  comunicazioni
prescritte  dalle  norme  vigenti  che  prevedono  la  individuazione
numerica dei certificati sono effettuate mediante l'indicazione della
specie e della quantita'  degli  strumenti  finanziari  cui  esse  si
riferiscono. 
  2. Restano fermi gli obblighi di rilevazione e di aggiornamento del
libro dei soci previsti dall'articolo 5 della legge 29 dicembre 1962,
n. 1745, da parte degli emittenti e dei soggetti incaricati ai  sensi
dell'articolo 6 della stessa legge. Il termine per le annotazioni nel
libro dei soci indicato nell'ultimo comma  del  predetto  articolo  5
decorre dalla data di pagamento degli utili o da quella del  rilascio
della certificazione per l'intervento in assemblea. 
  3. Restano  altresi'  fermi  gli  obblighi  di  comunicazione  allo
Schedario generale dei titoli azionari previsti dall'articolo 7 della
legge 29 dicembre 1962, n. 1745,  da  parte  degli  emittenti  e  dei
soggetti incaricati ai sensi dell'articolo 6 della stessa  legge.  Il
Ministro delle finanze, con propri decreti, detta, ove occorrano,  le
norme  di  applicazione  della  presente  disposizione  e  di  quella
prevista dall'articolo 89, comma 2. 
 
          Nota all'art. 84: 
            - Il testo degli articoli 5 e 7 della legge  29  dicembre
          1962, n. 1745 (Istituzione di una ritenuta d'acconto  o  di
          imposta  sugli   utili   distribuiti   dalle   societa'   e
          modificazioni   della   disciplina   della    nominativita'
          obbligatoria dei titoli azionari) e' il seguente: 
            "Art. 5. - Prima di restituire i titoli azionari  esibiti
          per  la  riscossione   degli   utili   o   depositati   per
          l'intervento  in  assemblea  la  societa'  emittente  e   i
          soggetti incaricati ai sensi del primo comma del successivo
          art. 6  devono  rilevare,  relativamente  ai  soggetti  che
          risultano possessori dei titoli o titolari di diritti reali
          sugli stessi, gli elementi indicati dall'art. 4  del  regio
          decreto 29 marzo 1942, n. 239, modificato  dalla  legge  31
          ottobre 1955, n. 1064 e dal presente articolo,  nonche'  la
          data dell'ultima girata, se  avvenuta  dopo  il  precedente
          pagamento degli utili e se i giratari dei titoli  non  sono
          persone fisiche. Per le imprese che non hanno  personalita'
          giuridica l'intestazione e l'annotazione di cui  al  citato
          art. 4 debbono contenere le generalita' e il  domicilio  di
          chi ne ha la rappresentanza. 
            L'avvenuta rilevazione  deve  essere  attestata  mediante
          apposizione sul titolo, subito  dopo  l'ultima  girata,  di
          stampigliatura conforme al modello  approvato  con  decreto
          del Ministro per le finanze, convalidata con la  firma  del
          funzionario o impiegato addetto al servizio. 
            La  rilevazione  e  la  relativa  attestazione  non  sono
          necessarie quando il  titolo  non  ha  formato  oggetto  di
          trasferimento mediante girata dopo l'ultima stampigliatura. 
            La societa' emittente deve aggiornare il libro  dei  soci
          in base agli elementi rilevati ai sensi del primo comma. Le
          relative annotazioni devono essere eseguite nel termine  di
          novanta giorni dalla data in cui il titolo e' stato esibito
          o depositato. 
            Art. 7. - Le societa', entro il 15  febbraio  di  ciascun
          anno, devono comunicare allo Schedario generale dei  titoli
          azionari,   relativamente   ai   soggetti   che   risultano
          possessori dei titoli sui  quali  hanno  pagato  gli  utili
          nell'anno solare precedente o titolari di diritti reali sui
          titoli stessi, gli elementi  indicati  nell'art.  5,  primo
          comma. 
            Le disposizioni di cui sopra si applicano anche a coloro,
          persone fisiche o giuridiche,  che  in  rappresentanza  del
          possessore del titolo, ne hanno riscosso gli utili. 
            Le comunicazioni di cui al primo comma: 
             a) devono essere eseguite,  per  ogni  distribuzione  di
          utili, mediante elenchi conformi ai modelli  approvati  con
          decreto del Ministro per le finanze e redatti in tre copie,
          una delle quali viene restituita con visto di ricevuta alla
          societa'; 
             b) devono indicare, per ciascun  nominativo,  il  numero
          delle azioni, precisando la  data  dell'ultima  girata,  se
          avvenuta dopo il precedente  pagamento  di  utili  e  se  i
          giratari dei titoli non sono persone fisiche, e l'ammontare
          degli utili su di esse complessivamente  pagati,  al  lordo
          della ritenuta prevista dall'art.  1.  Se  la  ritenuta  e'
          stata emessa a sensi dell'art.  1,  quarto  comma,  debbono
          essere  altresi'  indicati  gli  estremi  del   certificato
          prodotto; 
             c) devono essere sottoscritte dal rappresentante  legale
          della societa' oppure  da  un  amministratore  o  dirigente
          incaricato con apposita deliberazione del Consiglio. 
            Le societa' che nell'anno solare precedente  non  abbiano
          deliberato la distribuzione di utili devono comunicare allo
          Schedario   gli   elementi   indicati   dal   primo   comma
          relativamente ai titoli azionari che sono stati  depositati
          ai fini dell'intervento all'assemblea  ordinaria  ai  sensi
          del secondo comma dell'art. 4. 
            Quando l'incarico di pagare gli utili e' stato  conferito
          ai  soggetti  indicati  nell'art.  6,  primo  comma,   alle
          comunicazioni previste dal primo comma  devono  provvedere,
          per conto della societa' emittente, i soggetti medesimi. Le
          comunicazioni possono essere eseguite anche  dalle  singole
          sedi e filiali delle aziende o societa' incaricate  e  sono
          sottoscritte, in tal caso, dai rispettivi direttori".