(( Art. 84-bis 
 
           Modifica all'articolo 2643 del codice civile )) 
 
  ((1. All'articolo 2643 del codice civile, dopo  il  numero  12)  e'
inserito il seguente:)) 
  ((«12-bis) gli accordi di mediazione che accertano l'usucapione con
la sottoscrizione del processo verbale  autenticata  da  un  pubblico
ufficiale a cio' autorizzato».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  2643  del  codice
          civile come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 2643. (Atti soggetti a trascrizione) 
              Si   devono   rendere   pubblici   col   mezzo    della
          trascrizione: 
              1) i contratti che trasferiscono la proprieta' di  beni
          immobili; 
              2)  i  contratti  che  costituiscono,  trasferiscono  o
          modificano il diritto di usufrutto  su  beni  immobili,  il
          diritto  di  superficie,  i  diritti   del   concedente   e
          dell'enfiteuta; 
              2-bis) i contratti che trasferiscono,  costituiscono  o
          modificano  i  diritti  edificatori  comunque   denominati,
          previsti  da  normative  statali  o  regionali,  ovvero  da
          strumenti di pianificazione territoriale; 
              3) i  contratti  che  costituiscono  la  comunione  dei
          diritti menzionati nei numeri precedenti; 
              4) i contratti che costituiscono o modificano  servitu'
          prediali, il diritto di uso sopra beni immobili, il diritto
          di abitazione; 
              5) gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti  menzionati
          nei numeri precedenti; 
              6) i provvedimenti con i quali nell'esecuzione  forzata
          si trasferiscono la proprieta' di  beni  immobili  o  altri
          diritti reali immobiliari, eccettuato il  caso  di  vendita
          seguita nel processo di liberazione  degli  immobili  dalle
          ipoteche a favore del terzo acquirente; 
              7) gli atti e le sentenze di  affrancazione  del  fondo
          enfiteutico; 
              8) i contratti di locazione di beni immobili che  hanno
          durata superiore a nove anni; 
              9) gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione  o
          cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti,  per  un
          termine maggiore di tre anni; 
              10) i contratti di societa' e  di  associazione  con  i
          quali si conferisce il godimento  di  beni  immobili  o  di
          altri diritti reali immobiliari,  quando  la  durata  della
          societa' o  dell'associazione  eccede  i  nove  anni  o  e'
          indeterminata; 
              11) gli atti di costituzione  dei  consorzi  che  hanno
          l'effetto indicato dal numero precedente; 
              12) i contratti di anticresi; 
              12-bis)  gli  accordi  di  mediazione   che   accertano
          l'usucapione con la  sottoscrizione  del  processo  verbale
          autenticata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato; 
              13) le transazioni, che hanno per oggetto  controversie
          sui diritti menzionati nei numeri precedenti; 
              14)  le  sentenze  che  operano  la  costituzione,   il
          trasferimento  o  la  modificazione  di  uno  dei   diritti
          menzionati nei numeri precedenti.".