(( Art. 84-ter 
 
Compensi  per  gli  amministratori  di  societa'  controllate   dalle
                    pubbliche amministrazioni )) 
 
  ((1. All'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:)) 
  ((«5-quater.   Nelle   societa'   direttamente   o   indirettamente
controllate dalle pubbliche amministrazioni di  cui  all'articolo  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che  emettono
esclusivamente strumenti finanziari, diversi  dalle  azioni,  quotati
nei  mercati  regolamentati  nonche'  nelle  societa'  dalle   stesse
controllate, il compenso di cui all'articolo 2389, terzo  comma,  del
codice civile per  l'amministratore  delegato  e  il  presidente  del
consiglio d'amministrazione non puo' essere stabilito  e  corrisposto
in misura  superiore  al  75  per  cento  del  trattamento  economico
complessivo a  qualsiasi  titolo  determinato,  compreso  quello  per
eventuali rapporti di lavoro con la medesima societa', nel corso  del
mandato antecedente al rinnovo.)) 
  ((5-quinquies.  Nelle  societa'   direttamente   o   indirettamente
controllate dalle pubbliche amministrazioni di  cui  all'articolo  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che  emettono
titoli azionari quotati nei mercati regolamentati, in sede di rinnovo
degli  organi  di  amministrazione  e'  sottoposta   all'approvazione
dell'assemblea  degli  azionisti   una   proposta   in   materia   di
remunerazione degli amministratori con deleghe di  dette  societa'  e
delle loro controllate, conforme ai criteri di cui al comma 5-quater.
In  tale  sede,  l'azionista  di  controllo  pubblico  e'  tenuto  ad
esprimere assenso alla proposta di cui al primo periodo.)) 
  ((5-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 5-quater e  5-quinquies
si  applicano  limitatamente  al  primo  rinnovo  dei   consigli   di
amministrazione successivo alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione ovvero,  qualora  si  sia  gia'  provveduto  al
rinnovo, ai compensi ancora da determinare ovvero da  determinare  in
via  definitiva.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi   5-quater   e
5-quinquies non si applicano qualora nei dodici mesi antecedenti alla
data di entrata in vigore della  presente  disposizione  siano  state
adottate riduzioni dei compensi dell'amministratore  delegato  o  del
presidente del consiglio di  amministrazione  almeno  pari  a  quelle
previste nei medesimi commi».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 23-bis del  decreto
          legge   6   dicembre   2011,   n.   201,   convertito   con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 23-bis. (Compensi per gli amministratori e per  i
          dipendenti  delle  societa'  controllate  dalle   pubbliche
          amministrazioni) 
              1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19,  comma
          6, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con
          modificazioni, dalla legge  3  agosto  2009,  n.  102,  con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
          emanare entro  il  31  maggio  2012,  previo  parere  delle
          Commissioni  parlamentari  competenti,  le   societa'   non
          quotate,    direttamente    controllate    dal    Ministero
          dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo  2359,
          primo  comma,  numero   1),   del   codice   civile,   sono
          classificate   per   fasce   sulla   base   di   indicatori
          dimensionali  quantitativi  e  qualitativi.  Per   ciascuna
          fascia e'  determinato  il  compenso  massimo  al  quale  i
          consigli di amministrazione di dette societa'  devono  fare
          riferimento, secondo criteri oggettivi e  trasparenti,  per
          la determinazione degli  emolumenti  da  corrispondere,  ai
          sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del  codice  civile.
          L'individuazione  delle  fasce  di  classificazione  e  dei
          relativi compensi potra' essere effettuata anche sulla base
          di analisi svolte da primarie istituzioni specializzate. 
              2. In considerazione  di  mutamenti  di  mercato  e  in
          relazione al tasso di inflazione programmato, nel  rispetto
          degli obiettivi di contenimento della spesa  pubblica,  con
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  si
          provvede a rideterminare, almeno ogni tre anni, le fasce di
          classificazione e l'importo massimo di cui al comma 1. 
              3. Gli emolumenti determinati  ai  sensi  dell'articolo
          2389, terzo comma, del codice civile, possono includere una
          componente variabile che non puo' risultare inferiore al 30
          per cento della componente fissa e che  e'  corrisposta  in
          misura  proporzionale  al  grado   di   raggiungimento   di
          obiettivi  annuali,  oggettivi  e  specifici,   determinati
          preventivamente  dal  consiglio  di   amministrazione.   Il
          Consiglio  di   amministrazione   riferisce   all'assemblea
          convocata ai sensi dell'articolo 2364, secondo  comma,  del
          codice civile, in merito alla politica adottata in  materia
          di retribuzione degli amministratori con deleghe, anche  in
          termini  di  conseguimento  degli  obiettivi  agli   stessi
          affidati con riferimento alla parte variabile della  stessa
          retribuzione. 
              4.   Nella   determinazione   degli    emolumenti    da
          corrispondere, ai sensi dell'articolo  2389,  terzo  comma,
          del codice civile,  i  consigli  di  amministrazione  delle
          societa' non quotate, controllate dalle societa' di cui  al
          comma 1 del presente  articolo,  non  possono  superare  il
          limite  massimo   indicato   dal   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze di cui al  predetto  comma  1
          per la societa' controllante e, comunque, quello di cui  al
          comma 5-bis e devono in ogni  caso  attenersi  ai  medesimi
          principi di oggettivita' e trasparenza. 
              5. Il decreto di cui al  comma  1  e'  sottoposto  alla
          registrazione della Corte dei conti. 
              5-bis. Il compenso  stabilito  ai  sensi  dell'articolo
          2389, terzo comma,  del  codice  civile,  dai  consigli  di
          amministrazione delle societa' non quotate, direttamente  o
          indirettamente controllate dalle pubbliche  amministrazioni
          di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, non puo' comunque essere  superiore  al
          trattamento economico del primo presidente della  Corte  di
          cassazione. Sono in ogni caso fatte salve  le  disposizioni
          legislative  e  regolamentari  che  prevedono   limiti   ai
          compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente. 
              5-ter. Il trattamento economico  annuo  onnicomprensivo
          dei dipendenti delle societa' non quotate di cui  al  comma
          5-bis non puo' comunque  essere  superiore  al  trattamento
          economico del primo presidente della Corte  di  cassazione.
          Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e
          regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori  a
          quello previsto al periodo precedente. 
              5-quater. Nelle societa' direttamente o  indirettamente
          controllate  dalle   pubbliche   amministrazioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001,  n.  165,  che  emettono   esclusivamente   strumenti
          finanziari,  diversi  dalle  azioni,  quotati  nei  mercati
          regolamentati   nonche'   nelle   societa'   dalle   stesse
          controllate, il compenso di cui  all'articolo  2389,  terzo
          comma, del codice civile per l'amministratore  delegato  ed
          il presidente del consiglio  di  amministrazione  non  puo'
          essere stabilito e corrisposto in misura  superiore  al  75
          per cento del trattamento economico complessivo a qualsiasi
          titolo determinato, compreso quello per eventuali  rapporti
          di lavoro con la medesima societa', nel corso  del  mandato
          antecedente al rinnovo. 
              5-quinquies.    Nelle    societa'    direttamente     o
          indirettamente controllate dalle pubbliche  amministrazioni
          di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, che emettono  titoli  azionari  quotati
          nei mercati regolamentati, in sede di rinnovo degli  organi
          di   amministrazione   e'    sottoposta    all'approvazione
          dell'assemblea degli azionisti una proposta in  materia  di
          remunerazione degli amministratori  con  deleghe  di  dette
          societa' e delle loro controllate, conforme ai  criteri  di
          cui  al  comma  5-quater.  In  tale  sede,  l'azionista  di
          controllo pubblico e'  tenuto  ad  esprimere  assenso  alla
          proposta di cui al primo periodo. 
              5-sexies. Le disposizioni di cui ai  commi  5-quater  e
          5-quinquies si applicano limitatamente al primo rinnovo dei
          consigli di amministrazione successivo alla data di entrata
          in vigore della presente disposizione  ovvero,  qualora  si
          sia gia' provveduto  al  rinnovo,  ai  compensi  ancora  da
          determinare ovvero da determinare  in  via  definitiva.  Le
          disposizioni di cui ai commi 5-quater e 5-quinquies non  si
          applicano qualora nei dodici mesi antecedenti alla data  di
          entrata in vigore della presente disposizione  siano  state
          adottate   riduzioni   dei   compensi   dell'amministratore
          delegato o del presidente del consiglio di  amministrazione
          almeno pari a quelle previste nei medesimi commi.".