Art. 84 
 
              Disposizioni finali ed entrata in vigore 
 
  1. L'attuazione del  presente  regolamento  non  comporta  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2. Il presente regolamento non  e'  sottoposto  al  visto  ed  alla
registrazione della Corte dei  conti  in  quanto  adottato  ai  sensi
dell'art. 43 della legge, in deroga alle  disposizioni  dell'art.  17
della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
  3. Il presente regolamento entra in vigore il  quindicesimo  giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 6 novembre 2015 
 
                                                 Il Presidente: Renzi