Art. 84 Prestiti dei fondi di risoluzione 1. Le risorse dei fondi di risoluzione possono essere integrate attraverso prestiti contratti con meccanismi di finanziamento istituiti in un altro Stato membro, quando: a) i contribuiti ordinari non sono sufficienti a sostenere le misure di cui all'articolo 79, comma 1; b) i contributi straordinari non sono prontamente disponibili o sufficienti; e c) i prestiti e le altre forme di sostegno finanziario previsti dall'articolo 78, comma 1, lettera c), non sono immediatamente accessibili a condizioni ragionevoli. 2. I fondi di risoluzione possono concedere prestiti ai meccanismi per il finanziamento della risoluzione stabiliti in altri Stati membri. L'ammontare del prestito e' commisurato alla percentuale dei depositi protetti delle banche aventi sede legale in Italia e delle succursali italiane di banche extracomunitarie sul totale dei depositi protetti dai meccanismi di finanziamento partecipanti all'accordo, salvo che tutti i partecipanti non abbiano pattuito diversamente. I prestiti concessi sono considerati fra le attivita' del fondo stesso e vengono computati ai fini del raggiungimento del livello-obiettivo di cui all'articolo 81, comma 1. 3. I prestiti indicati al comma 2 sono concessi previo parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze. Nei casi previsti dall'articolo 80 il prestito e' inoltre soggetto ad autorizzazione della Banca d'Italia. 4. Il tasso d'interesse, il periodo di rimborso, nonche' gli altri termini contrattuali relativi ai prestiti contratti o concessi ai sensi dei commi precedenti sono determinati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106 della direttiva 2014/59/UE.
Note all'art. 84: - Si riporta il testo vigente dell'art. 106 della citata direttiva 2014/59/UE: "Art. 106 (Prestiti fra meccanismi di finanziamento). - 1. Gli Stati membri provvedono a che il meccanismo di finanziamento di loro competenza possa richiedere prestiti presso tutti gli altri meccanismi di finanziamento dell'Unione, quando: a) le somme raccolte a norma dell'art. 103 non sono sufficienti a coprire, mediante i meccanismi di finanziamento, le perdite, costi o altre spese sostenuti; b) i contributi straordinari ex post previsti dall'art. 104 non sono accessibili immediatamente; e c) i meccanismi di finanziamento alternativi previsti dall'art. 105 non sono accessibili immediatamente a condizioni ragionevoli. 2. Gli Stati membri provvedono a che il meccanismo di finanziamento di loro competenza abbia il potere di erogare prestiti agli omologhi dell'Unione nelle circostanze previste dal paragrafo 1. 3. A seguito di una richiesta a norma del paragrafo 1, ciascuno degli altri meccanismi di finanziamento nell'Unione decide se erogare prestiti al meccanismo di finanziamento che ha presentato la richiesta. Gli Stati membri possono chiedere che tale decisione sia adottata previa consultazione o con il consenso del ministero competente o del governo. La decisione e' adottata con la dovuta sollecitudine. 4. Il tasso d'interesse, il periodo di rimborso e altri termini e condizioni dei prestiti sono concordati tra il meccanismo di finanziamento mutuatario e gli altri meccanismi di finanziamento che hanno deciso di partecipare. Il tasso d'interesse, il periodo di rimborso e altri termini e condizioni sono i medesimi per il prestito di ogni meccanismo di finanziamento partecipante, salvo altrimenti convenuto tra tutti i meccanismi di finanziamento partecipanti. 5. L'importo prestato da ciascun meccanismo di finanziamento della risoluzione partecipante e' proporzionale all'ammontare dei depositi protetti nello Stato membro di tale meccanismo in relazione all'aggregato dei depositi protetti negli Stati membri dei meccanismi di finanziamento della risoluzione partecipanti. Tali percentuali di contributo possono variare previo accordo di tutti i meccanismi di finanziamento partecipanti. 6. Un prestito in essere erogato a un meccanismo di finanziamento della risoluzione di un altro Stato membro a norma del presente articolo e' considerato un'attivita' del meccanismo di finanziamento della risoluzione che ha erogato il prestito e puo' essere computato ai fini del livello-obiettivo di tale meccanismo di finanziamento.".