Art. 84 
 
 
                  Prestiti dei fondi di risoluzione 
 
  1. Le risorse dei fondi di  risoluzione  possono  essere  integrate
attraverso  prestiti  contratti  con  meccanismi   di   finanziamento
istituiti in un altro Stato membro, quando: 
    a) i contribuiti ordinari non sono  sufficienti  a  sostenere  le
misure di cui all'articolo 79, comma 1; 
    b) i contributi straordinari non sono prontamente  disponibili  o
sufficienti; e 
    c) i prestiti e le altre forme di sostegno  finanziario  previsti
dall'articolo 78,  comma  1,  lettera  c),  non  sono  immediatamente
accessibili a condizioni ragionevoli. 
  2. I fondi di risoluzione possono concedere prestiti ai  meccanismi
per il finanziamento  della  risoluzione  stabiliti  in  altri  Stati
membri. L'ammontare del prestito e' commisurato alla percentuale  dei
depositi protetti delle banche aventi sede legale in Italia  e  delle
succursali  italiane  di  banche  extracomunitarie  sul  totale   dei
depositi  protetti  dai  meccanismi  di  finanziamento   partecipanti
all'accordo, salvo che tutti  i  partecipanti  non  abbiano  pattuito
diversamente. I prestiti concessi sono considerati fra  le  attivita'
del fondo stesso e vengono computati ai fini del  raggiungimento  del
livello-obiettivo di cui all'articolo 81, comma 1. 
  3. I prestiti indicati al  comma  2  sono  concessi  previo  parere
favorevole del Ministero dell'economia  e  delle  finanze.  Nei  casi
previsti  dall'articolo  80  il  prestito  e'  inoltre  soggetto   ad
autorizzazione della Banca d'Italia. 
  4. Il tasso d'interesse, il periodo di rimborso, nonche' gli  altri
termini contrattuali relativi ai prestiti  contratti  o  concessi  ai
sensi dei commi precedenti sono determinati nel  rispetto  di  quanto
previsto dall'articolo 106 della direttiva 2014/59/UE. 
 
          Note all'art. 84: 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dell'art.  106  della
          citata direttiva 2014/59/UE: 
              "Art. 106 (Prestiti fra meccanismi di finanziamento). -
          1. Gli Stati membri  provvedono  a  che  il  meccanismo  di
          finanziamento di loro competenza possa richiedere  prestiti
          presso  tutti  gli  altri   meccanismi   di   finanziamento
          dell'Unione, quando: 
              a) le somme raccolte a norma  dell'art.  103  non  sono
          sufficienti   a   coprire,   mediante   i   meccanismi   di
          finanziamento, le perdite, costi o altre spese sostenuti; 
              b) i contributi straordinari ex post previsti dall'art.
          104 non sono accessibili immediatamente; e 
              c) i meccanismi di finanziamento  alternativi  previsti
          dall'art.  105  non  sono  accessibili   immediatamente   a
          condizioni ragionevoli. 
              2. Gli Stati membri provvedono a che il  meccanismo  di
          finanziamento di loro competenza abbia il potere di erogare
          prestiti  agli  omologhi  dell'Unione   nelle   circostanze
          previste dal paragrafo 1. 
              3. A seguito di una richiesta a norma del paragrafo  1,
          ciascuno   degli   altri   meccanismi   di    finanziamento
          nell'Unione decide se erogare  prestiti  al  meccanismo  di
          finanziamento che ha presentato  la  richiesta.  Gli  Stati
          membri possono chiedere che  tale  decisione  sia  adottata
          previa  consultazione  o  con  il  consenso  del  ministero
          competente o del governo. La decisione e' adottata  con  la
          dovuta sollecitudine. 
              4. Il tasso d'interesse, il periodo di rimborso e altri
          termini e condizioni dei prestiti sono  concordati  tra  il
          meccanismo  di  finanziamento  mutuatario   e   gli   altri
          meccanismi   di   finanziamento   che   hanno   deciso   di
          partecipare. Il tasso d'interesse, il periodo di rimborso e
          altri termini e condizioni sono i medesimi per il  prestito
          di ogni meccanismo  di  finanziamento  partecipante,  salvo
          altrimenti   convenuto   tra   tutti   i   meccanismi    di
          finanziamento partecipanti. 
              5.  L'importo  prestato  da   ciascun   meccanismo   di
          finanziamento    della    risoluzione    partecipante    e'
          proporzionale all'ammontare  dei  depositi  protetti  nello
          Stato membro di tale meccanismo in relazione  all'aggregato
          dei depositi protetti negli Stati membri dei meccanismi  di
          finanziamento   della   risoluzione   partecipanti.    Tali
          percentuali di contributo possono variare previo accordo di
          tutti i meccanismi di finanziamento partecipanti. 
              6. Un prestito in essere erogato  a  un  meccanismo  di
          finanziamento della risoluzione di un altro Stato membro  a
          norma del presente articolo e' considerato un'attivita' del
          meccanismo  di  finanziamento  della  risoluzione  che   ha
          erogato il prestito e puo' essere  computato  ai  fini  del
          livello-obiettivo di tale meccanismo di finanziamento.".