Art. 84 
 
(Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici) 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dal comma 11 e dall'articolo  90,
comma 8, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di  lavori  pubblici
di importo pari o superiore a 150.000 euro, provano il  possesso  dei
requisiti  di  qualificazione  di  cui  all'articolo   83,   mediante
attestazione da parte degli appositi  organismi  di  diritto  privato
autorizzati dall'ANAC. 
  2. L'ANAC, con le linee guida di  cui  all'articolo  83,  comma  2,
individua, altresi', livelli standard di qualita' dei  controlli  che
le societa' organismi di attestazione (SOA)  devono  effettuare,  con
particolare riferimento a quelli di natura non meramente documentale.
L'attivita' di monitoraggio e controllo di  rispondenza  ai  suddetti
livelli standard  di  qualita'  comporta  l'esercizio  di  poteri  di
diffida, ovvero, nei casi piu' gravi, la sospensione o  la  decadenza
dall'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' da parte dell'ANAC. 
  3. Entro tre mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
codice, l'ANAC  effettua  una  ricognizione  straordinaria  circa  il
possesso dei requisiti  di  esercizio  dell'attivita'  da  parte  dei
soggetti attualmente  operanti  in  materia  di  attestazione,  e  le
modalita' di svolgimento della stessa, provvedendo all'esito mediante
diffida, sospensione, ovvero decadenza dall'autorizzazione  nei  casi
di mancanza del possesso dei requisito o di  esercizio  ritenuto  non
virtuoso.  L'ANAC  relaziona  sugli  esiti  di   detta   ricognizione
straordinaria al  Governo  e  alle  Camere,  allo  scopo  di  fornire
elementi di valutazione circa la rispondenza del sistema  attuale  di
qualificazione unica a requisiti di concorrenza e trasparenza,  anche
in  termini  di  quantita'  degli  organismi  esistenti   ovvero   di
necessita' di individuazione di forme di partecipazione pubblica agli
stessi e alla relativa attivita' di attestazione. 
  4. Gli organismi di cui al comma 1 attestano: 
  a) l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80; 
  b) il possesso dei requisiti di capacita' economica e finanziaria e
tecniche e professionali indicati all'articolo 83;  tra  i  requisiti
tecnico-organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese
esecutrici da parte  delle  stazioni  appaltanti.  Gli  organismi  di
attestazione    acquisiscono     detti     certificati     unicamente
dall'Osservatorio,  cui  sono  trasmessi  in  copia,  dalle  stazioni
appaltanti; 
  c) il possesso di certificazioni di sistemi  di  qualita'  conformi
alle norme europee della  serie  UNI  EN  ISO  9000  e  alla  vigente
normativa nazionale, rilasciate  da  soggetti  accreditati  ai  sensi
delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e  della  serie  UNI
CEI EN ISO/IEC 17000; 
  d) il possesso di certificazione del rating di impresa,  rilasciata
dall'ANAC ai sensi dell'articolo 83, comma 10. 
  5. Il sistema unico di qualificazione degli esecutori di  contratti
pubblici e' articolato in rapporto alle tipologie e  all'importo  dei
lavori. 
  6. L'ANAC vigila sul sistema  di  qualificazione  e,  a  tal  fine,
effettua ispezioni,  anche  senza  preavviso,  o  richiede  qualsiasi
documento ritenuto necessario. I poteri di vigilanza e  di  controllo
sono esercitati anche  su  motivata  e  documentata  istanza  di  una
impresa ovvero di una SOA o di una stazione appaltante.  Le  stazioni
appaltanti  hanno  l'obbligo  di  effettuare  controlli,   almeno   a
campione, secondo modalita'  predeterminate,  sulla  sussistenza  dei
requisiti oggetto  dell'attestazione,  segnalando  immediatamente  le
eventuali  irregolarita'  riscontrate  all'ANAC,   che   dispone   la
sospensione cautelare dell'efficacia dell'attestazione dei  requisiti
entro   dieci   giorni   dalla   ricezione   dell'istanza   medesima.
Sull'istanza di  verifica  l'ANAC  provvede  entro  sessanta  giorni,
secondo modalita' stabilite nelle linee guida. I controlli effettuati
dalle  stazioni  appaltanti  costituiscono   elemento   positivo   di
valutazione  ai  fini  dell'attribuzione  della  premialita'  di  cui
all'articolo 38. 
  7. Per gli appalti di lavori di importo  pari  o  superiore  ai  20
milioni di  euro,  oltre  alla  presentazione  dell'attestazione  dei
requisiti di qualificazione  di  cui  all'articolo  83,  la  stazione
appaltante puo' richiedere requisiti aggiuntivi finalizzati: 
  a) alla verifica della capacita' economico-finanziaria. In tal caso
il   concorrente   fornisce    i    parametri    economico-finanziari
significativi richiesti, certificati da societa' di revisione  ovvero
altri soggetti preposti che si affianchino alle valutazioni  tecniche
proprie dell'organismo di  certificazione,  da  cui  emerga  in  modo
inequivoco  la  esposizione  finanziaria   dell'impresa   concorrente
all'epoca in cui partecipa ad una gara di appalto; in  alternativa  a
tale requisito, la stazione  appaltante  puo'  richiedere  una  cifra
d'affari in lavori pari a 2 volte  l'importo  a  base  di  gara,  che
l'impresa deve aver realizzato nel triennio antecedente  la  data  di
pubblicazione del bando.; 
  b) alla verifica della capacita' professionale per gli appalti  per
i quali viene richiesta la classifica  illimitata.  In  tal  caso  il
concorrente fornisce evidenza di aver eseguito lavori per  entita'  e
tipologia compresi nella  categoria  individuata  come  prevalente  a
quelli posti in appalto opportunamente certificati  dalle  rispettive
stazioni  appaltanti,  tramite  presentazione  del   certificato   di
esecuzione lavori; tale requisito si applica  solo  agli  appalti  di
lavori di importo superiore a 100 milioni di euro. 
  8. Le linee guida di cui al presente articolo disciplinano i casi e
le modalita' di sospensione o  di  annullamento  delle  attestazioni,
nonche'  di  decadenza  delle  autorizzazioni  degli   organismi   di
certificazione. Le linee guida disciplinano, altresi', i criteri  per
la determinazione dei corrispettivi dell'attivita' di qualificazione,
in rapporto all'importo complessivo  ed  al  numero  delle  categorie
generali o specializzate  cui  si  richiede  di  essere  qualificati,
avendo riguardo anche alla necessaria riduzione degli stessi in  caso
di consorzi stabili nonche' per le microimprese e le piccole e  medie
imprese. 
  9. Al  fine  di  garantire  l'effettivita'  e  la  trasparenza  dei
controlli sull'attivita' di attestazione posta in essere  dalle  SOA,
l'ANAC predetermina e rende pubblico sul proprio sito il  criterio  e
il numero di controlli a campione  da  effettuare  annualmente  sulle
attestazioni rilasciate dalle SOA. 
  10. La violazione delle disposizioni delle linee  guida  e'  punita
con  le  sanzione  previste  dall'articolo  213,  comma  13.  Per  le
violazioni di cui al periodo precedente, non e' ammesso il  pagamento
in misura ridotta. L'importo della sanzione e' determinato  dall'ANAC
con ordinanza-ingiunzione sulla base dei criteri generali di cui alla
legge 24 novembre  1981,  n.  689,  con  particolare  riferimento  ai
criteri  di  proporzionalita'  e  adeguatezza  alla  gravita'   della
fattispecie.  Nei  casi  piu'  gravi,  in  aggiunta   alla   sanzione
amministrativa pecuniaria, si applica la  sanzione  accessoria  della
sospensione dell'attivita' di impresa per un periodo da un mese a due
anni,  avvero  della  decadenza  dell'autorizzazione.  La   decadenza
dell'autorizzazione si applica sempre in caso di  reiterazione  della
violazione  che  abbia  comportato  la  sanzione   accessoria   della
sospensione dell'attivita', ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.
689. 
  11. La qualificazione della SOA  ha  durata  di  cinque  anni,  con
verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine
generale nonche' dei  requisiti  di  capacita'  strutturale  indicati
nelle linee guida. 
  12. Entro un anno dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
codice,  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
trasporti, su proposta dell'ANAC, sentite le  competenti  Commissioni
parlamentari, vengono individuate modalita' di qualificazione,  anche
alternative o sperimentali da parte di stazioni  appaltanti  ritenute
particolarmente qualificate ai sensi dell'articolo 38, per migliorare
l'effettivita' delle verifiche e conseguentemente la  qualita'  e  la
moralita' delle prestazioni degli operatori economici,  se  del  caso
attraverso   un   graduale   superamento   del   sistema   unico   di
qualificazione degli esecutori di lavori pubblici. 
 
          Note all'art. 84 
              - La legge 24  novembre  1981,  n.  689  (Modifiche  al
          sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  30
          novembre 1981, n. 329, S.O.