Art. 84 
 
 
         Regime fiscale delle organizzazioni di volontariato 
 
  1. Non si considerano commerciali,  oltre  alle  attivita'  di  cui
all'articolo 79, commi 2 e 3, le seguenti attivita' effettuate  dalle
organizzazioni di volontariato e  svolte  senza  l'impiego  di  mezzi
organizzati  professionalmente  per  fini  di  concorrenzialita'  sul
mercato: 
    a) attivita' di vendita di  beni  acquisiti  da  terzi  a  titolo
gratuito a fini di sovvenzione,  a  condizione  che  la  vendita  sia
curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario; 
    b) cessione di beni prodotti  dagli  assistiti  e  dai  volontari
sempreche'  la  vendita  dei   prodotti   sia   curata   direttamente
dall'organizzazione di volontariato senza alcun intermediario; 
    c)  attivita'  di  somministrazione  di  alimenti  e  bevande  in
occasione  di  raduni,  manifestazioni,  celebrazioni  e   simili   a
carattere occasionale. 
  2. I  redditi  degli  immobili  destinati  in  via  esclusiva  allo
svolgimento   di   attivita'   non   commerciale   da   parte   delle
organizzazioni di volontariato sono esenti dall'imposta  sul  reddito
delle societa'.