(CCNL comparto istruzione e ricerca-art. 83)
                              Art. 83. 
               Contratto di lavoro a tempo determinato 
 
    1. Gli enti di ricerca possono  stipulare  contratti  individuali
per l'assunzione di  personale  a  tempo  determinato,  nel  rispetto
dell'art. 36  del  decreto  legislativo  n.  165/2001  e,  in  quanto
compatibili, degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo  n.
81/2015,  nonche'  dei  vincoli  finanziari  previsti  dalle  vigenti
disposizioni di legge in materia. 
    2. I contratti a termine hanno la  durata  massima  di  trentasei
mesi e tra un contratto e quello successivo e' previsto un intervallo
di almeno dieci giorni, dalla data di scadenza  di  un  contratto  di
durata fino a sei mesi ovvero almeno  venti  giorni,  dalla  data  di
scadenza di un contratto  di  durata  superiore  a  sei  mesi,  fermo
restando quanto previsto per le attivita' stagionali. 
    3. I contratti di lavoro a tempo determinato che hanno ad oggetto
in via esclusiva lo svolgimento di attivita' di  ricerca  scientifica
possono avere una durata pari a quella del  progetto  di  ricerca  al
quale si riferiscono. 
    4. Il numero massimo  di  contratti  a  tempo  determinato  e  di
contratti  di  somministrazione  a  tempo  determinato  stipulati  da
ciascun ente complessivamente non puo' superare il tetto annuale  del
20% del personale a tempo indeterminato in  servizio  al  1°  gennaio
dell'anno di assunzione, con arrotondamento dei  decimali  all'unita'
superiore  qualora  esso  sia  uguale  o  superiore  a  0,5.  Per  le
amministrazioni che occupano fino a 5 dipendenti e' sempre  possibile
la stipulazione di un contratto a  tempo  determinato.  Nel  caso  di
inizio di attivita' in  corso  di  anno,  il  limite  percentuale  si
computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato  in  servizio
al momento dell'assunzione. 
    5. Il limite percentuale di  cui  al  comma  4  non  si  applica,
inoltre, ai sensi dell'art. 23, comma 3, del decreto  legislativo  n.
81/2015, ai contratti di lavoro a  tempo  determinato  stipulati  tra
istituti  pubblici  di  ricerca  e  lavoratori  chiamati  a  svolgere
attivita' di insegnamento, di ricerca scientifica o  tecnologica,  di
assistenza tecnica o di coordinamento e direzione  della  stessa.  Le
ulteriori  ipotesi  di  contratto  a  tempo  determinato  esenti   da
limitazioni quantitative, oltre  a  quelle  individuate  dal  decreto
legislativo n. 81/2015, sono: 
      a) attivazione di nuovi servizi o  attuazione  di  processi  di
riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti; 
      b)  particolari  necessita'   di   amministrazioni   di   nuova
istituzione; 
      c) introduzione di nuove tecnologie che comportino  cambiamenti
organizzativi o che abbiano effetti sui  fabbisogni  di  personale  e
sulle professionalita'; 
      d) necessita' correlate a progetti di ricerca  che  beneficiano
di  finanziamenti  esterni,  anche  per  le  attivita'  di   supporto
amministrativo. 
    6. Gli enti di ricerca disciplinano, con gli  atti  previsti  dai
rispettivi ordinamenti, nel rispetto dei principi di cui all'art.  35
del decreto legislativo  n.  165/2001,  le  procedure  selettive  per
l'assunzione  di  personale  con  contratto   di   lavoro   a   tempo
determinato, tenuto conto della  programmazione  dei  fabbisogni  del
personale di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e
dell'art. 9 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. 
    7. Nell'ambito delle esigenze  straordinarie  o  temporanee  sono
ricomprese anche le seguenti ipotesi di assunzione di  personale  con
contratto di lavoro a termine: 
      a)  sostituzione  di  personale  assente   con   diritto   alla
conservazione del posto, ivi compreso il personale  che  fruisce  dei
congedi previsti dagli articoli 4 e 5 della  legge  n.  53/2000;  nei
casi in cui si tratti di forme di astensione dal lavoro  programmate,
con l'esclusione delle ipotesi  di  sciopero,  l'assunzione  a  tempo
determinato puo' essere anticipata fino a trenta giorni  al  fine  di
assicurare l'affiancamento del lavoratore che si deve assentare; 
      b)  sostituzione  di  personale  assente   per   gravidanza   e
puerperio,  nelle  ipotesi  di  congedo  di  maternita',  di  congedo
parentale, di congedo parentale e di congedo per malattia del figlio,
di cui agli articoli 16, 17, 32  e  47  del  decreto  legislativo  n.
151/2001; in tali casi l'assunzione a tempo determinato puo' avvenire
anche trenta giorni prima dell'inizio del periodo di astensione. 
    8. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 7, l'ente  puo'
procedere ad assunzioni a termine  anche  per  lo  svolgimento  delle
mansioni di altro lavoratore, diverso da quello sostituito, assegnato
a sua volta, anche attraverso il ricorso al conferimento di  mansioni
superiori ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 165/2001 a
quelle proprie del lavoratore assente con diritto alla  conservazione
del posto. 
    9. Nei casi di cui alle  lettere  a)  e  b),  del  comma  7,  nel
contratto individuale e' specificata  per  iscritto  la  causa  della
sostituzione ed il nominativo del dipendente sostituito, intendendosi
per  tale  non  solo  il  dipendente   assente   con   diritto   alla
conservazione  del  posto,  ma  anche  l'altro  dipendente  di  fatto
sostituito nella particolare ipotesi di cui al precedente comma 8. La
durata del contratto puo' comprendere anche periodi di  affiancamento
necessari per il passaggio delle consegne. 
    10. L'assunzione con contratto a tempo determinato puo'  avvenire
a tempo pieno ovvero a tempo parziale. 
    11. Il rapporto  di  lavoro  si  risolve  automaticamente,  senza
diritto  al  preavviso,  alla  scadenza  del  termine  indicato   nel
contratto individuale o, prima di tale data, comunque con il  rientro
in servizio del lavoratore sostituito, nel caso di contratto a  tempo
determinato stipulato per ragioni sostitutive. 
    12. Ai sensi dell'art. 19, comma 2, del  decreto  legislativo  n.
81/2015, fermo restando quanto stabilito direttamente dalla legge per
le attivita' stagionali, nel caso  di  rapporti  di  lavoro  a  tempo
determinato intercorsi tra lo stesso datore di  lavoro  e  lo  stesso
lavoratore, per effetto di una successione di contratti,  riguardanti
lo  svolgimento  di  mansioni  del  medesimo  profilo,  e'  possibile
derogare alla durata massima di trentasei mesi di  cui  al  comma  2.
Tale deroga non puo' superare i dodici mesi  e  puo'  essere  attuata
esclusivamente nei seguenti casi: 
      a) attivazione di nuovi servizi o  attuazione  di  processi  di
riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti; 
      b)  particolari  necessita'   di   amministrazioni   di   nuova
istituzione; 
      c) introduzione di nuove tecnologie che comportino  cambiamenti
organizzativi o che abbiano effetti sui  fabbisogni  di  personale  e
sulle professionalita'; 
      d) prosecuzione di  un  significativo  progetto  di  ricerca  e
sviluppo; 
      e) rinnovo o proroga di un contributo finanziario. 
    13. Ai sensi dell'art. 21, comma 2, del  decreto  legislativo  n.
81/2015, in deroga alla generale disciplina legale, nei casi  di  cui
al comma 12, l'intervallo tra un  contratto  a  tempo  determinato  e
l'altro,  nell'ipotesi  di  successione  di  contratti,  puo'  essere
ridotto a cinque giorni per i contratti di  durata  inferiore  a  sei
mesi e a dieci giorni per i contratti superiori a sei mesi. 
    14. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato puo'
trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo  indeterminato,  ai  sensi
dell'art. 36, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001. 
    15. Per le assunzioni a tempo determinato, restano fermi  i  casi
di esclusione previsti dall'art. 20 del decreto legislativo n. 81 del
2015. 
    16. Il presente articolo sostituisce l'art. 24 del CCNL 13 maggio
2009, l'art. 5 del 7 aprile 2002 e l'art. 20  del  CCNL  21  febbraio
2002.