Art. 84 
 
Modifiche all'articolo 190 del codice  della  giustizia  contabile  -
                   Forma e contenuto dell'appello 
 
  1. All'articolo 190, comma 2, alinea, del  codice  della  giustizia
contabile le parole «La motivazione dell'appello deve contenere» sono
sostituite dalle seguenti: «L'appello deve contenere». 
 
          Note all'art. 84: 
 
              - Si riporta l'articolo 190 del codice della  giustizia
          contabile, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 190 (Forma  e  contenuto  dell'appello).  -  1.
          L'appello  si   propone   con   citazione   contenente   le
          indicazioni  prescritte  dall'articolo  86  e  deve  essere
          motivato. 
                2.    L'appello    deve     contenere,     a     pena
          d'inammissibilita',  la  specificazione  delle  ragioni  in
          fatto e in diritto sulle quali  si  fonda  il  gravame  con
          l'indicazione: 
                  a)  dei  capi  della  decisione  che   si   intende
          appellare e delle  modifiche  che  vengono  richieste  alla
          ricostruzione dei  fatti  compiuta  dal  giudice  di  primo
          grado; 
                  b) delle circostanze da cui  deriva  la  violazione
          della legge e della loro rilevanza ai fini della  decisione
          impugnata. 
                  (Omissis).».