Art. 84 
 
(Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19  e  contenerne  gli  effetti   in   materia   di   giustizia
                           amministrativa) 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, dal 8 marzo 2020 e fino
al 15 aprile 2020 inclusi si applicano le disposizioni  del  presente
comma. Tutti i  termini  relativi  al  processo  amministrativo  sono
sospesi,  secondo  quanto  previsto   dalle   disposizioni   di   cui
all'articolo 54, commi 2 e 3, del codice del processo amministrativo.
Le udienze pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti presso  gli
uffici  della  giustizia  amministrativa,  fissate  in  tale  periodo
temporale, sono rinviate d'ufficio a data successiva. I  procedimenti
cautelari, promossi o pendenti nel  medesimo  lasso  di  tempo,  sono
decisi con decreto monocratico dal presidente o dal magistrato da lui
delegato, con il rito di cui all'articolo 56 del codice del  processo
amministrativo, e la relativa trattazione collegiale e' fissata a una
data immediatamente successiva al  15  aprile  2020.  Il  decreto  e'
tuttavia emanato nel rispetto dei termini  di  cui  all'articolo  55,
comma 5, del codice del processo amministrativo, salvo che ricorra il
caso di cui all'articolo 56, comma 1,  primo  periodo,  dello  stesso
codice. I decreti monocratici che, per effetto  del  presente  comma,
non sono stati trattati dal collegio nella camera di consiglio di cui
all'articolo 55, comma 5,  del  codice  del  processo  amministrativo
restano efficaci, in deroga all'articolo 56, comma  4,  dello  stesso
codice, fino  alla  trattazione  collegiale,  fermo  restando  quanto
previsto dagli ultimi due periodi di detto articolo 56, comma 4. 
  2. In deroga a quanto previsto dal comma 1,  dal  6  aprile  al  15
aprile 2020 le  controversie  fissate  per  la  trattazione,  sia  in
udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza
discussione orale, sulla base degli  atti  depositati,  se  ne  fanno
congiuntamente richiesta tutte le parti costituite. La  richiesta  e'
depositata entro il termine perentorio di  due  giorni  liberi  prima
dell'udienza e, in tal caso, entro lo stesso termine le  parti  hanno
facolta' di depositare brevi note. Nei procedimenti cautelari in  cui
sia stato emanato  decreto  monocratico  di  accoglimento,  totale  o
parziale, della domanda cautelare la trattazione collegiale in camera
di consiglio e' fissata, ove possibile, nelle forme e nei termini  di
cui all'articolo 56, comma 4, del codice del processo amministrativo,
a partire dal 6 aprile 2020 e il collegio definisce la fase cautelare
secondo quanto previsto  dal  presente  comma,  salvo  che  entro  il
termine di cui al precedente periodo una delle parti su cui incide la
misura cautelare depositi  un'istanza  di  rinvio.  In  tal  caso  la
trattazione collegiale e' rinviata a data  immediatamente  successiva
al 15 aprile 2020. 
  3. Per  contrastare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-  19  e
contenerne gli  effetti  negativi  sullo  svolgimento  dell'attivita'
giurisdizionale e consultiva, a decorrere dal 8 marzo 2020 e fino  al
30 giugno 2020, i presidenti titolari delle sezioni del Consiglio  di
Stato, il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la
Regione  siciliana  e  i  presidenti  dei  tribunali   amministrativi
regionali e delle  relative  sezioni  staccate,  sentiti  l'autorita'
sanitaria regionale e il Consiglio dell'Ordine degli  Avvocati  della
citta' ove ha sede l'Ufficio, adottano, in coerenza con le  eventuali
disposizioni di coordinamento dettate dal Presidente del Consiglio di
Stato o dal Segretariato generale della giustizia amministrativa  per
quanto di  rispettiva  competenza,  le  misure  organizzative,  anche
incidenti sulla trattazione degli  affari  giudiziari  e  consultivi,
necessarie   per   consentire   il   rispetto    delle    indicazioni
igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa
con le Regioni,  e  le  prescrizioni  impartite  con  i  decreti  del
Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi  dell'articolo
3 del decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  al  fine  di  evitare
assembramenti  all'interno  degli  uffici   giudiziari   e   contatti
ravvicinati tra le persone. 
  4. I provvedimenti di cui al comma 3 possono prevedere una  o  piu'
delle seguenti misure: 
  a) la limitazione  dell'accesso  agli  uffici  giudiziari  ai  soli
soggetti che debbono svolgervi attivita' urgenti; 
  b) la limitazione dell'orario di apertura al pubblico degli  uffici
o, in ultima istanza e solo per i servizi  che  non  erogano  servizi
urgenti, la sospensione dell'attivita' di apertura al pubblico; 
  c) la predisposizione di servizi di prenotazione per  l'accesso  ai
servizi,  anche  tramite  mezzi   di   comunicazione   telefonica   o
telematica, curando che la convocazione degli utenti sia  scaglionata
per orari fissi, e adottando  ogni  misura  ritenuta  necessaria  per
evitare forme di assembramento; 
  d) l'adozione di  direttive  vincolanti  per  la  fissazione  e  la
trattazione delle udienze, coerenti  con  le  eventuali  disposizioni
dettate dal presidente del Consiglio di Stato; 
  e) il rinvio delle udienze a data successiva  al  30  giugno  2020,
assicurandone comunque la trattazione con priorita',  anche  mediante
una ricalendarizzazione delle udienze, fatta eccezione per le udienze
e camere di consiglio cautelari, elettorali, e per le cause  rispetto
alle  quali  la  ritardata  trattazione   potrebbe   produrre   grave
pregiudizio alle parti; in tal caso, la dichiarazione di  urgenza  e'
fatta dai presidenti di cui al comma 3 con decreto non impugnabile. 
  5. Successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno  2020,  in
deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo,  tutte
le controversie fissate per la trattazione, sia in  udienza  camerale
sia in udienza pubblica,  passano  in  decisione,  senza  discussione
orale,  sulla  base  degli  atti  depositati,   ferma   restando   la
possibilita' di definizione del giudizio ai  sensi  dell'articolo  60
del codice del processo amministrativo, omesso ogni avviso. Le  parti
hanno facolta' di presentare brevi note  sino  a  due  giorni  liberi
prima della data fissata per la trattazione. Il giudice,  su  istanza
proposta entro lo stesso termine dalla parte che non si  sia  avvalsa
della facolta' di  presentare  le  note,  dispone  la  rimessione  in
termini in relazione a quelli che, per effetto  del  secondo  periodo
del comma  1,  non  sia  stato  possibile  osservare  e  adotta  ogni
conseguente  provvedimento   per   l'ulteriore   e   piu'   sollecito
svolgimento del processo. In tal caso, i termini di cui  all'articolo
73, comma 1, del codice del processo amministrativo  sono  abbreviati
della meta', limitatamente al rito ordinario. 
  6. Il giudice  delibera  in  camera  di  consiglio,  se  necessario
avvalendosi di collegamenti da remoto. Il luogo da cui si collegano i
magistrati e il personale addetto e' considerato camera di  consiglio
a tutti gli effetti di legge. 
  7. I provvedimenti di cui  ai  commi  3  e  4  che  determinino  la
decadenza delle parti da facolta' processuali implicano la rimessione
in termini delle parti stesse. 
  8. L'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 che impedisce
l'esercizio  di  diritti  costituisce  causa  di  sospensione   della
prescrizione e della decadenza. 
  9. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge  24  marzo
2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del presente  articolo
non si tiene conto del periodo compreso tra l'8 marzo e il 30  giugno
2020. 
  10. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto  2016,  n.
168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre  2016,  n.
197, dopo le  parole  «deve  essere  depositata»,  sono  inserite  le
seguenti: «, anche a mezzo del servizio  postale,».  Dall'8  marzo  e
fino al 30 giugno 2020  e'  sospeso  l'obbligo  di  cui  al  predetto
articolo 7, comma 4. 
  11. E' abrogato l'articolo 3 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11.