(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 85)
 
                              Art. 85. 
 
                        (Art. 83 T. U. 1926). 
 
  E' vietato comparire mascherato in luogo pubblico. 
 
  Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 100 a 1000. 
 
  E' vietato l'uso della maschera nei teatri  e  negli  altri  luoghi
aperti al pubblico, tranne nelle  epoche  e  con  l'osservanza  delle
condizioni che possono  essere  stabilite  dall'autorita'  locale  di
pubblica sicurezza con apposito manifesto. 
 
  Il contravventore e chi, invitato, non si toglie  la  maschera,  e'
punito con l'ammenda da L. 100 a 1000.