(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 85)
                              Art. 85. 
                        Procedure concorsuali 

 
  L'esperimento della procedura esecutiva ai sensi dell'articolo  266
del testo  unico  29  gennaio  1958,  n.  645  non  esime  l'esattore
dall'insinuazione del credito nella  procedura  di  fallimento  o  di
liquidazione coatta amministrativa. 
  Se  la  procedura  di   fallimento   o   di   liquidazione   coatta
amministrativa e' ancora pendente alla scadenza del termine stabilito
dall'art. 84 la domanda di  rimborso  deve  essere  presentata  entro
quattro  mesi  dalla  data  in  cui   e'   divenuto   definitivo   il
provvedimento di chiusura del fallimento, o della liquidazione coatta
amministrativa ovvero, in caso  di  concordato,  dalla  scadenza  del
termine stabilito per l'esecuzione dello stesso.