Art. 85.
                          Imposte arretrate



Le  imposte deducibili dal reddito complessivo ai fini dell'imposta
complementare ai sensi della lettera b) dell'art. 136 del testo unico
delle   leggi   sulle  imposte  dirette  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, dovute per gli
anni  anteriori  al 1974, si deducono per la meta' del loro ammontare
dal  reddito complessivo, ai sensi dell'art. 10 del presente decreto,
nel  periodo  di  imposta  in  cui ha avuto inizio la riscossione dei
ruoli in cui sono iscritte.