Art. 85. Attribuzioni del dipartimento Ferma restando l'autonomia di ogni singolo docente e ricercatore confermato e il loro diritto di accedere direttamente, ove non partecipino a programmi di ricerca comune, ai finanziamenti per la ricerca, il dipartimento promuove e coordina l'attivita' di ricerca: organizza o concorre all'organizzazione dei corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca; concorre, in collaborazione con i consigli di corso di laurea o di indirizzo, con gli organi direttivi delle scuole di specializzazione e a fini speciali, alla relativa attivita' didattica. A tali fini il direttore di dipartimento coadiuvato dalla giunta esercita le seguenti attribuzioni: 1) predispone annualmente le richieste di finanziamenti e dell'assegnazione di personale non docente per la realizzazione di un programma di sviluppo e di potenziamento della ricerca svolta nell'ambito dipartimentale, nonche' per lo svolgimento dell'attivita' didattica di cui sopra, da inoltrare al consiglio di amministrazione; 2) propone il piano annuale delle ricerche del dipartimento e la eventuale organizzazione di centri di studio e lavoratori anche in comune con altri dipartimenti della stessa o di altra Universita' italiana o straniera o con il Consiglio nazionale delle ricerche o con altre istituzioni scientifiche nonche' predispone i relativi necessari strumenti organizzativi ed eventualmente promuove convenzioni tra le Universita' e gli enti interessati; 3) predispone annualmente una relazione sui risultati della sperimentazione, con riferimento allo stato della ricerca e della didattica svolta nel dipartimento, che viene trasmessa alla commissione di ateneo; 4) mette a disposizione del personale docente i mezzi e le attrezzature necessarie per la preparazione dei dottorandi di ricerca e per consentire la preparazione delle tesi di laurea assegnate dai corsi di laurea; 5) ordina strumenti, lavori, materiale anche bibliografico e quanto altro per il buon funzionamento dei dipartimenti e dispone il pagamento delle relative fatture sempre fatta salva l'autonomia dei gruppi di ricerca nella gestione dei fondi loro specifici loro specificamente assegnati. Agli stessi fini il consiglio di dipartimento esercita le seguenti attribuzioni: 1) detta i criteri generali per: a) la utilizzazione dei fondi assegnati al dipartimento per le sue attivita' di ricerca che dovranno tener conto di eventuali esigenze sopravvenute e di adattamenti che si rendano indispensabili in corso d'anno; b) l'uso coordinato del personale, dei mezzi e degli strumenti in rotazione; 2) approva le proposte formulate dal direttore coadiuvato dalla giunta di cui ai punti 1), 2), 3) del comma precedente; 3) approva i singoli piani di stadio e di ricerca per il conseguimento del dottorato di ricerca; 4) da' pareri in ordine alle chiamate dei professori ed al conferimento delle supplenze da effettuare da parte dei consigli di facolta' limitatamente alle discipline comprese nel dipartimento. Quando trattasi di professori ordinari o straordinari partecipano alle sedute del consiglio i soli appartenenti alla medesima categoria; quando trattasi di professori associati partecipano alle sedute del consiglio solo i professori di ruolo. Da' pareri inoltre sulla istituzione, la soppressione o la modificazione delle discipline in statuto, limitatamente alle discipline di propria pertinenza; 5) collabora con gli organi di governo dell'Universita' e gli organi di programmazione nazionale, regionali e locali, alla elaborazione ed alla attuazione di programmi di insegnamento non finalizzati al conseguimento dei titoli di studio previsti dalla legge, ma rispondenti a precise esigenze di qualificazione e riqualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali di alta specializzazione e di educazione permanente. Per le attribuzioni di cui ai punti 3) e 4) del precedente comma partecipano alle adunanze i professori di ruolo; per quelle di cui al punto 1) sub a) e sub b) partecipano i professori di ruolo ed i ricercatori confermati, nonche', fino alla loro cessazione, i professori incaricati e gli assistenti di ruolo. La giunta di dipartimento affida ai professori ordinari ed ai professori associati gli insegnamenti nel corso di dottorato di ricerca, valutando le richieste dei professori, restando fermo che a parita' di qualificazione nell'area disciplinare, prevale per l'affidamento dell'insegnamento il professore ordinario. L'esercizio delle funzioni conferite al dipartimento e' disciplinato dal regolamento interno, deliberato dal dipartimento stesso ed emanato dal rettore sentiti la commissione di ateneo e il consiglio di amministrazione.