Art. 85 
                            Altri redditi 
 
  1. I redditi di cui alla lettera g) del comma  1  dell'articolo  81
costituiscono  reddito  per  l'ammontare  percepito  nel  periodo  di
imposta,  ridotto  del  30  per  cento  se  i   diritti   dalla   cui
utilizzazione derivano sono stati acquistati a titolo oneroso. 
  2. I redditi  di  cui  alle  lettere  h),  i)  e  l)  del  comma  1
dell'articolo 81 sono costituiti  dalla  differenza  tra  l'ammontare
percepito nel periodo di imposta e le spese  specificamente  inerenti
alla loro produzione. Le plusvalenze indicate alla  predetta  lettera
h) sono determinate a norma dell'articolo 54.