(Norme-art. 85)
                               Art. 85 
           (Restituzione con imposizione di prescrizioni) 
  1. Quando sono state sequestrate cose che possono essere restituite
previa   esecuzione   di   specifiche    prescrizioni,    l'autorita'
giudiziaria, se l'interessato consente,  ne  ordina  la  restituzione
impartendo le prescrizioni del caso e imponendo una idonea cauzione a
garanzia della esecuzione delle prescrizioni nel termine stabilito. 
  2. Scaduto il termine,  se  le  prescrizioni  non  sono  adempiute,
l'autorita' giudiziaria provvede a norma dell'articolo  260  comma  3
del codice qualora ne ricorrano le condizioni.