Art. 85.
                          Entrata in vigore
  1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
          Avvertenza;
              Si    omette    la   riproposizione   dell'Allegato   A
          (disposizioni  abrogate  ex  art.  24), perche' riformulato
          dalla  legge  di  conversione  e  dell'Elenco  1  (previsto
          dall'art.   60,  comma  1  del  decreto-legge),  in  quanto
          integralmente    sostituito.   Entrambi   sono   riportati,
          rispettivamente,  alle  pagine  94  e  318 di questo stesso
          supplemento ordinario.