Art. 85. 1. Le ossa che si rinvengono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassettine di zinco prescritte dall'art. 36. 2. Tutti i rifiuti risultanti dall'attivita' cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.
Nota all'art. 85: - Gli articoli del D.P.R. n. 915/1982 (Attuazione delle direttive n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi), che interessano sono il 13 e il 14 il cui testo e' il seguente: "Art. 13. (Costo di smaltimento a carico del produttore di rifiuti). - I costi relativi alle attivita' di smaltimento dei rifiuti speciali sono a carico dei produttori dei medesimi, dedotto l'importo degli eventuali recuperi. Art. 14. (Rifiuti provenienti da ospedali, case di cura e simili). - Ai rifiuti prodotti negli ospedali e negli istituti di cura pubblici e privati, che siano assimilabili per qualita' a quelli urbani, si applicano le disposizioni del presente decreto relative ai rifiuti urbani. I rifiuti di medicazione, le parti anatomiche, i rifiuti provenienti dai laboratori biologici e quelli che presentino comunque grave pericolo per la salute pubblica devono essere smaltiti secondo sistemi e con impianti che garantiscono la migliore tutela possibile delle esigenze igienico-sanitarie, nel rispetto delle prescrizioni eventualmente fissate dal Comitato interministeriale di cui all'art. 5".