Art. 85. Competenze dei comuni e delle province in materia di edilizia scolastica 1. Il comune esercita in materia di edilizia scolastica i compiti attribuiti dalla legislazione statale e regionale che sono connessi alla istruzione materna, elementare e media. 2. La provincia esercita in materia di edilizia scolastica i compiti attribuiti dalla legislazione statale e regionale che sono connessi alla istruzione secondaria superiore e alla formazione professionale. 3. La materia dell'edilizia scolastica nella scuola elementare e media comprende altresi' gli oneri per l'arredamento e per le attrezzature. 4. Gli edifici per le scuole materne statali possono essere annessi ad edifici per scuole elementari statali.