Art. 85. 
Competenze dei  comuni  e  delle  province  in  materia  di  edilizia
                             scolastica 
 
  1. Il comune esercita in materia di edilizia scolastica  i  compiti
attribuiti dalla legislazione statale e regionale che  sono  connessi
alla istruzione materna, elementare e media. 
  2. La provincia  esercita  in  materia  di  edilizia  scolastica  i
compiti attribuiti dalla legislazione statale e  regionale  che  sono
connessi alla  istruzione  secondaria  superiore  e  alla  formazione
professionale. 
  3. La materia dell'edilizia scolastica nella  scuola  elementare  e
media comprende  altresi'  gli  oneri  per  l'arredamento  e  per  le
attrezzature. 
  4. Gli edifici per le scuole materne statali possono essere annessi
ad edifici per scuole elementari statali.