Art. 85 
                         Deposito accentrato 
 
  1. Nei casi in cui gli strumenti finanziari immessi nel sistema  di
gestione accentrata siano rappresentati da titoli, lo  svolgimento  e
gli effetti dell'attivita' di gestione accentrata  sono  disciplinati
dal presente articolo nonche' dagli articoli da 86 a 89. 
  2. La clausola del contratto di deposito stipulato con  i  soggetti
individuati nel  regolamento  previsto  dall'articolo  81,  comma  1,
avente a oggetto gli strumenti finanziari  individuati  nel  medesimo
regolamento, che attribuisce al depositario la facolta' di  procedere
al subdeposito degli strumenti finanziari stessi presso  la  societa'
di  gestione  accentrata  deve   essere   approvata   per   iscritto.
Nell'esercizio di tale facolta' il  depositario  ha  tutti  i  poteri
necessari, compreso quello  di  apporre  la  girata  a  favore  della
societa' di  gestione  accentrata,  quando  si  tratta  di  strumenti
finanziari nominativi. 
  3. Gli strumenti finanziari sono immessi nel  sistema  in  deposito
regolare.  La  societa'  di  gestione  accentrata  e'  legittimata  a
compiere tutte le operazioni inerenti alla gestione in conformita' al
regolamento previsto dall'articolo 81, comma  2,  nonche'  le  azioni
conseguenti alla distruzione, allo  smarrimento  e  alla  sottrazione
degli strumenti finanziari. E' in ogni  caso  riservato  ai  titolari
degli  strumenti  finanziari  immessi  nel  sistema  l'esercizio  dei
diritti in essi incorporati. 
  4. La legittimazione all'esercizio dei diritti indicati nel comma 3
e'  attribuita  dall'esibizione  di  certificazioni   attestanti   la
partecipazione al sistema, rilasciate  in  conformita'  alla  proprie
scritture  contabili  dai  depositari  e  recanti  l'indicazione  del
diritto sociale  esercitabile.  Le  certificazioni  non  conferiscono
altri diritti oltre alla legittimazione sopra  indicata.  Sono  nulli
gli atti di disposizione aventi a oggetto le certificazioni suddette. 
  5. Il  deposito  della  certificazione  tiene  luogo  del  deposito
previsto dall'articolo 2378 del codice civile. 
  6. Non puo' esservi, per gli stessi strumenti finanziari,  piu'  di
una certificazione ai fini della legittimazione  all'esercizio  degli
stessi diritti. 
  7. Alle societa' di gestione accentrata si applica  il  divieto  di
rappresentanza previsto dall'articolo 2372, quarto comma, del  codice
civile. 
  8.  Gli  strumenti  finanziari  di  proprieta'  della  societa'  di
gestione accentrata  devono  essere  specificatamente  individuati  e
annotati in apposito registro da essa tenuto. 
  9. La societa' e' responsabile per le perdite e i  danni  derivanti
da dolo o colpa; l'intermediario risponde in solido, salvo il diritto
di  regresso  nei   rapporti   interni.   Il   regolamento   previsto
dall'articolo 81, comma 1, determina le garanzie che  l'intermediario
e la societa' devono prestare per il risarcimento dovuto ai  clienti,
nonche' modalita' e  condizioni  delle  garanzie,  anche  diverse  da
quelle assicurative, per la copertura dei danni  derivanti  da  fatti
non imputabili alla societa' di gestione accentrata.