Art. 85 Deposito accentrato 1. Nei casi in cui gli strumenti finanziari immessi nel sistema di gestione accentrata siano rappresentati da titoli, lo svolgimento e gli effetti dell'attivita' di gestione accentrata sono disciplinati dal presente articolo nonche' dagli articoli da 86 a 89. 2. La clausola del contratto di deposito stipulato con i soggetti individuati nel regolamento previsto dall'articolo 81, comma 1, avente a oggetto gli strumenti finanziari individuati nel medesimo regolamento, che attribuisce al depositario la facolta' di procedere al subdeposito degli strumenti finanziari stessi presso la societa' di gestione accentrata deve essere approvata per iscritto. Nell'esercizio di tale facolta' il depositario ha tutti i poteri necessari, compreso quello di apporre la girata a favore della societa' di gestione accentrata, quando si tratta di strumenti finanziari nominativi. 3. Gli strumenti finanziari sono immessi nel sistema in deposito regolare. La societa' di gestione accentrata e' legittimata a compiere tutte le operazioni inerenti alla gestione in conformita' al regolamento previsto dall'articolo 81, comma 2, nonche' le azioni conseguenti alla distruzione, allo smarrimento e alla sottrazione degli strumenti finanziari. E' in ogni caso riservato ai titolari degli strumenti finanziari immessi nel sistema l'esercizio dei diritti in essi incorporati. 4. La legittimazione all'esercizio dei diritti indicati nel comma 3 e' attribuita dall'esibizione di certificazioni attestanti la partecipazione al sistema, rilasciate in conformita' alla proprie scritture contabili dai depositari e recanti l'indicazione del diritto sociale esercitabile. Le certificazioni non conferiscono altri diritti oltre alla legittimazione sopra indicata. Sono nulli gli atti di disposizione aventi a oggetto le certificazioni suddette. 5. Il deposito della certificazione tiene luogo del deposito previsto dall'articolo 2378 del codice civile. 6. Non puo' esservi, per gli stessi strumenti finanziari, piu' di una certificazione ai fini della legittimazione all'esercizio degli stessi diritti. 7. Alle societa' di gestione accentrata si applica il divieto di rappresentanza previsto dall'articolo 2372, quarto comma, del codice civile. 8. Gli strumenti finanziari di proprieta' della societa' di gestione accentrata devono essere specificatamente individuati e annotati in apposito registro da essa tenuto. 9. La societa' e' responsabile per le perdite e i danni derivanti da dolo o colpa; l'intermediario risponde in solido, salvo il diritto di regresso nei rapporti interni. Il regolamento previsto dall'articolo 81, comma 1, determina le garanzie che l'intermediario e la societa' devono prestare per il risarcimento dovuto ai clienti, nonche' modalita' e condizioni delle garanzie, anche diverse da quelle assicurative, per la copertura dei danni derivanti da fatti non imputabili alla societa' di gestione accentrata.