Art. 85 
 
       Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211 
 
  1. All'articolo 7, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n.  211,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole «comitato etico»  e'
inserita la seguente: «coordinatore»; 
    b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole  «comitato  etico»
e' inserita la seguente: «coordinatore»; 
    c) al comma 3, le parole «Il parere favorevole puo'  essere  solo
accettato ovvero rifiutato nel suo complesso dai comitati etici degli
altri centri italiani partecipanti alla sperimentazione stessa»  sono
sostituite dalle seguenti:  «I  comitati  etici  degli  altri  centri
italiani partecipanti alla sperimentazione sono competenti a valutare
la  fattibilita'  locale  della  sperimentazione  e  si  limitano  ad
accettare o a rifiutare nel suo complesso il  parere  favorevole  del
comitato etico di coordinamento»; 
    d) al comma  3,  le  parole  da  «I  comitati  etici  dei  centri
partecipanti» a «protocollo» sono soppresse; 
    e) al comma 3, ultimo periodo, ((dopo la parola: «comitato» )) e'
inserita la seguente: «coordinatore»; 
    f) al comma 4, dopo le parole «comitato  etico»  e'  inserita  la
seguente: «coordinatore».