Art. 85 
 
 
                  (Documento di gara unico europeo) 
 
  1.Al momento della presentazione delle domande di partecipazione  o
delle offerte, le stazioni appaltanti accettano il documento di  gara
unico europeo (DGUE), redatto in conformita' al modello di formulario
approvato con  regolamento  dalla  Commissione  europea  Il  DGUE  e'
fornito esclusivamente in forma elettronica a partire dal  18  aprile
2018,  e  consiste  in  un'autodichiarazione  aggiornata  come  prova
documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da
autorita' pubbliche o  terzi  in  cui  si  conferma  che  l'operatore
economico soddisfa le seguenti condizioni: 
  a) non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 80; 
  b) soddisfa i criteri di selezione definiti a  norma  dell'articolo
83; 
  c)  soddisfa  gli  eventuali  criteri  oggettivi  fissati  a  norma
dell'articolo 91. 
  2. Il DGUE fornisce, inoltre, le informazioni  rilevanti  richieste
dalla stazione appaltante  e  le  informazioni  di  cui  al  comma  1
relative agli eventuali soggetti  di  cui  l'operatore  economico  si
avvale ai sensi dell'articolo 89, indica l'autorita'  pubblica  o  il
terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari e include
una dichiarazione formale secondo cui  l'operatore  economico  e'  in
grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti. 
  3.  Se  la  stazione   appaltante   puo'   ottenere   i   documenti
complementari  direttamente  accedendo  alla  banca   dati   di   cui
all'articolo 81, il DGUE riporta altresi' le informazioni richieste a
tale scopo, i dati di individuazione e, se del  caso,  la  necessaria
dichiarazione di consenso. 
  4. Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE  utilizzato
in una procedura  d'appalto  precedente  purche'  confermino  che  le
informazione ivi contenute sono ancore valide. 
  5. La stazione appaltante puo', altresi', chiedere agli offerenti e
ai candidati, in qualsiasi momento  nel  corso  della  procedura,  di
presentare tutti i documenti complementari o parte di  essi,  qualora
questo sia necessario per assicurare il  corretto  svolgimento  della
procedura.  Prima  dell'aggiudicazione  dell'appalto,   la   stazione
appaltante  richiede  all'offerente  cui  ha  deciso  di  aggiudicare
l'appalto, nonche' all'impresa che la segue  in  graduatoria,  tranne
nel caso di appalti basati su accordi quadro  se  conclusi  ai  sensi
dell'articolo 53, comma 3  o  comma  4,  lettera  a),  di  presentare
documenti complementari aggiornati conformemente all'articolo  86  e,
se del caso, all'articolo 87. La stazione  appaltante  puo'  invitare
gli operatori economici a integrare i certificati richiesti ai  sensi
degli articoli 86 e 87. 
  6. In deroga al comma 5, agli operatori economici non e'  richiesto
di presentare  documenti  complementari  o  altre  prove  documentali
qualora questi siano presenti nella banca dati di cui all'articolo 81
o qualora la stazione  appaltante,  avendo  aggiudicato  l'appalto  o
concluso l'accordo quadro, possieda gia' tali documenti. 
  7. Ai fini del comma 5,  le  banche  dati  contenente  informazioni
pertinenti sugli operatori economici, possono essere consultate, alle
medesime condizioni, dalle amministrazioni  aggiudicatrici  di  altri
Stati membri, con le modalita' individuate  con  il  decreto  di  cui
all'articolo 81, comma 2. 
  8. Per il tramite della cabina di regia e' messo a  disposizione  e
aggiornato su e-Certis un elenco completo di banche  dati  contenenti
informazioni pertinenti sugli operatori economici che possono  essere
consultate dalle stazioni appaltanti di altri  Stati  membri  e  sono
comunicate, su richiesta, agli altri  Stati  membri  le  informazioni
relative alle banche dati di cui al presente articolo.