Articolo 85 Funzioni del depositario 1. Il depositario redige copie certificate conformi del presente accordo e le trasmette ai governi di tutti gli stati membri firmatari o aderenti. 2. Il depositario notifica ai governi degli Stati membri firmatari o aderenti: a) ogni firma; b) il deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione; c) la data di entrata in vigore del presente accordo. 3. Il depositario registra il presente accordo presso il segretariato delle Nazioni Unite.