Art. 85 
 
 
Modifiche all'articolo 137 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 137, comma 1, del  decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, la parola: "Europea" e' sostituita dalla seguente:
"europea"; 
    b) al comma 2, dopo il primo periodo, e'  inserito  il  seguente:
"In caso di mancato respingimento dell'offerta a norma  del  presente
comma, la stazione appaltante motiva  debitamente  le  ragioni  della
scelta e trasmette all'Autorita' la relativa documentazione.". 
 
          Note all'art. 85: 
              - Si riporta l'articolo 137 del decreto legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 137 (Offerte  contenenti  prodotti  originari  di
          Paesi terzi). - 1. Fatti salvi  gli  obblighi  assunti  nei
          confronti dei Paesi terzi, il presente articolo si  applica
          a offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi  con
          cui l'Unione  europea  non  ha  concluso,  in  un  contesto
          multilaterale o bilaterale, un accordo  che  garantisca  un
          accesso comparabile ed effettivo delle imprese  dell'Unione
          ai mercati di tali paesi terzi. 
              2. Qualsiasi offerta presentata per l'aggiudicazione di
          un appalto di forniture puo' essere respinta  se  la  parte
          dei  prodotti  originari  di  Paesi  terzi,  ai  sensi  del
          regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio, supera il 50 per cento  del  valore  totale  dei
          prodotti che  compongono  l'offerta.  In  caso  di  mancato
          respingimento dell'offerta a norma del presente  comma,  la
          stazione appaltante motiva  debitamente  le  ragioni  della
          scelta    e    trasmette    all'Autorita'    la    relativa
          documentazione. Ai fini del presente articolo,  i  software
          impiegati negli impianti delle  reti  di  telecomunicazione
          sono considerati prodotti. 
              3. Salvo il disposto del presente comma, terzo periodo,
          se due o piu' offerte si equivalgono in base ai criteri  di
          aggiudicazione di  cui  all'articolo  95,  viene  preferita
          l'offerta che non puo' essere respinta a norma del comma  2
          del  presente  articolo.  Il  valore   delle   offerte   e'
          considerato equivalente, ai fini del presente articolo,  se
          la  differenza  di  prezzo  non  supera  il  3  per  cento.
          Tuttavia, un'offerta non e' preferita ad un'altra in virtu'
          del presente comma, se l'ente aggiudicatore,  accettandola,
          e'  tenuto  ad  acquistare  materiale  con  caratteristiche
          tecniche diverse da quelle del  materiale  gia'  esistente,
          con conseguente incompatibilita' o difficolta' tecniche  di
          uso o di manutenzione o costi sproporzionati. 
              4. Ai fini del presente articolo,  per  determinare  la
          parte dei prodotti originari dei  Paesi  terzi  di  cui  al
          comma 2, sono esclusi i Paesi terzi ai quali, con decisione
          del Consiglio dell'Unione europea ai sensi del comma 1,  e'
          stato esteso il beneficio del presente codice.".