(CCNL comparto istruzione e ricerca-art. 84)
                              Art. 84. 
            Trattamento economico-normativo del personale 
                  con contratto a tempo determinato 
 
    1. Al  personale  assunto  a  tempo  determinato  si  applica  il
trattamento  economico  e  normativo  previsto  dalla  contrattazione
collettiva vigente per il personale assunto  a  tempo  indeterminato,
compatibilmente con la natura  del  contratto  a  termine  e  con  le
precisazioni seguenti e dei successivi commi: 
      a) le ferie maturano in proporzione alla  durata  del  servizio
prestato, entro il limite annuale stabilito per i lavoratori  assunti
per la prima volta nella pubblica amministrazione, ai sensi dell'art.
6, comma 3 del CCNL del 21 febbraio 2002; nel caso  in  cui,  tenendo
conto della durata di precedenti contratti a  tempo  indeterminato  o
determinato   comunque   gia'   intervenuti,    anche    con    altre
amministrazioni,  pure  di  diverso  comparto,  il  lavoratore  abbia
comunque prestato servizio per piu' di tre anni, le  ferie  maturano,
in proporzione al servizio  prestato,  entro  il  limite  annuale  di
ventotto o trentadue giorni, stabilito dal citato art. 6,  a  seconda
dell'articolazione dell'orario di lavoro rispettivamente su cinque  o
su sei giorni; 
      b) in caso di assenza per malattia o per infortunio sul lavoro,
fermi restando - in quanto compatibili - i  criteri  stabiliti  dagli
articoli 17 e 18 del CCNL del 21 febbraio 2002, si applica  l'art.  5
del  decreto-legge  12  settembre  1983,  n.  463,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638,  ai  fini  della
determinazione del periodo  in  cui  e'  corrisposto  il  trattamento
economico; i periodi nei quali spetta il trattamento economico intero
e quelli nei quali  spetta  il  trattamento  ridotto  sono  stabiliti
secondo  i  criteri  di  cui   al   citato   art.   17,   in   misura
proporzionalmente rapportata al periodo  in  cui  e'  corrisposto  il
trattamento economico come sopra determinato, salvo che non si tratti
di periodo di assenza  inferiore  a  due  mesi,  caso  nel  quale  il
trattamento economico e' corrisposto comunque in  misura  intera;  il
trattamento economico non  puo'  comunque  essere  erogato  oltre  la
cessazione del rapporto di lavoro; 
      c) il periodo di conservazione del posto e'  pari  alla  durata
del contratto e non puo' in ogni caso  superare  il  termine  massimo
fissato dal citato art. 17; 
      d) possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate
esigenze fino a un massimo di quindici giorni complessivi e  permessi
retribuiti solo in caso di matrimonio ai sensi dell'art. 72, comma 2; 
      e) nel caso di rapporto di lavoro a tempo determinato di durata
non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali
proroghe, oltre ai permessi di cui alla lettera  d),  possono  essere
concessi i seguenti permessi: 
        permessi retribuiti per motivi personali o familiari, di  cui
all'art. 73; 
        permessi per esami o concorsi, di cui all'art. 72,  comma  1,
lettera a); 
        permessi  per  visite  specialistiche,  esami  e  prestazioni
diagnostiche, di cui  all'art.  76  (Assenze  per  l'espletamento  di
visite specialistiche); 
        permessi per lutto di cui, all'art. 72 (Permessi retribuiti),
comma 1, lettera b); 
      f) il numero massimo annuale dei permessi di cui  alla  lettera
e) deve essere riproporzionato in  relazione  alla  durata  temporale
nell'anno del contratto  a  termine  stipulato,  salvo  il  caso  dei
permessi per lutto; l'eventuale  frazione  di  unita'  derivante  dal
riproporzionamento e' arrotondata all'unita'  superiore,  qualora  la
stessa sia uguale o superiore a 0,5; 
      g) sono comunque fatte salve tutte le altre ipotesi di  assenza
dal lavoro stabilite  da  specifiche  disposizioni  di  legge  per  i
lavoratori dipendenti,  compresa  la  legge  n.  53/2000,  anche  con
riferimento ai permessi per lutto, ivi inclusi, nei casi di  rapporto
di durata inferiore a sei mesi. 
    2. Il lavoratore assunto a tempo determinato, in  relazione  alla
durata prevista del rapporto di lavoro, puo' essere sottoposto ad  un
periodo di prova, secondo la disciplina, dell'art. 4 del CCNL  del  7
aprile 2006, non superiore comunque a due settimane per i rapporti di
durata fino a sei mesi e di quattro settimane per  quelli  di  durata
superiore. In  deroga  a  quanto  previsto  dal  citato  art.  4,  in
qualunque momento del periodo di prova,  ciascuna  delle  parti  puo'
recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso  ne'  di  indennita'
sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti
nel  richiamato  articolo.  Il  recesso  opera  dal   momento   della
comunicazione alla controparte e ove posto in essere  dall'ente  deve
essere motivato. 
    3. In tutti i casi di assunzioni a tempo determinato per esigenze
straordinarie e, in generale, quando per la brevita' del  rapporto  a
termine non sia possibile applicare il comma 5 dell'art. 3  del  CCNL
del  7  aprile  2006,  il  contratto  e'  stipulato  con  riserva  di
acquisizione dei documenti prescritti dalla  normativa  vigente.  Nel
caso che il dipendente non li presenti nel termine prescritto  o  che
non risulti in possesso dei requisiti previsti per  l'assunzione,  il
rapporto e'  risolto  con  effetto  immediato,  salva  l'applicazione
dell'art. 2126 del codice civile. 
    4. In tutti i casi in cui il presente CCNL prevede la risoluzione
del rapporto  con  preavviso  o  con  corresponsione  dell'indennita'
sostitutiva dello stesso, ad eccezione di quelli previsti  dal  comma
11 dell'art. 83 e al comma 2 del presente articolo, per  il  rapporto
di lavoro a tempo determinato il termine di preavviso e'  fissato  in
un  giorno  per  ogni  periodo   di   lavoro   di   quindici   giorni
contrattualmente stabilito e, comunque, non puo'  superare  i  trenta
giorni, nelle ipotesi di durata dello stesso superiore  all'anno.  In
caso di dimissioni del dipendente, i termini sono ridotti alla meta',
con arrotondamento all'unita' superiore  dell'eventuale  frazione  di
unita' derivante dal computo. 
    5. I periodi di  assunzione  con  contratto  di  lavoro  a  tempo
determinato, sono adeguatamente valutati, nell'ambito delle procedure
di reclutamento della stessa  o  di  altra  amministrazione  o  ente,
secondo requisiti o criteri che attengono alla durata di tali periodi
ed alla corrispondenza tra la professionalita' richiesta nei posti da
coprire ed l'esperienza maturata nei rapporti di lavoro a termine. 
    6. Gli enti assicurano ai lavoratori  assunti  con  contratto  di
lavoro a tempo determinato interventi informativi  e  formativi,  con
riferimento sia alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro, secondo le previsioni del decreto legislativo n.  81/2015,
sia alle prestazioni che gli stessi sono chiamati a rendere, adeguati
all'esperienza lavorativa,  alla  tipologia  dell'attivita'  ed  alla
durata del contratto. 
    7. In caso di assunzione a  tempo  indeterminato,  i  periodi  di
lavoro con contratto a tempo determinato gia' prestati dal dipendente
presso il medesimo ente, con mansioni del medesimo profilo e  area  o
categoria di inquadramento,  concorrono  a  determinare  l'anzianita'
lavorativa eventualmente richiesta per l'applicazione di  determinati
istituti contrattuali. 
    8. Il presente articolo sostituisce l'art. 20  del  CCNL  del  21
febbraio 2002.