Art. 85 
 
Modifiche all'articolo 196 del codice  della  giustizia  contabile  -
                    Improcedibilita' dell'appello 
 
  1. All'articolo 196, comma 1, del codice della giustizia  contabile
le  parole  «,  benche'  si  sia  anteriormente   costituito,»   sono
soppresse. 
 
          Note all'art. 85: 
 
              - Si riporta l'articolo 196 del codice della  giustizia
          contabile, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 196 (Improcedibilita' dell'appello).  -  1.  Se
          l'appellante non  compare  all'udienza  di  discussione  il
          collegio rinvia la causa ad una  successiva  udienza  della
          quale la segreteria da'  comunicazione  all'appellante.  Se
          anche  alla  nuova  udienza   l'appellante   non   compare,
          l'appello e' dichiarato improcedibile anche d'ufficio.».