Art. 85. Incrementi dello stipendio tabellare 1. Lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilita', previsto dall'art. 2 del C.C.N.L. del 6 maggio 2010 (Incrementi stipendio tabellare nel biennio 2008-2009) per l'area IV e dall'art. 2 del C.C.N.L. del 6 maggio 2010 (Incrementi stipendio tabellare dei dirigenti dei quattro ruoli nel biennio 2018-2009) per l'Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, e' incrementato, dalle date sotto indicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondersi per tredici mensilita': dal 1° gennaio 2016 di euro 19,70; rideterminato dal 1° gennaio 2017 in euro 59,80; rideterminato dal 1° gennaio 2018 in euro 125,00. 2. A decorrere dal mese successivo a quello di sottoscrizione del presente C.C.N.L., l'indennita' di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010 cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed e' conglobata nello stipendio tabellare di cui al comma 1. 3. A seguito dell'applicazione dei commi 1 e 2, con la medesima decorrenza indicata al comma 2, il nuovo valore a regime annuo lordo per 13 mensilita' dello stipendio tabellare dei dirigenti di cui al comma 1, e' rideterminato in euro 45.260,77.