Art. 86 
          (Altre finalita' di rilevante interesse pubblico) 
 
   1. Fuori dei casi di cui agli articoli 76 e 85, si considerano  di
rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli  20  e  21,  le
finalita',  perseguite  mediante  trattamento  di  dati  sensibili  e
giudiziari,  relative   alle   attivita'   amministrative   correlate
all'applicazione della disciplina in materia di: 
   a) tutela sociale della maternita' e  di  interruzione  volontaria
della gravidanza, con particolare riferimento a quelle svolte per  la
gestione  di  consultori  familiari  e  istituzioni   analoghe,   per
l'informazione, la cura e la degenza delle  madri,  nonche'  per  gli
interventi di interruzione della gravidanza; 
   b) stupefacenti e sostanze psicotrope, con particolare riferimento
a quelle svolte al fine di assicurare, anche avvalendosi di  enti  ed
associazioni senza fine di lucro, i servizi  pubblici  necessari  per
l'assistenza socio-sanitaria  ai  tossicodipendenti,  gli  interventi
anche di tipo preventivo previsti dalle leggi e l'applicazione  delle
misure amministrative previste; 
   c)  assistenza,  integrazione  sociale  e  diritti  delle  persone
handicappate effettuati, in particolare, al fine di: 
   1) accertare l'handicap ed assicurare la funzionalita' dei servizi
   terapeutici e  riabilitativi,  di  aiuto  personale  e  familiare,
   nonche' interventi economici integrativi ed altre agevolazioni; 
   2) curare l'integrazione  sociale,  l'educazione,  l'istruzione  e
   l'informazione alla famiglia del portatore di handicap, nonche' il
   collocamento obbligatorio nei casi previsti dalla legge; 
   3) realizzare comunita-alloggio e centri socio riabilitativi; 
   4) curare la tenuta degli albi degli enti e delle associazioni  ed
   organizzazioni di volontariato impegnati nel settore. 
 
2. Ai trattamenti  di  cui  al  presente  articolo  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 85, comma 4.