ART. 86
                              (deroghe)

   1.  Per  le  acque dolci superficiali designate o classificate per
essere  idonee  alla  vita  dei pesci, le regioni possono derogare al
rispetto  dei  parametri  indicati  nella Tabella 1/B dell'Allegato 2
alla  parte  terza del presente decreto con il simbolo (o) in caso di
circostanze   meteorologiche   eccezionali   o   speciali  condizioni
geografiche  e,  quanto  al  rispetto  dei  parametri riportati nella
medesima  Tabella, in caso di arricchimento naturale del corpo idrico
da sostanze provenienti dal suolo senza intervento diretto dell'uomo.