Art. 86. Modalita' di conservazione e di utilizzo delle rimanenze di medicinali veterinari 1. Non costituiscono scorte ai sensi dell'articolo 80, comma 1, le rimanenze di medicinali veterinari al termine delle prescritte terapie effettuate mediante flaconi multidose o confezioni multiple ovvero di rimanenze dovute all'interruzione della terapia prescritta o sopraggiunta modifica della stessa. Tali rimanenze devono essere conservate conformemente alle modalita' di conservazione indicate nell'etichettatura del medicinale veterinario. In caso di mancato utilizzo o di scadenza del medicinale si applica quanto previsto dall'articolo 117. 2. L'utilizzo delle rimanenze di cui al comma 1 puo' avvenire solo dietro specifica indicazione di un medico veterinario sul registro dei trattamenti e nel rispetto degli obblighi di registrazione di cui all'articolo 79 e dell'articolo 15 del decreto legislativo di attuazione della direttiva n. 2003/74/CE.
Nota all'art. 86: - La direttiva n. 2003/74/CE e' pubblicata nella GUCE n. L 262 del 14 ottobre 2003, ed e' stata attuata con decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2006.