Art. 86 
 
 
Servizio di gestione automatizzata dei pagamenti e dei  corrispettivi
              dovuti per le pratiche di motorizzazione 
 
  1. All'articolo 4, comma 171, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
il secondo periodo e' soppresso. 
  2. La convenzione per la gestione automatizzata dei  pagamenti  dei
corrispettivi dovuti dall'utenza per le pratiche  automobilistiche  e
dei servizi connessi, stipulata tra il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti -  Dipartimento  dei  trasporti  terrestri  e  per  i
sistemi informativi e statistici e Poste Italiane S.p.A. il 22  marzo
2004 e approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze
del 4 maggio 2004, termina con il decorso del periodo  di  nove  anni
previsto dall'articolo 8, primo comma, della convenzione medesima. 
  3. Alla scadenza del contratto di cui  al  comma  2,  il  Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  affida  l'espletamento  del
servizio previsto dall'articolo 4, comma 171, della legge 24 dicembre
2003, n. 350 nel rispetto della normativa  dell'Unione  europea.  Nel
caso in cui ritenga di non poter far ricorso ad una procedura di gara
pubblica, il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  da'
adeguata pubblicita'  alla  scelta,  motivandola  anche  in  base  ad
un'analisi del mercato  e  contestualmente  trasmette  una  relazione
contenente gli esiti della predetta  verifica  all'Autorita'  garante
della concorrenza e  del  mercato  per  l'espressione  di  un  parere
preventivo, da rendere entro sessanta giorni  dalla  ricezione  della
predetta relazione. Decorso il termine, il parere, se  non  reso,  si
intende espresso in senso favorevole. 
  4. Ai fini previsti dal comma 3 il Ministero  delle  infrastrutture
dei trasporti effettua, entro il 30 settembre  2012,  un'indagine  di
mercato volta a  verificare  l'interesse  degli  operatori  economici
all'esecuzione del servizio, tenuto conto delle esigenze  tecniche  e
organizzative richieste per l'espletamento dello stesso. 
  5. Le attivita' di cui al comma 4 sono svolte dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti  senza  nuovi  oneri  per  la  finanza
pubblica, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente.