Art. 86 (L)
  Verifica delle strutture (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 10)

  1.  L'analisi  delle  sollecitazioni dovute alle azioni sismiche di
cui all'articolo 85 e' effettuata tenendo conto della ripartizione di
queste fra gli elementi resistenti dell'intera struttura.
  2.  Si devono verificare detti elementi resistenti per le possibili
combinazioni degli effetti sismici con tutte le altre azioni esterne,
senza   alcuna  riduzione  dei  sovraccarichi,  ma  con  l'esclusione
dell'azione del vento.