(Regolamento di polizia veterinaria- art. 86)
                              Art. 86. 
 
 
  I cani ed i gatti che hanno morsicato persone o animali, ogni  qual
volta sia possibile catturarli, devono essere  isolati  e  tenuti  in
osservazione per 10 giorni  nei  canili  comunali.  L'osservazione  a
domicilio  puo'  essere  autorizzata  su  richiesta  del   possessore
soltanto se non risultano circostanze epizoologicamente rilevanti  ed
in  tale  caso  l'interessato  deve  dichiarare   di   assumersi   la
responsabilita'  della  custodia  dell'animale  e  l'onere   per   la
vigilanza da parte del veterinario comunale. 
  Alla  predetta  osservazione  ed   all'isolamento   devono   essere
sottoposti i  cani  ed  i  gatti  che,  pure  non  avendo  morsicato,
presentano manifestazioni riferibili all'infezione rabida nonche', in
sede  opportuna,  gli  altri  mammiferi   che   presentano   analoghe
manifestazioni. Ai fini  della  diagnosi  anche  questi  animali  non
devono essere uccisi se il loro  mantenimento  in  vita  puo'  essere
assicurato senza pericolo. 
  Durante il predetto periodo di osservazione gli animali non  devono
essere sottoposti a trattamenti immunizzanti. 
  Nei casi di  rabbia  conclamata  il  sindaco  ordina  lo  immediato
abbattimento degli animali. 
  Qualora, durante il periodo  di  osservazione,  l'animale  muoia  o
venga ucciso prima che  il  veterinario  abbia  potuto  formulare  la
diagnosi, si procede agli accertamenti diagnostici di laboratorio. 
  E' vietato lo scuoiamento degli animali morti per rabbia,  i  quali
devono essere distrutti  ai  sensi  dell'art.  10,  lettera  e),  del
presente regolamento. 
  Il luogo dove e' stato isolato l'animale deve essere disinfettato.