(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 86)
                              Art. 86. 
                       Verbali di pignoramento 

 
  In caso di pignoramento negativo o insufficiente l'esattore, se  il
credito  per  cui  procede  e'  complessivamente  superiore  a   lire
diecimila, esibisce entro sessanta  giorni  il  relativo  verbale  al
sindaco e all'ufficio distrettuale delle imposte dirette  o  all'ente
impositore. 
  Il sindaco e l'ufficio distrettuale delle imposte dirette o  l'ente
impositore appongono sul verbale il proprio visto e, qualora siano  a
conoscenza di elementi utili per l'esperimento di ulteriori procedure
esecutive, li annotano in calce.