Art. 86. 
               Redditi soggetti a tassazione separata 
 
 
Ai fini della tassazione separata dei redditi indicati  alla  lettera
d) dell'art. 12, percepiti negli anni 1974 e 1975, l'aliquota di  cui
al primo comma dell'art. 13 e' determinata: 
 
a) se la percezione e' avvenuta  nell'anno  1974,  sulla  base  della
meta'  del  reddito  complessivo   netto   accertato   agli   effetti
dell'imposta complementare per il biennio 1972-1973; 
 
b) se la percezione e' avvenuta  nell'anno  1975,  sulla  base  della
meta' del reddito complessivo netto accertato per  l'anno  1973  agli
effetti dell'imposta complementare e per  l'anno  1974  agli  effetti
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. 
 
Per gli altri redditi indicati nell'art.  12  percepiti  dopo  il  31
dicembre 1973, il diritto alla cui percezione sia  sorto  negli  anni
1974 e 1975, l'aliquota e' determinata nel modo indicato alla lettera
a) del comma precedente se il diritto alla percezione  e'  sorto  nel
1974 e nel modo indicato alla lettera b) se e' sorto nel 1975. Se  il
diritto alla percezione e' sorto anteriormente al 1° gennaio 1974, si
applicano le disposizioni di cui  all'art.  83;  tuttavia  i  redditi
indicati alla lettera c) dell'art. 12 percepiti dopo il  31  dicembre
1973 in virtu' di  deliberazioni  anteriori,  sono  tassati  a  norma
dell'art. 13 e la relativa aliquota, qualora  siano  percepiti  negli
anni 1974 e 1975 e' determinata ai sensi del primo comma del presente
articolo.