Art. 86. Redditi soggetti a tassazione separata Ai fini della tassazione separata dei redditi indicati alla lettera d) dell'art. 12, percepiti negli anni 1974 e 1975, l'aliquota di cui al primo comma dell'art. 13 e' determinata: a) se la percezione e' avvenuta nell'anno 1974, sulla base della meta' del reddito complessivo netto accertato agli effetti dell'imposta complementare per il biennio 1972-1973; b) se la percezione e' avvenuta nell'anno 1975, sulla base della meta' del reddito complessivo netto accertato per l'anno 1973 agli effetti dell'imposta complementare e per l'anno 1974 agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Per gli altri redditi indicati nell'art. 12 percepiti dopo il 31 dicembre 1973, il diritto alla cui percezione sia sorto negli anni 1974 e 1975, l'aliquota e' determinata nel modo indicato alla lettera a) del comma precedente se il diritto alla percezione e' sorto nel 1974 e nel modo indicato alla lettera b) se e' sorto nel 1975. Se il diritto alla percezione e' sorto anteriormente al 1° gennaio 1974, si applicano le disposizioni di cui all'art. 83; tuttavia i redditi indicati alla lettera c) dell'art. 12 percepiti dopo il 31 dicembre 1973 in virtu' di deliberazioni anteriori, sono tassati a norma dell'art. 13 e la relativa aliquota, qualora siano percepiti negli anni 1974 e 1975 e' determinata ai sensi del primo comma del presente articolo.