(Convenzione - Allegato)
                              ALLEGATO 
 
  1. Il Segretario generale delle Nazioni Unite redige e conserva una
lista di conciliatori composta da giuristi qualificati. A tale scopo,
ogni Stato, membro dell'Organizzazione delle Nazioni  Unite  o  parte
della presenta convenzione e' invitato a designare due  conciliatori,
e i nomi delle persone in tal modo designate formeranno la lista.  La
designazione dei conciliatori, compresi coloro che sono designati per
coprire un posto vacante, viene fatta per un periodo di  cinque  anni
che potra' essere rinnovato. Allo spirare del periodo  per  il  quale
saranno stati designati, i conciliatori continueranno  ad  esercitare
le funzioni per le quali saranno stati scelti in  base  al  paragrafo
seguente. 
  2. Quando viene sottoposta una richiesta al Segretario generale, in
base  all'articolo  66,   il   Segretario   generale   sottopone   la
controversia ad una Commissione di conciliazione composta come segue: 
  Lo Stato o gli Stati costituenti una delle parti della controversia
nominano: 
    a) un conciliatore cittadino di tale Stato o di uno di tali 
Stati, scelto o meno sulla lista di cui al paragrafo 1; e 
    b) un conciliatore che non abbia la nazionalita' di tale Stato  o
di uno di tali Stati, scelto sulla lista. 
  Lo Stato o gli Stati costituenti l'altra parte  della  controversia
nominano due conciliatori nello stesso modo. I  quattro  conciliatori
scelti dalle  parti  devono  essere  nominati  entro  un  termine  di
sessanta giorni a partire dalla data in cui il Segretario generale ha
ricevuto la richiesta. 
  Nei  sessanta  giorni  che  seguono  l'ultima  nomina,  i   quattro
conciliatori ne nominano un quinto, scelto sulla lista, che sara'  il
presidente. 
  Se la  nomina  del  presidente  o  di  uno  qualsiasi  degli  altri
conciliatori non avviene nel termine  prescritto  in  precedenza  per
detta  nomina,  questa  verra'  fatta  dal  Segretario  generale  nei
sessanta  giorni  successivi  allo  spirare  di  tale   termine.   Il
Segretario generale puo' designare come  presidente,  sia  una  delle
persone menzionate nella lista, che uno dei membri della  Commissione
di diritto internazionale. 
  Qualsiasi periodo di tempo entro il quale debbono essere  fatte  le
nomine,  puo'  essere  prorogato  con  l'accordo  delle  parti  della
controversia. 
  Ogni  posto  vacante  sara'  coperto  nello  stesso  modo  che   e'
prescritto per la prima nomina. 
  3. La Commissione di conciliazione determina essa stessa la propria
procedura.  La  Commissione,  con  il  consenso  delle  parti   della
controversia, puo' invitare ogni parte del trattato a  sottoporle  la
sua  opinione  oralmente  o  per  iscritto.   Le   decisioni   e   le
raccomandazioni della Commissione vengono adottate a maggioranza  dei
voti dei cinque membri. 
  4. La Commissione puo' sottoporre  alle  parti  della  controversia
qualsiasi  provvedimento  che  sia  suscettibile  di  facilitare  una
composizione amichevole della controversia in questione. 
  5. La Commissione ascolta le  parti,  esamina  la  richiesta  e  le
obiezioni e rivolge delle proposte alle parti allo scopo di  aiutarle
a giungere ad una composizione amichevole della controversia. 
  6. La Commissione redige un rapporto entro i dodici mesi successivi
alla sua costituzione. Detto  rapporto  viene  depositato  presso  il
Segretario generale e comunicato alle parti  della  controversia.  Il
rapporto della Commissione, ivi inclusa ogni conclusione contenuta in
esso riguardante i fatti o i problemi legali, non e'  vincolante  per
le parti e non avra' altro carattere che  quello  di  raccomandazioni
sottoposte allo studio delle  parti  allo  scopo  di  facilitare  una
amichevole composizione della controversia. 
  7. Il Segretario generale fornisce alla Commissione l'assistenza  e
le facilitazioni di cui possa aver bisogno. 
  Le spese della Commissione sono a carico dell'Organizzazione  delle
Nazioni Unite. 
 
  Per l'Afghanistan: 
 
  Con una dichiarazione, il cui testo unito e' allegato (*) 
    Abdul H. TABIBI 
 
  Per l'Albania: 
 
  Per l'Algeria: 
 
  Per l'Argentina: 
    E. DE LA GUARDIA 
 
  Per l'Australia: 
 
  Per l'Austria: 
 
  Per le Barbados: 
    George C. R. MOE 
 
  Per il Belgio: 
 
  Per la Bolivia: 
 
  Con una dichiarazione, il cui testo unito e' allegato (**) 
    J. ROMERO LOZA 
 
  Per il Botswana: 
 
  Per il Brasile: 
    G. NASCIMENTO E SILVA 
 
  Per la Bulgaria: 
 
  Per Burma: 
 
  Per la Birmania: 
 
  Per il Burundi: 
 
  Per la Repubblica socialista sovietica di Bielorussia: 
 
  Per la Cambogia: 
    Sarin CHHAK 
 
  Per il Camerun: 
 
  Per il Canada: 
  Per la Repubblica centrafricana: 
 
  Per il Ceylon: 
 
  Per il Ciad: 
 
  Per il Cile: 
    Pedro J. RODRIGUEZ Edmundo VARGAS 
 
  Per la Cina: 
    Liu CHIEH - 27 Aprile 1970 
 
  Per la Colombia: 
    Antonio BAYONA 
    Humberto Ruiz 
    J. J. CAICEDO PERDOMO 
 
  Per il Congo (Brazzaville): 
 
  Con riserva di ratifica da parte del mio Paese 
    S. BIKOUTHA 
 
  Per il Congo (Repubblica democratica del): 
 
  Per la Costa Rica: 
 
  Ad referendum e  soggetto  alle  riserve  il  cui  testo  unito  e'
allegato (*) 
    J. L. REDONDO GOMEZ 
 
  Per Cuba: 
 
  Per Cipro: 
 
  Per la Cecoslovacchia: 
 
  Per il Dahomey: 
 
  Per la Danimarca: 
 
  Otto BORCH - 18 Aprile 1970 
 
  Per la Repubblica dominicana: 
 
  Per L'Ecuador: 
 
  Con una dichiarazione, il cui testo unito e' allegato (*) 
    Gonzalo ESCUDERO Moscoso 
 
  Per El Salvador: 
    R. GALINDO POHL - 16 Febbraio 1970 
 
  Per la Guinea equatoriale: 
 
  Per l'Etiopia: 
    Kifle WODAJO - 30 Aprile 1970 
 
  Per la Repubblica federale di Germania: 
 
    Alexander BOKER - 30 Aprile 1970 
 
  Per la Finlandia: 
    Erik CASTREN 
 
  Per la Francia: 
 
  Per il Gabon: 
 
  Per la Gambia: 
 
  Per il Ghana: 
    Emanuel K. DADZIE 
    G. 0. LAMPTEY 
 
  Per la Grecia: 
 
  Per il Guatemala: 
 
  Ad referendum e  soggetta  alle  riserve  contenute  nel  documento
allegato (**) 
    Adolfo MOLINA ORANTES 
  Per la Guinea: 
  Per la Guyana: 
    John CARTER 
    Per Haiti: 
 
  Per la Santa Sede: 
    Opilio Rossi - 30 Settembre 1969 
 
  Per l'Honduras: 
    Mario CARIAS ZAPATA 
 
  Per l'Ungheria: 
 
  Per l'Islanda: 
 
  Per l'India: 
 
  Per l'Indonesia: 
 
  Per l'Iran: 
    A. MATINE-DAFTARY 
 
  Per l'Iraq: 
 
  Per l'Irlanda: 
 
  Per Israele: 
 
  Per l'Italia: 
    Piero VINCI - 22 Aprile 1970 
 
  Per la Costa d'Avorio: 
    Lucien YAPOBI - 22 Luglio 1969 
 
  Per la Giamaica: 
    L. B. FRANCIS 
    K. RATTRAY 
 
  Per il Giappone: 
 
  Per la Giordania: 
 
  Per il Kenya: 
    I. S. BHOI 
 
  Per il Kuwait: 
 
  Per il Laos: 
 
  Per il Libano: 
 
  Per il Lesotho: 
 
  Per la Liberia: 
    Nelson BRODERICK 
 
  Per la Libia: 
 
  Per il Liechtenstein: 
 
  Per il Lussemburgo: 
    Gaston THORN - 4 Settembre 1969 
 
  Per il Madagascar: 
  Ad referendum 
    B. RAZAFINTSEHENO 
 
  Per il Malani: 
 
  Per la Malaysia: 
 
  Per le Isole Maldive: 
 
  Per il Mali: 
 
  Per Malta: 
 
  Per la Mauritania: 
 
  Per Maurizio: 
 
  Per il Messico: 
    Eduardo SUAREZ 
 
  Per Monaco: 
 
  Per la Mongolia: 
 
  Per il Marocco: 
  Con riserva della dichiarazione allegata (*) 
    Taoufiq KABBAJ 
 
  Per Nauru: 
 
  Per il Nepal: 
    Pradumna LAL RAJBHANDARY 
 
  Per i Paesi Bassi: 
 
  Per la Nuova Zelanda: 
    John V. SCOTT - 29 Aprile 1970 
 
  Per il Nicaragua: 
 
  Per il Niger: 
 
  Per la Nigeria: 
    T. O. ELIAS 
 
  Per la Norvegia: 
 
  Per il Pakistan: 
    A. SHAHI - 29 Aprile 1970 
 
  Per il Panama: 
 
  Per il Paraguay: 
 
  Per il Peru': 
    Luis ALVARADO GARRIDO 
    Juan Jose' CALLE 
 
  Per le Filippine: 
    Roberto CONCEPCION 
 
  Per la Polonia: 
 
  Per il Portogallo: 
 
  Per la Repubblica di Corea: 
    Yang Soo Yu - 27 Novembre 1969 
 
  Per la Repubblica del Vietnam: 
 
  Per la Romania: 
 
  Per il Ruanda: 
 
  Per San Marino: 
 
  Per l'Arabia Saudita: 
 
  Per il Senegal: 
 
  Per la Sierra Leone: 
 
  Per Singapore: 
 
  Per la Somalia: 
 
  Per la Repubblica sudafricana: 
 
  Per lo Yemen del Sud: 
 
  Per la Spagna: 
 
  Per il Sudan: 
    Ahmed SALAH BUKHARI 
    Per lo Swaziland: 
 
  Per la Svezia: 
    Torsten ORN - 23 Aprile 1970 
 
  Per la Svizzera: 
 
  Per la Siria: 
 
  Per la Tailandia: 
 
  Per Togo: 
 
  Per Trinidad e Tobago: 
 
    T. BADEN-SEMPER 
 
  Per la Tunisia: 
 
  Per la Turchia: 
 
  Per l'Uganda: 
 
  Per la Repubblica socialista sovietica d'Ucraina: 
 
  Per l'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche: 
 
  Per la Repubblica araba unita: 
 
  Per il Regno unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord: 
    Con una dichiarazione, il cui testo unito e' allegato (*) 
    CARADON - 20 Aprile 1970 
 
  Per la Repubblica unita di Tanzania: 
 
  Per gli Stati Uniti d'America: 
    Richard D. KEARNEY - 24 Aprile 1970 
    John R. STEVENSON - 24 Aprile 1970 
 
  Per l'Alto Volta: 
 
  Per l'Uruguay: 
    Eduardo JIMENEZ DE ARECHAGA 
    Alvaro ALVAREZ 
 
  Per il Venezuela: 
 
  Per le Samoa occidentali: 
 
  Per lo Yemen: 
 
  Per la Jugoslavia: 
    Aleksandar JELIC 
 
  Per lo Zambia: 
    Lishomwa MUUKA 
    
-------------------------
(*)   L'Afghanistan   interpreta   l'articolo    62    (mutamento
fondamentale delle circostanze) nel modo seguente: il  comma  a)  del
paragrafo 2 non si  applica  nel  caso  di  trattati  irregolari,  od
illegali, ne' nel caso di ogni altro trattato contrario al  principio
dell'autodeterminazione. Detta interpretazione e' quella che e' stata
sostenuta dall'Esperto consulente  nella  sua  dichiarazione  dell'11
maggio 1968 dinanzi alla Commissione plenaria e  nella  comunicazione
che ha rivolto alla conferenza dell'11 maggio 1969 (A/CONF.39/L40).
    
    (**) 1. L'imperfezione della convenzione di  Vienna  sul  diritto
dei   trattati   ritarda   la   realizzazione    delle    aspirazioni
dell'umanita'. 
      2. Tuttavia, le norme consacrate dalla  convenzione  di  Vienna
rappresentano  un  importante  progresso,  basato  sui  principi   di
giustizia internazionale che la Bolivia tradizionalmente ha difeso. 
 
    (*) 1. Per quanto riguarda gli articoli 11 e 12,  la  delegazione
della  Costa  Rica  formula   la   seguente   riserva:   in   materia
costituzionale, l'ordinamento giuridico di tale Paese  non  autorizza
alcuna forma di consenso  che  non  sia  soggetta  a  ratifica  della
Assemblea legislativa. 
      2. Per quanto attiene all'articolo  25,  la  delegazione  della
Costa Rica formula la  seguente  riserva:  la  costituzione  politica
della Costa Rica non  permette  neppure  la  provvisoria  entrata  in
vigore dei trattati. 
      3. La delegazione della Costa  Rica  interpreta  l'articolo  27
come riferentesi alle leggi ordinarie e non alle  disposizioni  della
costituzione politica. 
      4. La delegazione della Costa Rica interpreta l'articolo 38 nel
modo seguente: una norma consuetudinaria del  diritto  internazionale
generale non prevarra' su alcuna norma  del  sistema  interamericano,
nei confronti del  quale  la  presente  convenzione  riveste,  a  suo
parere, carattere supplementare. 
 
    (*)  Nel  firmare  in  presente  convenzione,  l'Ecuador  non  ha
ritenuto necessario formulare riserve nei confronti  dell'articolo  4
di tale strumento, poiche' ritiene che al  numero  delle  norme  alle
quali si riferisce la prima parte di detto articolo sia contenuto  il
principio della composizione pacifica delle  controversie,  enunciato
al paragrafo 3 dell'articolo 2 della Carta delle  Nazioni  Unite,  il
cui  carattere  di  jus  cogens  le  conferisce   valore   imperativo
universale. 
    L'Ecuador ritiene inoltre che la prima parte dell'articolo 4  sia
applicabile ai trattati esistenti.  Tiene  inoltre  a  precisare,  in
questa occasione, che il summenzionato articolo si basa sul principio
incontestabile in base al quale,  quando  la  convenzione  norme,  in
quanto preesistenti, possono essere invocate ed applicate nel caso di
trattati  conclusi  prima  dell'entrata  in  vigore  della   presente
convenzione, che costituisce lo strumento che le ha codificate. 
    (**) Nel  firmare  la  convenzione  di  Vienna  sul  diritto  dei
Trattati, la delegazione del Guatemala formula le seguenti riserve: 
      I. Il Guatemala non puo' accettare nessuna  delle  disposizioni
della presente convenzione che sia  suscettibile  di  pregiudicare  i
propri diritti e le proprie rivendicazioni sul territorio di Belize. 
      II. Il Guatemala  non  applichera'  le  disposizioni  contenute
negli  articoli  11,  12,  25  e  66,  nella  misura  in  cui  queste
contravvengano  ai  principi   sanciti   dalla   Costituzione   della
Repubblica. 
      III.  Il  Guatemala  applichera'  le   disposizioni   contenute
nell'articolo  38  solo  nei  casi  in  cui  ritenga  che  cio'   sia
nell'interesse del Paese. 
  (*) Testo della dichiarazione: 
    1. Il Marocco interpreta il  paragrafo  2  (a)  dell'articolo  62
(mutamento fondamentale delle circostanze) come  non  applicabile  ai
trattati illegali o irregolari, nonche' ad ogni trattato contrario al
principio dell'autodeterminazione. Il punto di vista del Marocco  nei
confronti del paragrafo  (2)  (a)  e'  stato  sostenuto  dall'Esperto
consulente nel suo intervento dell'11 Maggio  1968  alla  Commissione
plenaria, nonche' il  14  Maggio  1969  nel  corso  della  Conferenza
plenaria (documento A/CONF.39/L.40). 
    2. Resta inteso che la firma della presente convenzione da  parte
del Marocco non implica in alcun modo il riconoscimento  di  Israele.
Inoltre, tiene a precisare che nessun rapporto  convenzionale  potra'
essere stabilito tra il Marocco e Israele. 
 
  (*) Testo della dichiarazione: 
    Il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda  del  Nord
dichiara  di  ritenere  che  nessuna  delle  disposizioni   contenute
nell'articolo 66 della presente convenzione  tende  ad  escludere  la
giurisdizione della Corte internazionale di  giustizia,  quando  tale
giurisdizione derivi dalle disposizioni in vigore e vincolanti per le
parti relative alla composizione delle controversie. 
    Il Governo del Regno Unito dichiara in  particolare,  per  quanto
attiene agli Stati parti della convenzione di  Vienna  che  accettano
come obbligatoria la  giurisdizione  della  Corte  internazionale  di
giustizia,  che  non  considerera'  le  disposizioni  del  comma   b)
dell'articolo 66 della convenzione  di  Vienna,  come  indicanti  "un
altro metodo di composizione pacifica", ai sensi del paragrafo i,  a)
della  dichiarazione,  depositata  presso  il   Segretario   generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 1  gennaio  1969,  con  la
quale il  Governo  del  Regno  Unito  accetta  come  obbligatoria  la
giurisdizione della Corte internazionale di giustizia. 
    Il Governo del Regno Unito, pur  mantenendo  per  il  momento  la
propria posizione nei confronti delle altre dichiarazioni  e  riserve
formulate da parte dei vari Stati al  momento  della  firma,  ritiene
necessario dichiarare che il Regno Unito non riconosce  al  Guatemala
alcun diritto o titolo legittimo di rivendicazione nei confronti  del
territorio dell'Honduras britannico.