Art. 86. Autonomia del dipartimento Il dipartimento ha autonomia finanziaria ed amministrativa e dispone di personale tecnico ed amministrativo per il suo funzionamento. Il consiglio di dipartimento approva, sulla base delle somme all'uopo assegnate dal consiglio di amministrazione di cui al successivo comma settimo, su proposta del direttore i bilanci preventivo e consuntivo del dipartimento stesso, corredati da una dettagliata relazione. Tali bilanci saranno affissi all'albo del dipartimento ed inviati al consiglio di amministrazione per essere allegati al bilancio generale dell'Universita' e saranno gestiti quali contabilita' speciali con le modalita' di cui all'art. 58 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. Le modalita' di gestione finanziaria ed amministrativa saranno stabilite in uno schema-tipo di regolamento e amministrazione e contabilita' generale delle Universita' e degli istituti di istruzione universitaria da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale e di concerto con il Ministro del tesoro entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Tale regolamento deve prevedere per i dipartimenti norme di contabilita' diretta, di gestione contabile e di emissione di mandati di pagamento presso l'istituto tesoriere dell'Universita'. Le istituzioni universitarie, nell'esercizio della propria autonomia, potranno emanare disposizioni integrative nonche' adeguare tale normativa, nel rispetto delle leggi vigenti, alle proprie esigenze, fatti salvi i principi dichiarati non derogabili nel regolamento tipo. A cio' si provvede con decreto rettorale previa motivata deliberazione del consiglio di amministrazione su parere conforme del Consiglio universitario nazionale e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il consiglio di amministrazione assegna al dipartimento un fondo per dotazione ordinaria di funzionamento per acquisto di attrezzature scientifiche e didattiche, per l'esecuzione dei programmi di ricerca approvati dal dipartimento, tenendo conto delle richieste di cui all'art. 85, punto 1) del secondo comma. I dipartimenti inoltre dispongono nella misura stabilita dall'articolo 66, dei proventi derivanti da contratti e convenzioni di ricerca. Il rettore, sulla base delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, provvede all'assegnazione ai singoli dipartimenti del personale amministrativo occorrente per il loro funzionamento, sentita la commissione di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808. Il direttore del dipartimento puo' autorizza le missioni dei singoli componenti del dipartimento sulla base di una regolamentazione deliberata dal senato accademico, nei limiti di una quota delle entrate stabilita dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro. Sino alla emanazione dello schema-tipo di regolamento di cui al terzo comma del presente articolo, si applicano comunque le norme di contabilita' di cui al seguente art. 87.