(Norme-art. 86)
                               Art. 86 
            (Vendita o distruzione delle cose confiscate) 
  1. La cancelleria provvede alla vendita delle cose di cui e'  stata
ordinata la confisca, salvo che per esse sia prevista  una  specifica
destinazione. 
  2. Il giudice dispone la distruzione delle cose  confiscate  se  la
vendita non e' opportuna. All'affidamento  dell'incarico  procede  la
cancelleria. Il giudice puo' disporre che alla distruzione proceda la
polizia giudiziaria che ha eseguito il sequestro.