Art. 86 (Vendita o distruzione delle cose confiscate) 1. La cancelleria provvede alla vendita delle cose di cui e' stata ordinata la confisca, salvo che per esse sia prevista una specifica destinazione. 2. Il giudice dispone la distruzione delle cose confiscate se la vendita non e' opportuna. All'affidamento dell'incarico procede la cancelleria. Il giudice puo' disporre che alla distruzione proceda la polizia giudiziaria che ha eseguito il sequestro.