Art. 86. 1. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private la concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal sindaco. 2. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere. 3. Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni il periodo di rotazione del terreno puo' essere abbreviato al termine minimo di cinque anni. 4. Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita', puo' autorizzare ulteriori abbreviazioni quando ricorrano le condizioni previste dal comma 3 dell'art. 82. 5. Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione puo' provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del coordinatore sanitario.