Art. 86.
      Servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi
  1. Il servizio di piazza con autovetture con conducente o  taxi  e'
disciplinato dalle leggi specifiche che regolano il settore.
  2.  Chiunque  guidi  un  taxi  senza  essere  munito della relativa
licenza e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire duecentomila a  lire  ottocentomila.  Dalle  violazioni
conseguono  le  sanzioni  amministrative  accessorie del ritiro della
carta di circolazione e della confisca del veicolo,  ai  sensi  delle
disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI.
  3.  Chiunque,  pur  essendo  munito di licenza, guida un taxi senza
ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di  cui  alla
licenza e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma  da  lire  centomila  a lire quattrocentomila. Dalla violazione
consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta
di circolazione e della licenza, ai sensi delle  norme  del  capo  I,
sezione II, del titolo VI.