Art. 86. 
Principi  fondamentali  per  l'esecuzione  delle  opere  di  edilizia
                             scolastica 
 
  1. Le regioni, comprese quelle a statuto  speciale,  emanano  norme
legislative per l'affidamento e l'esecuzione delle opere di  edilizia
scolastica, nei limiti dei principi fondamentali  che  seguono  e  di
quelli stabiliti dalla legge quadro in materia di lavori pubblici  11
febbraio 1994, n. 109: 
    a) dovra' essere previsto che per l'esecuzione  delle  opere  gli
enti obbligati, province e comuni  e  consorzi  costituiti  tra  tali
enti, operino, ove possibile con piani organici,  per  incentivare  i
processi di industrializzazione edilizia; 
    b) dovranno essere previsti i tempi per l'acquisizione delle aree
occorrenti da parte degli enti competenti e dovra'  essere  garantita
l'osservanza delle norme tecniche di cui al successivo  articolo  90,
comma 6; 
    c)  dovranno  essere  previsti  i  tempi  per  la  progettazione,
approvazione  ed  esecuzione  delle  opere,  nonche'   le   procedure
surrogatorie regionali per i casi di inadempienza. 
 
          Nota all'art. 86:
             -  La legge n. 109/1994 reca: Legge quadro in materia di
          lavori pubblici.