Art. 86 
Trasferimento  dei  diritti  inerenti   agli   strumenti   finanziari
                             depositati 
 
  1. Il depositante degli strumenti finanziari  immessi  nel  sistema
puo', tramite il depositario e  secondo  le  modalita'  indicate  nel
regolamento previsto dall'articolo 81, comma 2, disporre in  tutto  o
in o in parte  dei  diritti  inerenti  alle  quantita'  di  strumenti
finanziari a lui spettanti a favore di altri depositanti  o  chiedere
la consegna di un corrispondente quantitativo di strumenti finanziari
della stessa specie  in  deposito  presso  la  societa'  di  gestione
accentrata.  Chi,  avendo   ottenuto   la   certificazione   prevista
dall'articolo 89, intende trasferire i propri  diritti  o  chieda  la
consegna degli strumenti finanziari corrispondenti deve restituire la
certificazione al depositario  che  l'ha  rilasciata,  salvo  che  la
stessa non sia piu' idonee a produrre effetti. 
  2. Il trasferimento disposto ai  sensi  del  comma  1  produce  gli
effetti propri del trasferimento secondo  la  disciplina  legislativa
della circolazione degli strumenti finanziari. Resta fermo,  per  gli
strumenti  finanziari  nominativi,  l'obbligo  dell'annotazione   nel
registro dell'emittente ai sensi e per gli effetti della legislazione
vigente. 
  3. Il proprietario degli strumenti finanziari immessi  nel  sistema
assume tutti i diritti e gli obblighi conseguenti al deposito  quando
provi che il depositante non aveva titolo per effettuarlo.