Art. 86 
 
 
Intervento dei sistemi di garanzia dei depositanti nel contesto della
                             risoluzione 
 
  1. Il sistema di garanzia dei depositanti cui la banca sottoposta a
risoluzione aderisce e' tenuto a corrispondere all'ente sottoposto  a
risoluzione una somma in denaro pari a: 
    a) in caso di applicazione del  bail-in,  l'ammontare  di  cui  i
depositi protetti sarebbero stati ridotti ai  fini  dell'assorbimento
delle perdite se a quei depositi fosse stato  applicato  il  bail-in;
oppure 
    b) in caso di cessione di beni e rapporti giuridici a un privato,
all'ente-ponte o  a  una  societa'  veicolo  per  la  gestione  delle
attivita', l'ammontare  delle  perdite  che  i  depositanti  protetti
avrebbero  subito  se  avessero  ricevuto  il  medesimo   trattamento
riservato ai creditori soggetti a perdite aventi lo stesso ordine  di
priorita'. 
  2. In caso di applicazione del bail-in, il sistema di garanzia  dei
depositanti non contribuisce agli  oneri  per  la  ricapitalizzazione
dell'ente o dell'ente-ponte. 
  3. La determinazione dell'importo a carico del sistema di  garanzia
dei depositanti e' effettuata in conformita' della valutazione di cui
al Titolo IV, Capo I, Sezione II. 
  4. In  ogni  caso,  quanto  dovuto  dal  sistema  di  garanzia  dei
depositanti non puo' eccedere  l'ammontare  delle  perdite  che  esso
avrebbe sostenuto se la banca fosse stata sottoposta  a  liquidazione
coatta amministrativa. 
  5. Se una valutazione a norma dell'articolo 88  stabilisce  che  il
contributo versato dal sistema di garanzia  dei  depositanti  per  la
risoluzione e' superiore alle perdite che avrebbe sostenuto  in  caso
di liquidazione coatta amministrativa  della  banca,  il  sistema  di
garanzia dei depositanti ha diritto  a  ricevere  la  differenza  dal
fondo di risoluzione conformemente all'articolo 89. 
  6. Quando i depositi ammissibili al rimborso  detenuti  presso  una
banca soggetta a risoluzione sono trasferiti solo parzialmente  a  un
ente-ponte  o  a  un'altra   banca   per   effetto   della   cessione
dell'attivita' d'impresa, i depositanti non vantano alcun diritto nei
confronti del sistema di garanzia dei depositanti in  relazione  alla
porzione non trasferita, purche' l'importo  dei  depositi  trasferiti
sia pari o superiore a quanto previsto dall'articolo 96-bis, comma 5,
del Testo Unico Bancario. 
  7. Se la dotazione  finanziaria  di  un  sistema  di  garanzia  dei
depositanti si riduce a meno di due terzi dell'importo previsto dalla
legge per effetto di interventi effettuati ai sensi dei commi 1 e  2,
la Banca  d'Italia  provvede  affinche'  l'importo  sia  ripristinato
mediante il versamento di contributi ordinari entro sei anni. 
  8. In ogni caso, quanto corrisposto dai  sistemi  di  garanzia  dei
depositanti ai sensi del presente articolo nell'ambito di una singola
risoluzione non supera il 50 per cento  della  dotazione  finanziaria
complessiva del sistema stabilita dalla legge o il  maggiore  importo
stabilito dalla Banca d'Italia. 
 
          Note all'art. 86: 
              - Per il riferimento al testo  del  comma  5  dell'art.
          96-bis del citato decreto  legislativo  n.  385  del  1993,
          vedasi nelle Note all'art. 1.