Art. 86 
 
 
Modifiche all'articolo 140 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 140 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Norme applicabili ai
servizi sociali e ad altri servizi specifici dei settori speciali"; 
    b) al comma 1, dopo il primo periodo, e'  inserito  il  seguente:
"Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  142,  comma  5-octies,   si
applicano ai servizi  di  cui  all'articolo  142,  comma  5-bis,  nei
settori speciali di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo
35, comma 2, lettera c)."; 
    c) al comma 4, dopo  la  parola:  "Commissione"  e'  inserita  la
seguente: "europea". 
 
          Note all'art. 86: 
              - Si riporta l'articolo 140 del decreto legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 140 (Norme applicabili ai servizi  sociali  e  ad
          altri servizi specifici dei settori  speciali).  -  1.  Gli
          appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici  di
          cui all'allegato IX sono aggiudicati in applicazione  degli
          articoli 142, 143, 144, salvo quanto disposto nel  presente
          articolo. Le disposizioni di cui  all'articolo  142,  comma
          5-octies, si applicano ai servizi di cui all'articolo  142,
          comma 5-bis, nei settori speciali di importo inferiore alla
          soglia di cui all'articolo 35, comma  2,  lettera  c).  Per
          quanto riguarda la  disciplina  della  pubblicazione  degli
          avvisi e dei bandi, gli enti  aggiudicatori  che  intendono
          procedere all'aggiudicazione di un appalto per i servizi di
          cui al presente comma rendono nota tale intenzione con  una
          delle seguenti modalita': 
                a) mediante un avviso di gara; 
                b) mediante un avviso periodico indicativo, che viene
          pubblicato  in  maniera  continuativa.  L'avviso  periodico
          indicativo si riferisce specificamente ai tipi  di  servizi
          che saranno oggetto  degli  appalti  da  aggiudicare.  Esso
          indica che gli appalti saranno aggiudicati senza successiva
          pubblicazione e invita gli operatori economici  interessati
          a manifestare il proprio interesse per iscritto; 
                c) mediante un avviso sull'esistenza di un sistema di
          qualificazione   che   viene    pubblicato    in    maniera
          continuativa. 
              2. Il comma 1 non si applica  allorche'  una  procedura
          negoziata senza previo avviso di gara sia stata utilizzata,
          conformemente  all'articolo  63,  per  l'aggiudicazione  di
          appalti pubblici di servizi. 
              3. Gli enti  aggiudicatori  che  hanno  aggiudicato  un
          appalto per i  servizi  di  cui  al  presente  articolo  ne
          rendono  noto  il   risultato   mediante   un   avviso   di
          aggiudicazione. Essi  possono  tuttavia  raggruppare  detti
          avvisi su base trimestrale. In tal caso  essi  inviano  gli
          avvisi raggruppati al piu' tardi trenta giorni dopo la fine
          di ogni trimestre. 
              4. I bandi e gli avvisi di  gara  di  cui  al  presente
          articolo contengono le  informazioni  di  cui  all'allegato
          XIV, parte  III,  conformemente  ai  modelli  di  formulari
          stabiliti  dalla  Commissione  europea  mediante  atti   di
          esecuzione. Gli avvisi di cui  al  presente  articolo  sono
          pubblicati conformemente all'articolo 130.".