Art. 86 
 
Regime  forfetario  per  le  attivita'   commerciali   svolte   dalle
  associazioni  di  promozione  sociale  e  dalle  organizzazioni  di
  volontariato 
  1.  Le  organizzazioni  di  volontariato  e  le   associazioni   di
promozione sociale possono applicare,  in  relazione  alle  attivita'
commerciali svolte, il regime forfetario di cui al presente  articolo
se  nel  periodo  d'imposta  precedente   hanno   percepito   ricavi,
ragguagliati al periodo d'imposta, non superiori  a  130.000  euro  o
alla diversa soglia che  dovesse  essere  autorizzata  dal  Consiglio
dell'Unione europea in sede di rinnovo della decisione in scadenza al
31 dicembre 2019 o alla soglia che sara' eventualmente armonizzata in
sede europea. Fino al sopraggiungere della predetta autorizzazione si
applica  la  misura  speciale  di  deroga  rilasciata  dal  Consiglio
dell'Unione  europea  ai  sensi  dell'articolo  395  della  direttiva
2006/112/CE. 
  2.  Le  organizzazioni  di  volontariato  e  le   associazioni   di
promozione  sociale   possono   avvalersi   del   regime   forfetario
comunicando nella dichiarazione annuale  o,  nella  dichiarazione  di
inizio di attivita' di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di presumere la sussistenza
dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo. 
  3. Le  organizzazioni  di  volontariato  che  applicano  il  regime
forfetario determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare
dei ricavi percepiti nei limiti di cui al comma 1 un coefficiente  di
redditivita' pari all'1 per  cento.  Le  associazioni  di  promozione
sociale che applicano il regime  forfetario  determinano  il  reddito
imponibile applicando all'ammontare dei ricavi percepiti  nei  limiti
di cui al comma 1 un coefficiente  di  redditivita'  pari  al  3  per
cento. 
  4. Qualora sia esercitata l'opzione per il regime forfetario di cui
ai commi precedenti si applica  il  comma  5  e  6  dell'articolo  80
considerando quale reddito dal  quale  computare  in  diminuzione  le
perdite quello determinato ai sensi del comma 3. 
  5. Fermo restando l'obbligo di conservare, ai  sensi  dell'articolo
22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.
600,  i  documenti  ricevuti  ed   emessi,   le   organizzazioni   di
volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il
regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di
tenuta delle scritture contabili. La  dichiarazione  dei  redditi  e'
presentata nei termini e con le modalita' definiti nel regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  22  luglio  1998,  n.
322. 
  6.  Le  organizzazioni  di  volontariato  e  le   associazioni   di
promozione sociale che applicano il regime forfetario non sono tenuti
a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del decreto del
Presidente della Repubblica 29  settembre  1973,  n.  600;  tuttavia,
nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano  il
codice fiscale del percettore dei redditi per i  quali  all'atto  del
pagamento degli stessi non e' stata operata la ritenuta e l'ammontare
dei redditi stessi. 
  7. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le  organizzazioni  di
volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il
regime forfetario: 
    a) non esercitano la rivalsa dell'imposta di cui all'articolo  18
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,
per le operazioni nazionali; 
    b) applicano alle cessioni di  beni  intracomunitarie  l'articolo
41,  comma  2-bis,  del  decreto-legge  30  agosto  1993,   n.   331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; 
    c) applicano agli acquisti di beni intracomunitari l'articolo 38,
comma 5, lettera c),  del  decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; 
    d) applicano alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non
residenti o rese ai  medesimi  gli  articoli  7-ter  e  seguenti  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; 
    e)  applicano  alle  importazioni,  alle  esportazioni   e   alle
operazioni ad esse assimilate le disposizioni di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  ferma  restando
l'impossibilita' di avvalersi  della  facolta'  di  acquistare  senza
applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 8, comma 1,  lettera
c), e comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633. 
  Per le operazioni di cui al presente  comma  le  organizzazioni  di
volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il
regime forfettario non hanno diritto alla detrazione dell'imposta sul
valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti ai  sensi
degli articoli  19  e  seguenti  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
  8.  Salvo  quanto  disposto  dal  comma  9,  le  organizzazioni  di
volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il
regime forfetario sono  esonerati  dal  versamento  dell'imposta  sul
valore aggiunto e da tutti gli altri obblighi  previsti  dal  decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione
degli obblighi di numerazione e di  conservazione  delle  fatture  di
acquisto  e  delle   bollette   doganali,   di   certificazione   dei
corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti. Resta  fermo
l'esonero dall'obbligo di certificazione di cui  all'articolo  2  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  21
dicembre 1996, n. 696 e successive modificazioni. 
  9.  Le  organizzazioni  di  volontariato  e  le   associazioni   di
promozione  sociale  che  applicano  il  regime  forfetario,  per  le
operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, emettono  la
fattura o  la  integrano  con  l'indicazione  dell'aliquota  e  della
relativa imposta e versano l'imposta entro  il  giorno  16  del  mese
successivo a quello di effettuazione delle operazioni. 
  10.  Il  passaggio   dalle   regole   ordinarie   di   applicazione
dell'imposta sul valore aggiunto al  regime  forfetario  comporta  la
rettifica della detrazione di cui all'articolo 19-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  da  operarsi
nella dichiarazione dell'ultimo  periodo  d'imposta  di  applicazione
delle regole ordinarie. In caso di passaggio, anche per opzione,  dal
regime  forfetario  alle  regole  ordinarie  e'  operata   un'analoga
rettifica della detrazione  nella  dichiarazione  del  primo  periodo
d'imposta di applicazione delle regole ordinarie. 
  11. Nell'ultima liquidazione relativa al periodo d'imposta  in  cui
e'  applicata  l'imposta  sul  valore  aggiunto  e'  computata  anche
l'imposta relativa alle operazioni, per le quali  non  si  e'  ancora
verificata l'esigibilita',  di  cui  all'articolo  6,  comma  5,  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633  e
all'articolo  32-bis  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.   83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134.
Nella stessa liquidazione puo'  essere  esercitato,  ai  sensi  degli
articoli 19 e  seguenti  del  citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 633 del 1972, il diritto alla  detrazione  dell'imposta
relativa  alle  operazioni  di   acquisto   effettuate   in   vigenza
dell'opzione di cui all'articolo 32-bis del citato  decreto-legge  n.
83 del 2012, i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati. 
  12. L'eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione presentata
dalle organizzazioni di volontariato  e  associazioni  di  promozione
sociale che  applicano  il  regime  forfetario,  relativa  all'ultimo
periodo d'imposta in cui l'imposta sul valore aggiunto  e'  applicata
nei modi ordinari, puo' essere chiesta a rimborso ovvero puo'  essere
utilizzata in compensazione ai sensi  dell'articolo  17  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
  13.  Le  organizzazioni  di  volontariato  e  le  associazioni   di
promozione sociale che applicano il regime forfetario possono  optare
per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633 e delle imposte sul reddito nei modi ordinari ovvero in quelli di
cui all'articolo 80. L'opzione, valida per  almeno  un  triennio,  e'
comunicata  con  la  prima  dichiarazione   annuale   da   presentare
successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo  minimo  di
permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida  per  ciascun
periodo d'imposta successivo,  fino  a  quando  permane  la  concreta
applicazione della scelta operata. 
  14. Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire  dal
periodo d'imposta successivo a quello in cui viene meno taluna  delle
condizioni di cui al comma 1. 
  15. Nel caso di passaggio  da  un  periodo  d'imposta  soggetto  al
regime forfetario a un periodo d'imposta soggetto al regime ordinario
ovvero a quello di cui all'articolo 80, al fine di  evitare  salti  o
duplicazioni di imposizione, i ricavi che, in base  alle  regole  del
regime forfetario, hanno gia'  concorso  a  formare  il  reddito  non
assumono  rilevanza  nella  determinazione  del  reddito  degli  anni
successivi ancorche' di  competenza  di  tali  periodi;  viceversa  i
ricavi che, ancorche' di competenza del periodo in cui il reddito  e'
stato determinato in base alle  regole  del  regime  forfetario,  non
hanno concorso a formare il reddito imponibile del  periodo  assumono
rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso  dei  quali  si
verificano   i   presupposti   previsti   dal   regime    forfetario.
Corrispondenti  criteri  si  applicano  per  l'ipotesi   inversa   di
passaggio dal regime ordinario ovvero da quello di  cui  all'articolo
80 a quello forfetario. Nel  caso  di  passaggio  da  un  periodo  di
imposta soggetto  al  regime  forfetario  a  un  periodo  di  imposta
soggetto a un diverso  regime,  i  costi  sostenuti  nel  periodo  di
applicazione del  regime  forfetario  non  assumono  rilevanza  nella
determinazione  del  reddito  degli  anni  successivi.  Nel  caso  di
cessione, successivamente all'uscita dal regime forfetario,  di  beni
strumentali acquisiti in esercizi precedenti a quello da cui  decorre
il regime forfetario, ai fini del calcolo dell'eventuale  plusvalenza
o minusvalenza determinata, rispettivamente, ai sensi degli  articoli
86 e 101 del testo unico delle imposte  sui  redditi,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  si
assume come  costo  non  ammortizzato  quello  risultante  alla  fine
dell'esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime. Se la
cessione concerne beni strumentali acquisiti  nel  corso  del  regime
forfetario, si assume come costo  non  ammortizzabile  il  prezzo  di
acquisto. 
  16.  Le  organizzazioni  di  volontariato  e  le  associazioni   di
promozione sociale che applicano il regime  forfetario  sono  escluse
dall'applicazione degli studi di settore di cui  all'articolo  62-bis
del  decreto-legge  30  agosto  1993,   n.   331,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e dei parametri di
cui all'articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n.  549,
nonche' degli indici sistematici di affidabilita' di cui all'articolo
7-bis del decreto-legge 22 ottobre  2016,  n.  193,  convertito,  con
modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. 
 
          Note all'art. 86: 
              - La direttiva  2006/112/CE  (direttiva  del  Consiglio
          relativa al sistema comune d'imposta sul valore  aggiunto),
          e' pubblicata nella GUUE n. L 347/1 dell'11 dicembre 2006. 
              - Per i riferimenti del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 633 del 1972, si veda nelle note all'art. 80. 
              - Si riportano gli articoli 6, comma 5, 7-ter, 8, 18  e
          19 e seguenti, del  citato  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 633 del 1972: 
              «Art. 6 (Effettuazione delle operazioni).  -  L'imposta
          relativa alle cessioni  di  beni  ed  alle  prestazioni  di
          servizi diviene esigibile nel momento in cui le  operazioni
          si considerano effettuate secondo le disposizioni dei commi
          precedenti e l'imposta e' versata con le  modalita'  e  nei
          termini stabiliti  nel  titolo  secondo.  Tuttavia  per  le
          cessioni dei prodotti farmaceutici indicati nel numero 114)
          della terza parte dell'allegata tabella  A  effettuate  dai
          farmacisti, per le cessioni di beni  e  le  prestazioni  di
          servizi ai soci, associati o partecipanti, di cui al quarto
          comma dell'art. 4, nonche' per  quelle  fatte  allo  Stato,
          agli organi dello Stato ancorche'  dotati  di  personalita'
          giuridica, agli enti pubblici territoriali  e  ai  consorzi
          tra essi costituiti ai sensi dell'art.  25  della  legge  8
          giugno 1990, n. 142, alle camere di  commercio,  industria,
          artigianato e agricoltura, agli istituti universitari, alle
          unita' sanitarie locali, agli enti ospedalieri,  agli  enti
          pubblici di ricovero e  cura  aventi  prevalente  carattere
          scientifico, agli enti pubblici di assistenza e beneficenza
          e a  quelli  di  previdenza,  l'imposta  diviene  esigibile
          all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi, salva la
          facolta' di applicare le disposizioni del primo  periodo  .
          Per le cessioni di beni di cui all'art. 21, comma 4,  terzo
          periodo, lettera b), l'imposta diviene esigibile  nel  mese
          successivo a quello della loro effettuazione.». 
              «Art. 7-ter (Territorialita' - Prestazioni di servizi).
          - 1. Le prestazioni di servizi  si  considerano  effettuate
          nel territorio dello Stato: 
              a) quando sono rese a soggetti  passivi  stabiliti  nel
          territorio dello Stato; 
              b) quando sono rese a committenti non soggetti  passivi
          da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato. 
              2.  Ai  fini   dell'applicazione   delle   disposizioni
          relative al luogo di  effettuazione  delle  prestazioni  di
          servizi, si considerano soggetti passivi per le prestazioni
          di servizi ad essi rese: 
              a) i soggetti esercenti  attivita'  d'impresa,  arti  o
          professioni; le persone  fisiche  si  considerano  soggetti
          passivi  limitatamente  alle  prestazioni  ricevute  quando
          agiscono nell'esercizio di tali attivita'; 
              b) gli enti, le associazioni e le altre  organizzazioni
          di cui all'art. 4, quarto comma, anche quando  agiscono  al
          di fuori delle attivita' commerciali o agricole; 
              c) gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni,
          non soggetti passivi, identificati ai fini dell'imposta sul
          valore aggiunto.». 
              «Art. 8 (Cessioni  all'esportazione).  -  Costituiscono
          cessioni all'esportazione non imponibili: 
              a) le cessioni, anche tramite  commissionari,  eseguite
          mediante  trasporto  o  spedizione  dei  beni   fuori   del
          territorio della Comunita' economica europea  a  cura  o  a
          nome dei cedenti o dei commissionari,  anche  per  incarico
          dei propri cessionari o commissionari  di  questi.  I  beni
          possono essere sottoposti per  conto  del  cessionario,  ad
          opera  del  cedente  stesso  o  di  terzi,  a  lavorazione,
          trasformazione, montaggio,  assiemaggio  o  adattamento  ad
          altri beni. La esportazione  deve  risultare  da  documento
          doganale, o da vidimazione apposta dall'Ufficio doganale su
          un esemplare della fattura ovvero  su  un  esemplare  della
          bolla di accompagnamento emessa a  norma  dell'art.  2  del
          decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978,  n.
          627 o, se questa non e' prescritta, sul  documento  di  cui
          all'art. 21, comma 4, terzo periodo, lettera a).  Nel  caso
          in cui avvenga tramite servizio postale l'esportazione deve
          risultare nei modi stabiliti con decreto del Ministro delle
          finanze, di concerto con il Ministro delle  poste  e  delle
          telecomunicazioni; 
              b) le cessioni con trasporto  o  spedizione  fuori  del
          territorio della Comunita' economica europea entro  novanta
          giorni dalla consegna, a cura del cessionario non residente
          o  per  suo  conto,  ad  eccezione  dei  beni  destinati  a
          dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni  o  navi  da
          diporto, di aeromobili da  turismo  o  di  qualsiasi  altro
          mezzo  di  trasporto  ad  uso  privato  e   dei   beni   da
          trasportarsi nei bagagli  personali  fuori  del  territorio
          della  Comunita'  economica  europea  l'esportazione   deve
          risultare da vidimazione apposta  dall'Ufficio  doganale  o
          dall'Ufficio postale su un esemplare della fattura; 
              c) le cessioni, anche tramite  commissionari,  di  beni
          diversi dai fabbricati  e  dalle  aree  edificabili,  e  le
          prestazioni  di  servizi  rese  a  soggetti   che,   avendo
          effettuato   cessioni   all'esportazione   od    operazioni
          intracomunitarie,   si   avvalgono   della   facolta'    di
          acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e
          servizi senza pagamento dell'imposta. 
              Le cessioni e le prestazioni di  cui  alla  lettera  c)
          sono effettuate senza pagamento  dell'imposta  ai  soggetti
          indicati nella lettera a), se residenti, ed ai soggetti che
          effettuano  le  cessioni  di  cui  alla  lettera   b)   del
          precedente comma su loro dichiarazione scritta e  sotto  la
          loro responsabilita', nei limiti dell'ammontare complessivo
          dei corrispettivi delle cessioni di cui alle stesse lettere
          dai medesimi fatte nel corso dell'anno solare precedente. I
          cessionari e i  commissionari  possono  avvalersi  di  tale
          ammontare integralmente per gli acquisti di beni che  siano
          esportati nello stato originario nei  sei  mesi  successivi
          alla loro consegna e, nei limiti della differenza tra  esso
          e l'ammontare delle cessioni dei beni effettuate  nei  loro
          confronti nello stesso anno  ai  sensi  della  lettera  a),
          relativamente agli acquisti di altri beni o di  servizi.  I
          soggetti  che  intendono  avvalersi   della   facolta'   di
          acquistare beni  e  servizi  senza  pagamento  dell'imposta
          devono darne comunicazione scritta  al  competente  Ufficio
          dell'imposta sul valore aggiunto entro il 31 gennaio ovvero
          oltre  tale  data,   ma   anteriormente   al   momento   di
          effettuazione della prima operazione, indicando l'ammontare
          dei corrispettivi delle esportazioni fatte nell'anno solare
          precedente. Gli stessi  soggetti  possono  optare,  dandone
          comunicazione entro il  31  gennaio,  per  la  facolta'  di
          acquistare beni  e  servizi  senza  pagamento  dell'imposta
          assumendo come ammontare di riferimento, in  ciascun  mese,
          l'ammontare dei corrispettivi, delle esportazioni fatte nei
          dodici  mesi  precedenti.  L'opzione  ha  effetto  per   un
          triennio solare e, qualora non sia revocata, si estende  di
          triennio in triennio.  La  revoca  deve  essere  comunicata
          all'Ufficio  entro  il  31  gennaio  successivo  a  ciascun
          triennio. I soggetti che iniziano l'attivita' o  non  hanno
          comunque   effettuato   esportazioni    nell'anno    solare
          precedente possono avvalersi per la durata di  un  triennio
          solare della facolta' di acquistare beni  e  servizi  senza
          pagamento dell'imposta,  dandone  preventiva  comunicazione
          all'Ufficio, assumendo come ammontare  di  riferimento,  in
          ciascun   mese,   l'ammontare   dei   corrispettivi   delle
          esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti. 
              Nel caso di affitto di  azienda,  perche'  possa  avere
          effetto il trasferimento  del  beneficio  di  utilizzazione
          della facolta' di acquistare beni e  servizi  per  cessioni
          all'esportazione, senza pagamento  dell'imposta,  ai  sensi
          del terzo comma, e' necessario che tale  trasferimento  sia
          espressamente previsto nel relativo contratto e che ne  sia
          data comunicazione con lettera  raccomandata  entro  trenta
          giorni all'ufficio IVA competente per territorio. 
              Ai fini dell'applicazione del primo comma si  intendono
          spediti o trasportati fuori della Comunita'  anche  i  beni
          destinati ad essere impiegati nel mare territoriale per  la
          costruzione,   la   riparazione,   la   manutenzione,    la
          trasformazione, l'equipaggiamento e il  rifornimento  delle
          piattaforme di perforazione e sfruttamento, nonche' per  la
          realizzazione di collegamenti fra dette  piattaforme  e  la
          terraferma.». 
              «Art. 18 (Rivalsa).  -  Il  soggetto  che  effettua  la
          cessione di beni o prestazione di servizi  imponibile  deve
          addebitare la relativa imposta, a  titolo  di  rivalsa,  al
          cessionario o al committente. 
              Per le  operazioni  per  le  quali  non  e'  prescritta
          l'emissione della fattura il prezzo o il  corrispettivo  si
          intende comprensivo dell'imposta. Se la fattura  e'  emessa
          su richiesta del cliente il prezzo o il corrispettivo  deve
          essere diminuito  della  percentuale  indicata  nel  quarto
          comma dell'art. 27. 
              La rivalsa non e' obbligatoria per le cessioni  di  cui
          ai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2  e  per  le
          prestazioni  di  servizi  di  cui  al  terzo  comma,  primo
          periodo, dell'art. 3. 
              E' nullo ogni patto  contrario  alle  disposizioni  dei
          commi precedenti. 
              Il credito di rivalsa ha privilegio speciale  sui  beni
          immobili oggetto della cessione o ai quali si riferisce  il
          servizio ai sensi degli articoli 2758  e  2772  del  codice
          civile e, se relativo alla  cessione  di  beni  mobili,  ha
          privilegio sulla generalita' dei mobili del debitore con lo
          stesso grado del privilegio  generale  stabilito  nell'art.
          2752 del codice civile, cui tuttavia e' posposto.». 
              «Art. 19  (Detrazione).  -  1.  Per  la  determinazione
          dell'imposta dovuta a norma del primo comma dell'art. 17  o
          dell'eccedenza di cui al secondo  comma  dell'art.  30,  e'
          detraibile  dall'ammontare   dell'imposta   relativa   alle
          operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta
          dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa
          in relazione ai beni ed ai servizi importati  o  acquistati
          nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. Il diritto
          alla detrazione dell'imposta relativa  ai  beni  e  servizi
          acquistati o importati sorge nel momento in  cui  l'imposta
          diviene esigibile ed e' esercitato al  piu'  tardi  con  la
          dichiarazione relativa all' anno in  cui  il  diritto  alla
          detrazione e' sorto ed alle condizioni esistenti al momento
          della nascita del diritto medesimo. 
              2. Non e' detraibile l'imposta relativa all'acquisto  o
          all'importazione di beni  e  servizi  afferenti  operazioni
          esenti  o  comunque  non  soggette  all'imposta,  salvo  il
          disposto dell'art. 19-bis2. In nessun  caso  e'  detraibile
          l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di  beni
          o servizi utilizzati per l'effettuazione di  manifestazioni
          a premio. 
              3. La indetraibilita' di cui al comma 2 non si  applica
          se le operazioni ivi indicate sono costituite da: 
              a) operazioni di cui agli articoli 8, 8-bis  e  9  o  a
          queste assimilate dalla legge, ivi comprese quelle  di  cui
          agli articoli 40 e 41 del decreto-legge 30 agosto 1993,  n.
          331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  ottobre
          1993, n. 427; 
              a-bis) le operazioni di  cui  ai  numeri  da  1)  a  4)
          dell'art.  10,  effettuate  nei   confronti   di   soggetti
          stabiliti fuori della Comunita' o relative a beni destinati
          ad essere esportati fuori della Comunita' stessa; 
              b) operazioni effettuate  fuori  dal  territorio  dello
          Stato le quali, se effettuate nel territorio  dello  Stato,
          darebbero diritto alla detrazione dell'imposta; 
              c) operazioni di cui all'art. 2, terzo  comma,  lettere
          a), b), d) ed f); 
              d) cessioni di cui all'art. 10, numero 11),  effettuate
          da soggetti che producono oro da investimento o trasformano
          oro in oro da investimento; 
              e) operazioni  non  soggette  all'imposta  per  effetto
          delle disposizioni di cui  al  primo  comma  dell'art.  74,
          concernente disposizioni relative a particolari settori. 
              4. Per i beni ed i  servizi  in  parte  utilizzati  per
          operazioni non soggette all'imposta la  detrazione  non  e'
          ammessa per la quota  imputabile  a  tali  utilizzazioni  e
          l'ammontare indetraibile  e'  determinato  secondo  criteri
          oggettivi, coerenti  con  la  natura  dei  beni  e  servizi
          acquistati. Gli stessi criteri si applicano per determinare
          la quota di imposta indetraibile relativa ai beni e servizi
          in parte utilizzati per fini privati  o  comunque  estranei
          all'esercizio dell'impresa, arte e professione. 
              5. Ai contribuenti che  esercitano  sia  attivita'  che
          danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto  alla
          detrazione sia attivita'  che  danno  luogo  ad  operazioni
          esenti ai sensi dell'art. 10, il  diritto  alla  detrazione
          dell'imposta spetta  in  misura  proporzionale  alla  prima
          categoria  di  operazioni  e  il  relativo   ammontare   e'
          determinato applicando la percentuale di detrazione di  cui
          all'art. 19-bis.  Nel  corso  dell'anno  la  detrazione  e'
          provvisoriamente   operata   con    l'applicazione    della
          percentuale  di  detrazione  dell'anno  precedente,   salvo
          conguaglio alla fine dell'anno.  I  soggetti  che  iniziano
          l'attivita'  operano  la  detrazione   in   base   ad   una
          percentuale  di  detrazione  determinata   presuntivamente,
          salvo conguaglio alla fine dell'anno. 
              5-bis. Per i soggetti diversi da  quelli  di  cui  alla
          lettera d) del comma 3 la limitazione della  detrazione  di
          cui  ai  precedenti  commi  non   opera   con   riferimento
          all'imposta addebitata, dovuta o assolta per gli  acquisti,
          anche intracomunitari, di  oro  da  investimento,  per  gli
          acquisti, anche intracomunitari, e per le  importazioni  di
          oro diverso da quello da investimento destinato  ad  essere
          trasformato in oro da  investimento  a  cura  degli  stessi
          soggetti  o  per  loro  conto,  nonche'   per   i   servizi
          consistenti in modifiche della  forma,  del  peso  o  della
          purezza dell'oro, compreso l'oro da investimento.». 
              «Art. 19-bis  (Percentuale  di  detrazione).  -  1.  La
          percentuale di detrazione di cui all'art. 19, comma  5,  e'
          determinata in  base  al  rapporto  tra  l'ammontare  delle
          operazioni  che  danno  diritto  a  detrazione,  effettuate
          nell'anno, e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni
          esenti effettuate nell'anno  medesimo.  La  percentuale  di
          detrazione e' arrotondata all'unita' superiore o  inferiore
          a seconda che la parte decimale  superi  o  meno  i  cinque
          decimi. 
              2. Per il calcolo della percentuale  di  detrazione  di
          cui al comma 1 non si tiene conto delle  cessioni  di  beni
          ammortizzabili, dei passaggi di  cui  all'art.  36,  ultimo
          comma, e delle operazioni di cui all'art. 2,  terzo  comma,
          lettere a), b), d) e f), delle  operazioni  esenti  di  cui
          all'art. 10, primo comma, numero 27-quinquies),  e,  quando
          non formano oggetto  dell'attivita'  propria  del  soggetto
          passivo o  siano  accessorie  alle  operazioni  imponibili,
          delle altre operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 9)
          del predetto art. 10,  ferma  restando  la  indetraibilita'
          dell'imposta  relativa  ai  beni   e   servizi   utilizzati
          esclusivamente per effettuare queste ultime operazioni.». 
              «Art. 19-bis (Esclusione o riduzione  della  detrazione
          per  alcuni  beni  e  servizi).  -  1.   In   deroga   alle
          disposizioni di cui all'art. 19: 
              a) l'imposta relativa all'acquisto  o  all'importazione
          di aeromobili  e  dei  relativi  componenti  e  ricambi  e'
          ammessa  in  detrazione   se   i   beni   formano   oggetto
          dell'attivita' propria dell'impresa  o  sono  destinati  ad
          essere   esclusivamente   utilizzati    come    strumentali
          nell'attivita' propria dell'impresa  ed  e'  in  ogni  caso
          esclusa per gli esercenti arti e professioni; 
              b) l'imposta relativa all'acquisto  o  all'importazione
          dei beni elencati nell'allegata tabella B e  delle  navi  e
          imbarcazioni da diporto nonche' dei relativi  componenti  e
          ricambi e' ammessa in detrazione soltanto se i beni formano
          oggetto dell'attivita' propria dell'impresa ed e'  in  ogni
          caso esclusa per gli esercenti arti e professioni; 
              c) l'imposta relativa all'acquisto  o  all'importazione
          di veicoli stradali a motore, diversi da quelli di cui alla
          lettera  f)  dell'allegata  tabella  B,  e   dei   relativi
          componenti e ricambi e' ammessa in detrazione nella  misura
          del 40 per  cento  se  tali  veicoli  non  sono  utilizzati
          esclusivamente  nell'esercizio  dell'impresa,  dell'arte  o
          della professione. La disposizione non si applica, in  ogni
          caso,   quando   i   predetti   veicoli   formano   oggetto
          dell'attivita' propria dell'impresa nonche' per gli  agenti
          e rappresentanti  di  commercio.  Per  veicoli  stradali  a
          motore si intendono tutti i veicoli a motore,  diversi  dai
          trattori  agricoli  o  forestali,  normalmente  adibiti  al
          trasporto stradale di persone o beni la cui  massa  massima
          autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti  a
          sedere, escluso quello del conducente, non e'  superiore  a
          otto; 
              d) l'imposta relativa all'acquisto  o  all'importazione
          di  carburanti  e  lubrificanti  destinati  ad  aeromobili,
          natanti da diporto e veicoli  stradali  a  motore,  nonche'
          alle prestazioni di cui al terzo comma dell'art. 16 e  alle
          prestazioni  di  custodia,  manutenzione,   riparazione   e
          impiego, compreso il transito stradale, dei beni stessi, e'
          ammessa in detrazione nella stessa misura in cui e' ammessa
          in   detrazione   l'imposta   relativa    all'acquisto    o
          all'importazione di detti  aeromobili,  natanti  e  veicoli
          stradali a motore; 
              e) salvo che  formino  oggetto  dell'attivita'  propria
          dell'impresa,  non  e'  ammessa  in  detrazione   l'imposta
          relativa a prestazioni di trasporto di persone; 
              f) non e'  ammessa  in  detrazione  l'imposta  relativa
          all'acquisto o all'importazione di alimenti  e  bevande  ad
          eccezione di  quelli  che  formano  oggetto  dell'attivita'
          propria  dell'impresa  o  di  somministrazione   in   mense
          scolastiche,  aziendali   o   interaziendali   o   mediante
          distributori automatici collocati nei locali dell'impresa; 
              g); 
              h) non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa alle
          spese  di  rappresentanza,  come  definite  ai  fini  delle
          imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l'acquisto
          di beni di costo unitario non superiore ad euro cinquanta; 
              i) non e'  ammessa  in  detrazione  l'imposta  relativa
          all'acquisto di fabbricati, o di porzione di fabbricato,  a
          destinazione abitativa ne' quella relativa alla locazione o
          alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi,  salvo
          che per le  imprese  che  hanno  per  oggetto  esclusivo  o
          principale dell'attivita'  esercitata  la  costruzione  dei
          predetti  fabbricati  o   delle   predette   porzioni.   La
          disposizione non si applica per i soggetti  che  esercitano
          attivita' che danno luogo ad operazioni esenti  di  cui  al
          numero 8) dell'art. 10 che comportano  la  riduzione  della
          percentuale di detrazione a norma dell'art. 19, comma 5,  e
          dell'art. 19-bis.». 
              «Art. 19-bis (Rettifica  della  detrazione).  -  1.  La
          detrazione dell'imposta relativa ai beni non ammortizzabili
          ed ai servizi e' rettificata in aumento  o  in  diminuzione
          qualora i beni ed i servizi medesimi  sono  utilizzati  per
          effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione  in
          misura diversa da quella inizialmente operata. Ai  fini  di
          tale rettifica si tiene conto  esclusivamente  della  prima
          utilizzazione dei beni e dei servizi. 
              2. Per i beni ammortizzabili, la rettifica  di  cui  al
          comma 1 e' eseguita in rapporto al diverso utilizzo che  si
          verifica nell'anno della loro entrata  in  funzione  ovvero
          nei quattro anni successivi ed e' calcolata con riferimento
          a tanti quinti dell'imposta quanti sono gli  anni  mancanti
          al compimento del quinquennio. 
              3. Se mutamenti nel  regime  fiscale  delle  operazioni
          attive,  nel  regime  di  detrazione   dell'imposta   sugli
          acquisti  o   nell'attivita'   comportano   la   detrazione
          dell'imposta in misura diversa da quella gia'  operata,  la
          rettifica e' eseguita limitatamente ai beni ed  ai  servizi
          non ancora ceduti o non ancora utilizzati  e,  per  i  beni
          ammortizzabili, e' eseguita se non sono  trascorsi  quattro
          anni da quello della loro entrata in funzione. 
              4. La detrazione dell'imposta relativa all'acquisto  di
          beni ammortizzabili, nonche' alle  prestazioni  di  servizi
          relative  alla  trasformazione,  al  riattamento   o   alla
          ristrutturazione  dei  beni  stessi,   operata   ai   sensi
          dell'art. 19, comma 5, e' altresi', soggetta  a  rettifica,
          in ciascuno dei quattro anni successivi a quello della loro
          entrata  in  funzione,  in   caso   di   variazione   della
          percentuale di  detrazione  superiore  a  dieci  punti.  La
          rettifica si effettua  aumentando  o  diminuendo  l'imposta
          annuale in  ragione  di  un  quinto  della  differenza  tra
          l'ammontare   della    detrazione    operata    e    quello
          corrispondente alla percentuale di detrazione dell'anno  di
          competenza.  Se  l'anno  o  gli  anni  di  acquisto  o   di
          produzione  del  bene  ammortizzabile  non  coincidono  con
          quello della sua entrata in funzione, la prima rettifica e'
          eseguita, per tutta l'imposta relativa  al  bene,  in  base
          alla percentuale di detrazione definitiva  di  quest'ultimo
          anno anche se lo  scostamento  non  e'  superiore  a  dieci
          punti. La  rettifica  puo'  essere  eseguita  anche  se  la
          variazione della percentuale di detrazione non e' superiore
          a dieci punti a condizione che il soggetto  passivo  adotti
          lo stesso criterio per almeno cinque anni consecutivi e  ne
          dia comunicazione con la dichiarazione annuale nella  quale
          inizia ad avvalersi di detta facolta'. 
              5. Ai fini del presente  articolo  non  si  considerano
          ammortizzabili i beni di costo unitario non superiore ad un
          milione  di  lire,  ne'  quelli  il  cui  coefficiente   di
          ammortamento stabilito ai fini delle imposte sul reddito e'
          superiore al venticinque per cento. 
              6. In  caso  di  cessione  di  un  bene  ammortizzabile
          durante  il  periodo  di  rettifica,  la  rettifica   della
          detrazione va operata  in  unica  soluzione  per  gli  anni
          mancanti  al   compimento   del   periodo   di   rettifica,
          considerando a tal fine la percentuale di  detrazione  pari
          al cento per cento se la cessione e' soggetta  ad  imposta,
          ma l'ammontare dell'imposta detraibile  non  puo'  eccedere
          quello dell'imposta relativa alla cessione del bene. 
              7.  Se  i  beni  ammortizzabili   sono   acquisiti   in
          dipendenza  di  fusione,  di  scissione,  di   cessione   o
          conferimento di aziende,  compresi  i  complessi  aziendali
          relativi a singoli rami dell'impresa,  le  disposizioni  di
          cui ai commi precedenti si applicano con  riferimento  alla
          data in cui i beni sono  stati  acquistati  dalla  societa'
          incorporata o dalle  societa'  partecipanti  alla  fusione,
          dalla societa' scissa o dal soggetto cedente o  conferente.
          I soggetti cedenti o conferenti sono obbligati a fornire ai
          cessionari o conferitari i dati  rilevanti  ai  fini  delle
          rettifiche. 
              8. Le disposizioni del presente  articolo  relative  ai
          beni ammortizzabili devono  intendersi  riferite  anche  ai
          beni immateriali di cui all'art. 68 del testo  unico  delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli effetti del
          presente articolo i fabbricati  o  porzioni  di  fabbricati
          sono comunque considerati beni ammortizzabili ed il periodo
          di rettifica e' stabilito  in  dieci  anni,  decorrenti  da
          quello di acquisto o di ultimazione. Per l'imposta  assolta
          sull'acquisto di aree fabbricabili l'obbligo  di  rettifica
          decennale decorre dalla data di ultimazione dei  fabbricati
          insistenti sulle aree medesime. L'imputazione  dell'imposta
          relativa  ai  fabbricati   ovvero   alle   singole   unita'
          immobiliari, soggette a rettifica, che  siano  compresi  in
          edifici o complessi  di  edifici  acquistati,  costruiti  o
          ristrutturati unitariamente, deve essere determinata  sulla
          base di parametri unitari, costituiti dal metro quadrato  o
          dal metro cubo, o da parametri similari, che rispettino  la
          proporzionalita'  fra  l'onere   complessivo   dell'imposta
          relativa   ai   costi   di    acquisto,    costruzione    o
          ristrutturazione, e la parte  di  costo  dei  fabbricati  o
          unita'   immobiliari   specificamente   attribuibile   alle
          operazioni  che   non   danno   diritto   alla   detrazione
          dell'imposta. 
              9. Le rettifiche  delle  detrazioni  di  cui  ai  commi
          precedenti sono  effettuate  nella  dichiarazione  relativa
          all'anno  in  cui  si  verificano   gli   eventi   che   le
          determinano, sulla base delle  risultanze  delle  scritture
          contabili obbligatorie.». 
              «Art. 19-ter (Detrazione per gli enti non commerciali).
          - Per gli enti indicati nel quarto  comma  dell'art.  4  e'
          ammessa in detrazione, a norma degli articoli precedenti  e
          con le limitazioni, riduzioni e  rettifiche  ivi  previste,
          soltanto  l'imposta   relativa   agli   acquisti   e   alle
          importazioni fatti nell'esercizio di attivita'  commerciali
          o agricole. 
              La  detrazione  spetta  a  condizione  che  l'attivita'
          commerciale  o  agricola  sia  gestita   con   contabilita'
          separata da  quella  relativa  all'attivita'  principale  e
          conforme alle disposizioni di cui agli articoli 20 e 20-bis
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 600. L'imposta  relativa  ai  beni  e  ai  servizi
          utilizzati  promiscuamente  nell'esercizio   dell'attivita'
          commerciale  o  agricola  e  dell'attivita'  principale  e'
          ammessa in detrazione per la parte imputabile all'esercizio
          dell'attivita' commerciale o agricola. 
              La detrazione non e' ammessa in caso di omessa  tenuta,
          anche  in   relazione   all'attivita'   principale,   della
          contabilita' obbligatoria a norma di legge  o  di  statuto,
          ne' quando la contabilita'  stessa  presenti  irregolarita'
          tali da renderla inattendibile. Per le  regioni,  province,
          comuni e loro consorzi, universita' ed enti di ricerca,  la
          contabilita'  separata  di  cui  al  comma  precedente   e'
          realizzata nell'ambito e con l'osservanza  delle  modalita'
          previste per la contabilita' pubblica obbligatoria a  norma
          di legge o di statuto. 
              Le disposizioni del precedente comma si applicano anche
          agli enti pubblici di assistenza e beneficenza ed a  quelli
          di previdenza nonche' all'Automobile club d'Italia  e  agli
          automobile clubs.». 
              - Per il testo dell'art. 35 del decreto del  Presidente
          della Repubblica n.  633  del  1972,  si  veda  nelle  note
          all'art. 80. 
              -  Si  riporta  l'art.  22  del  citato   decreto   del
          Presidente della Repubblica n. 600 del 1973: 
              «Art.  22  (Tenuta  e  conservazione  delle   scritture
          contabili). - Fermo restando quanto  stabilito  dal  codice
          civile per il libro giornale e per il libro degli inventari
          e dalle leggi speciali per  i  libri  e  registri  da  esse
          prescritti, le scritture contabili  di  cui  ai  precedenti
          articoli, ad eccezione delle scritture  ausiliarie  di  cui
          alla lettera c) e alla lettera d) del primo comma dell'art.
          14, devono essere tenute a norma dell'art. 2219 del  codice
          stesso e  numerate  progressivamente  in  ogni  pagina,  in
          esenzione dall'imposta di  bollo.  Le  registrazioni  nelle
          scritture cronologiche  e  nelle  scritture  ausiliarie  di
          magazzino devono essere eseguite non oltre sessanta giorni. 
              Le  scritture  contabili  obbligatorie  ai  sensi   del
          presente decreto, di altre  leggi  tributarie,  del  codice
          civile o di leggi speciali devono essere conservate fino  a
          quando non siano  definiti  gli  accertamenti  relativi  al
          corrispondente periodo di imposta, anche oltre  il  termine
          stabilito dall'art. 2220 del codice civile o da altre leggi
          tributarie, salvo il  disposto  dell'art.  2457  del  detto
          codice. Gli eventuali supporti meccanografici,  elettronici
          e similari devono essere conservati fino a  quando  i  dati
          contabili in essi contenuti non siano  stati  stampati  sui
          libri e registri previsti  dalle  vigenti  disposizioni  di
          legge. L'autorita' adita in sede contenziosa puo'  limitare
          l'obbligo di conservazione alle scritture rilevanti per  la
          risoluzione della controversia in corso. 
              Fino allo stesso termine di  cui  al  precedente  comma
          devono essere conservati ordinatamente, per ciascun affare,
          gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture
          ricevuti e le copie delle lettere e dei telegrammi  spediti
          e delle fatture emesse. 
              Con decreti del Ministro per le finanze potranno essere
          determinate modalita'  semplificative  per  la  tenuta  del
          registro   dei   beni   ammortizzabili   e   del   registro
          riepilogativo  di   magazzino   in   considerazione   delle
          caratteristiche dei vari settori di attivita'.». 
              - Per i riferimenti del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 600 del 1973, si veda nelle note all'art. 78. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 22  luglio
          1998,  n.  322  (Regolamento  recante  modalita'   per   la
          presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui
          redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
          all'imposta sul valore  aggiunto,  ai  sensi  dell'art.  3,
          comma 136, della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7  settembre
          1998. 
              - Si riportano gli articoli 38, comma 5,  e  41,  comma
          2-bis, del citato decreto-legge n. 331 del 1993: 
              «Art.  38  (Acquisti   intracomunitari).   -   5.   Non
          costituiscono acquisti intracomunitari: 
              a) l'introduzione nel territorio dello  Stato  di  beni
          oggetto di perizie o di operazioni di perfezionamento o  di
          manipolazioni usuali ai sensi,  rispettivamente,  dell'art.
          1, comma 3, lettera h), del Regolamento del Consiglio delle
          Comunita' europee 16 luglio 1985, n. 1999, e  dell'art.  18
          del Regolamento dello stesso Consiglio 25 luglio  1988,  n.
          2503, se i beni sono successivamente trasportati o  spediti
          al committente, soggetto  passivo  d'imposta,  nello  Stato
          membro di provenienza; l'introduzione nel territorio  dello
          Stato di beni temporaneamente utilizzati  per  l'esecuzione
          di prestazioni o che, se importati,  beneficerebbero  della
          ammissione  temporanea  in  esenzione   totale   dai   dazi
          doganali; 
              b)  l'introduzione  nel  territorio  dello  Stato,   in
          esecuzione di una cessione, di beni destinati ad essere ivi
          installati, montati o assiemati dal  fornitore  o  per  suo
          conto; 
              c) gli acquisti di beni, diversi dai mezzi di trasporto
          nuovi e  da  quelli  soggetti  ad  accisa,  effettuati  dai
          soggetti indicati nel comma 3,  lettera  c),  dai  soggetti
          passivi per i quali l'imposta e' totalmente indetraibile  a
          norma  dell'art.  19,  secondo  comma,  del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e  dai
          produttori agricoli di cui all'art. 34 dello stesso decreto
          che non abbiano optato per l'applicazione dell'imposta  nei
          modi ordinari se  l'ammontare  complessivo  degli  acquisti
          intracomunitari e degli acquisti di cui all'art. 40,  comma
          3,  del  presente  decreto,  effettuati  nell'anno   solare
          precedente, non ha superato 10.000 euro e  fino  a  quando,
          nell'anno in corso, tale limite non e' superato. 
              L'ammontare complessivo degli acquisti  e'  assunto  al
          netto dell'imposta sul valore aggiunto  e  al  netto  degli
          acquisti di mezzi di trasporto nuovi di cui al comma 4  del
          presente articolo e degli acquisti di prodotti soggetti  ad
          accisa; 
              c-bis) l'introduzione nel territorio dello Stato di gas
          mediante un sistema di gas naturale situato nel  territorio
          dell'Unione europea o una rete connessa a un tale  sistema,
          di energia elettrica, di calore o di freddo  mediante  reti
          di riscaldamento  o  di  raffreddamento,  di  cui  all'art.
          7-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
          26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; 
              d) gli acquisti di beni se  il  cedente  beneficia  nel
          proprio Stato membro dell'esonero disposto per  le  piccole
          imprese.». 
              «Art. 41 (Cessioni intracomunitarie non imponibili).  -
          2-bis.  Non  costituiscono  cessioni  intracomunitarie   le
          cessioni di gas mediante un sistema di gas naturale situato
          nel territorio dell'Unione europea o una rete connessa a un
          tale  sistema,  le  cessioni  di  energia  elettrica  e  le
          cessioni  di  calore  o  di   freddo   mediante   reti   di
          riscaldamento o di raffreddamento, nonche' le  cessioni  di
          beni effettuate dai soggetti che  applicano,  agli  effetti
          dell'imposta   sul   valore   aggiunto,   il   regime    di
          franchigia.». 
              - Si riporta l'art. 2 del decreto del Presidente  della
          Repubblica 21 dicembre 1996, n.  696  (Regolamento  recante
          norme   per   la   semplificazione   degli   obblighi    di
          certificazione    dei    corrispettivi),    e    successive
          modificazioni: 
              «Art.  2  (Operazioni  non  soggette   all'obbligo   di
          certificazione). - 1.  Non  sono  soggette  all'obbligo  di
          certificazione di cui all'art. 1 le seguenti operazioni: 
              a)  le  cessioni  di   tabacchi   e   di   altri   beni
          commercializzati    esclusivamente     dall'Amministrazione
          autonoma dei monopoli di Stato; 
              b) le cessioni di beni iscritti nei pubblici  registri,
          di carburanti e lubrificanti per autotrazione; 
              c) le cessioni  di  prodotti  agricoli  effettuate  dai
          produttori agricoli  cui  si  applica  il  regime  speciale
          previsto  dall'art.  34,  primo  comma,  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633,  e
          successive modificazioni; 
              d) le cessioni di beni risultanti dal documento di  cui
          all'art. 21,  comma  4,  terzo  periodo,  lettera  a),  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, se integrato nell'ammontare dei corrispettivi; 
              e) le cessioni di giornali quotidiani, di periodici, di
          supporti integrativi, di libri, con  esclusione  di  quelli
          d'antiquariato; 
              f) le prestazioni di servizi rese da notai per le quali
          sono previsti onorari, diritti o altri compensi  in  misura
          fissa ai  sensi  del  decreto  del  Ministro  di  grazia  e
          giustizia 30 dicembre 1980, nonche' i protesti di  cambiali
          e di assegni bancari; 
              g) le cessioni e  le  prestazioni  effettuate  mediante
          apparecchi automatici, funzionanti a gettone o a moneta; le
          prestazioni rese mediante  apparecchi  da  trattenimento  o
          divertimento installati in luoghi pubblici o locali  aperti
          al pubblico, ovvero in circoli o associazioni di  qualunque
          specie; 
              h) le operazioni relative ai concorsi pronostici e alle
          scommesse soggetti all'imposta  unica  di  cui  al  decreto
          legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e quelle relative  ai
          concorsi  pronostici  riservati  allo  Stato,  compresa  la
          raccolta delle rispettive giocate; 
              i) le somministrazioni di alimenti e  bevande  rese  in
          mense    aziendali,    interaziendali,    scolastiche    ed
          universitarie   nonche'   in   mense    popolari    gestite
          direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e  di
          beneficenza; 
              l) le prestazioni di traghetto rese con barche a  remi,
          le prestazioni rese dai gondolieri della laguna di Venezia,
          le prestazioni di  trasporto  rese  con  mezzi  a  trazione
          animale, le prestazioni di trasporto rese a mezzo  servizio
          di taxi, le prestazioni rese con imbarcazioni a  motore  da
          soggetti che esplicano attivita' di traghetto  fluviale  di
          persone e veicoli tra due  rive  nell'ambito  dello  stesso
          comune o tra comuni limitrofi; 
              m) le prestazioni  di  custodia  e  amministrazione  di
          titoli ed altri servizi  resi  da  aziende  o  istituti  di
          credito  da  societa'  finanziarie  o  fiduciarie  e  dalle
          societa' di intermediazione mobiliare; 
              n) le cessioni e le prestazioni esenti di cui  all'art.
          22, primo comma, punto 6, del decreto del Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; 
              o) le prestazioni  inerenti  e  connesse  al  trasporto
          pubblico collettivo di persone e di veicoli  e  bagagli  al
          seguito di cui al primo comma dell'art. 12 della  legge  30
          dicembre 1991, n. 413, effettuate  dal  soggetto  esercente
          l'attivita' di trasporto; 
              p)  le  prestazioni  di  autonoleggio  da  rimessa  con
          conducente, rese da soggetti che, senza finalita' di lucro,
          svolgono la loro attivita' esclusivamente nei confronti  di
          portatori di handicap; 
              q)   le   prestazioni   didattiche,   finalizzate    al
          conseguimento della patente, rese dalle autoscuole; 
              r) le prestazioni effettuate, in caserme,  ospedali  od
          altri  luoghi   stabiliti,   da   barbieri,   parrucchieri,
          estetisti, sarti e calzolai in base a convenzioni stipulate
          con pubbliche amministrazioni; 
              s) le prestazioni rese da fumisti, nonche' quelle rese,
          in forma itinerante, da ciabattini, ombrellai, arrotini; 
              t) le prestazioni rese da rammendatrici  e  ricamatrici
          senza collaboratori o dipendenti; 
              u)  le  prestazioni   di   riparazione   di   calzature
          effettuate  da   soggetti   che   non   si   avvalgono   di
          collaboratori e dipendenti; 
              v) le prestazioni rese da impagliatori e riparatori  di
          sedie senza dipendenti e collaboratori; 
              z)  le  prestazioni  di  cardatura  della  lana  e   di
          rifacimento di materassi e affini rese nell'abitazione  dei
          clienti da  parte  di  materassai  privi  di  dipendenti  e
          collaboratori; 
              aa) le prestazioni di riparazione di biciclette rese da
          soggetti  che  non  si   avvalgono   di   collaboratori   e
          dipendenti; 
              bb) le cessioni da  parte  di  venditori  ambulanti  di
          palloncini,  piccola  oggettistica  per  bambini,   gelati,
          dolciumi, caldarroste, olive, sementi e affini  non  muniti
          di  attrezzature  motorizzate,  e  comunque  da  parte   di
          soggetti che esercitano, senza attrezzature,  il  commercio
          di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti
          nei mercati rionali; 
              cc)  le  somministrazioni   di   alimenti   e   bevande
          effettuate  in  forma  itinerante  negli  stadi,   stazioni
          ferroviarie e simili, nei cinema, teatri  ed  altri  luoghi
          pubblici e in occasione di manifestazioni in genere; 
              dd) le cessioni di cartoline e souvenirs  da  parte  di
          venditori ambulanti, privi di strutture motorizzate; 
              ee)  le  somministrazioni  di   alimenti   e   bevande,
          accessorie al  servizio  di  pernottamento  nelle  carrozze
          letto, rese dal personale addetto alle carrozze medesime; 
              ff) le prestazioni rese  dalle  agenzie  di  viaggio  e
          turismo concernenti la prenotazione di servizi  in  nome  e
          per conto del cliente; 
              gg) le prestazioni di parcheggio  di  veicoli  in  aree
          coperte o scoperte, quando la determinazione o il pagamento
          del corrispettivo viene effettuata mediante apparecchiature
          funzionanti  a  monete,  gettoni,  tessere,   biglietti   o
          mediante schede magnetiche elettriche o strumenti similari,
          indipendentemente  dall'eventuale  presenza  di   personale
          addetto; 
              hh) le cessioni e le prestazioni poste in essere  dalle
          associazioni sportive  dilettantistiche  che  si  avvalgono
          della disciplina di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398
          , nonche' dalle associazioni senza fini di  lucro  e  dalle
          associazioni pro-loco, contemplate  dall'art.  9-bis  della
          legge 6 febbraio 1992, n. 66 ; 
              ii) le prestazioni aventi per oggetto  l'accesso  nelle
          stazioni ferroviarie; 
              ll)  le  prestazioni  aventi  per  oggetto  servizi  di
          deposito bagagli; 
              mm) le prestazioni aventi per  oggetto  l'utilizzazione
          di servizi igienico-sanitari pubblici; 
              nn) le  prestazioni  di  alloggio  rese  nei  dormitori
          pubblici; 
              oo) le cessioni di beni poste in essere da soggetti che
          effettuano  vendite  per  corrispondenza,  limitatamente  a
          dette cessioni; 
              pp) le cessioni di prodotti agricoli  effettuate  dalle
          persone fisiche di cui all'art. 2 della  legge  9  febbraio
          1963, n. 59 , se rientranti nel  regime  di  esonero  dagli
          adempimenti di cui all'art. 34, quarto comma,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ; 
              qq) le cessioni e le prestazioni  poste  in  essere  da
          regioni, province, comuni e loro consorzi, dalle  comunita'
          montane, delle istituzioni  di  assistenza  e  beneficenza,
          dagli enti di previdenza, dalle  unita'  sanitarie  locali,
          dalle istituzioni pubbliche di cui all'art. 41 della  legge
          23 dicembre 1978, n. 833 ,  nonche'  dagli  enti  obbligati
          alla tenuta della contabilita' pubblica, ad  esclusione  di
          quelle poste in essere dalle farmacie gestite dai comuni; 
              rr); 
              ss) le prestazioni  relative  al  servizio  telegrafico
          nazionale ed internazionale rese dall'Ente poste; 
              tt) le attrazioni e gli intrattenimenti indicati  nella
          sezione I limitatamente alle piccole e medie  attrazioni  e
          alla  sezione  III  dell'elenco  delle  attivita'  di   cui
          all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n.  337,  escluse  le
          attrazioni installate nei parchi permanenti da divertimento
          di  cui  all'art.  8  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 21 aprile 1994, n. 394,  qualora  realizzino  un
          volume di affari annuo superiore  a  cinquanta  milioni  di
          lire; 
              tt-bis) le  prestazioni  di  servizi  effettuate  dalle
          imprese  di  cui  all'art.  23,  comma   2,   del   decreto
          legislativo 22 luglio 1999,  n.  261,  attraverso  la  rete
          degli uffici postali e filatelici, dei punti di  accesso  e
          degli altri centri di lavorazione postale cui ha accesso il
          pubblico nonche'  quelle  rese  al  domicilio  del  cliente
          tramite gli addetti al recapito. 
              2.  Non   sono   altresi'   soggette   all'obbligo   di
          documentazione disposto dall'art. 12,  primo  comma,  della
          legge  30  dicembre  1991,  n.  413  ,  in  relazione  agli
          adempimenti prescritti, le categorie di contribuenti  e  le
          operazioni che a norma dell'art.  22,  secondo  comma,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633  ,  sono  esonerate  dall'obbligo  di  emissione  della
          fattura in virtu' dei seguenti decreti del  Ministro  delle
          finanze: 
              a) decreto  ministeriale  4  marzo  1976:  Associazione
          italiana della Croce rossa; 
              b) decreto ministeriale 13 aprile 1978:  settore  delle
          telecomunicazioni; 
              c)  decreto   ministeriale   20   luglio   1979:   enti
          concessionari di autostrade; 
              d)  decreto  ministeriale  2  dicembre  1980:  esattori
          comunali e consorziali; 
              e)   decreto    ministeriale    16    dicembre    1980:
          somministrazione  di  acqua,  gas,  energia   elettrica   e
          manutenzione   degli   impianti   di   fognatura,   i   cui
          corrispettivi sono riscossi a mezzo ruoli esattoriali; 
              f)   decreto    ministeriale    16    dicembre    1980:
          somministrazione di acqua, gas, energia elettrica, vapore e
          teleriscaldamento; 
              g) decreto ministeriale 22 dicembre 1980: societa'  che
          esercitano  il  servizio  di  traghettamento  di  automezzi
          commerciali e privati tra porti nazionali; 
              h) decreto ministeriale 26 luglio 1985: enti e societa'
          di credito e finanziamento; 
              i) decreto ministeriale 19 settembre 1990: utilizzo  di
          infrastrutture nei  porti,  autoporti,  aeroporti  e  scali
          ferroviari di confine.». 
              - Si riporta l'art. 32-bis del decreto-legge 22  giugno
          2012, n. 83 (Misure urgenti per  la  crescita  del  Paese),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 134: 
              «Art.  32-bis   (Liquidazione   dell'IVA   secondo   la
          contabilita' di cassa). - 1. In esecuzione  della  facolta'
          accordata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del  13
          luglio 2010, per le cessioni di beni e per  le  prestazioni
          di  servizi  effettuate  da  soggetti  passivi  con  volume
          d'affari non superiore a 2 milioni di euro,  nei  confronti
          di cessionari o di committenti che agiscono  nell'esercizio
          di  impresa,  arte  o  professione,  l'imposta  sul  valore
          aggiunto diviene esigibile al  momento  del  pagamento  dei
          relativi corrispettivi. Per i medesimi soggetti l'esercizio
          del diritto  alla  detrazione  dell'imposta  relativa  agli
          acquisti dei beni  o  dei  servizi  sorge  al  momento  del
          pagamento dei relativi  corrispettivi.  In  ogni  caso,  il
          diritto alla detrazione dell'imposta in capo al cessionario
          o  al  committente  sorge  al  momento   di   effettuazione
          dell'operazione, ancorche' il corrispettivo non  sia  stato
          ancora pagato. Le disposizioni del presente  comma  non  si
          applicano alle operazioni effettuate dai  soggetti  che  si
          avvalgono di regimi speciali di applicazione  dell'imposta,
          ne' a quelle poste in essere nei confronti di cessionari  o
          di   committenti   che   assolvono    l'imposta    mediante
          l'applicazione   dell'inversione    contabile.    L'imposta
          diviene, comunque, esigibile dopo il decorso del termine di
          un anno dal momento di  effettuazione  dell'operazione.  Il
          limite  annuale  non  si  applica  nel  caso  in   cui   il
          cessionario  o  il  committente,  prima  del  decorso   del
          termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali. 
              2. Il regime di cui al comma  1  si  rende  applicabile
          previa opzione da parte  del  contribuente,  da  esercitare
          secondo le  modalita'  individuate  con  provvedimento  del
          Direttore dell'Agenzia delle entrate. 
              3.  Sulle  fatture   emesse   in   applicazione   delle
          disposizioni  di  cui  al  comma  1  deve  essere   apposta
          specifica annotazione. 
              4. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, da emanare entro sessanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, sono stabilite le disposizioni di  attuazione  del
          presente articolo. 
              5. Dalla data di entrata in vigore  delle  disposizioni
          di cui al presente articolo, individuata con il decreto  di
          cui al comma 4 del presente articolo, e' abrogato l'art.  7
          del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
              6.  All'onere  relativo  all'attuazione  del   presente
          articolo, pari a 11,9 milioni di euro per l'anno 2012  e  a
          500.000  euro  a  decorrere  dall'anno  2013,  si  provvede
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa di cui all'art. 27, comma 10, della legge 23 dicembre
          1999, n. 488, e successive modificazioni. 
              7.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.». 
              - Per il testo dell'art. 17 del decreto legislativo  n.
          241 del 1997, si veda nelle note all'art. 76. 
              - Per i riferimenti del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 917 del 1986, si veda nelle note all'art. 77. 
              - Per il testo dell'art. 62-bis, del  decreto-legge  n.
          331 del 1993, si veda nelle note all'art. 80. 
              - Per il testo dell'art. 3, comma 184, della  legge  n.
          549 del 1995, si veda nelle note all'art. 80. 
              - Per il testo dell'art. 7-bis del decreto-legge n. 193
          del 2016, si veda nelle note all'art. 80.