Art. 85. Diritti derivanti da invenzione industriale 1. In materia di invenzione industriale fatta dal dipendente nello svolgimento del rapporto di lavoro si applicano le disposizioni dell'art. 2590 del codice civile e quelle speciali che regolano i diritti di invenzione nell'ambito dell'impresa. 2. In relazione all'importanza dell'invenzione rispetto all'attivita' istituzionale dell'amministrazione, la contrattazione integrativa di cui all'art. 7, comma 6 lettera v), puo' individuare i criteri ai fini della corresponsione di speciali premi correlati alla performance nell'ambito delle risorse di cui all'art. 77 del presente contratto.