Art. 86. Trattamento economico dei dirigenti con rapporto di lavoro ad esaurimento 1. Il presente articolo si applica: ai dirigenti medici e veterinari di cui all'art. 3 del C.C.N.L. del 6 maggio 2010 dell'Area IV (Incrementi stipendi tabellari dei medici a tempo definito e dei veterinari ad esaurimento), con rapporto di lavoro ad esaurimento non esclusivo; agli ex medici condotti ed equiparati tuttora a rapporto non esclusivo di cui all' art. 4, comma 1, del C.C.N.L. del 6 maggio 2010 dell'Area IV (ex medici condotti ed equiparati). 2. Lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilita' dei dirigenti di cui al comma 1, primo alinea e' incrementato, dalle date sotto indicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondersi per tredici mensilita': Dirigenti medici: dal 1° gennaio 2016 di euro 8,00; rideterminato dal 1° gennaio 2017 in euro 21,00; rideterminato dal 1° gennaio 2018 in euro 67,00. Dirigenti veterinari: dal 1° gennaio 2016 di euro 10,00; rideterminato dal 1° gennaio 2017 in euro 27,00; rideterminato dal 1° gennaio 2018 in euro 85,00. A seguito dell'applicazione degli incrementi previsti dal presente comma, il nuovo valore a regime annuo lordo per tredici mensilita' dello stipendio tabellare dei dirigenti medici e' rideterminato in euro 25.842,03 e per i dirigenti veterinari in euro 32.988,59. 3. Il trattamento economico onnicomprensivo dei dirigenti di cui al comma 1, secondo alinea e' incrementato, dalle date sotto indicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondersi per tredici mensilita': dal 1° gennaio 2016 di euro 2,00; rideterminato dal 1° gennaio 2017 in euro 6,00; rideterminato dal 1° gennaio 2018 in euro 19,00. A seguito dell'applicazione degli incrementi previsti dal presente comma, il nuovo valore a regime annuo lordo per tredici mensilita' dello stipendio tabellare e' rideterminato in euro 8.044,81. 4. Per quanto non previsto dal presente articolo, in materia di trattamento economico dei dirigenti di cui al comma 1 restano confermate, in quanto compatibili con le disposizioni legislative vigenti, le previgenti specifiche disposizioni contrattuali di cui all' area IV ed all'area III, quest'ultima con riferimento alla sola dirigenza sanitaria.