(Allegato-art. 86)
                              Art. 86. 
                 Trattamento economico dei dirigenti 
                con rapporto di lavoro ad esaurimento 
 
    1. Il presente articolo si applica: 
      ai dirigenti medici e veterinari di cui all'art. 3 del C.C.N.L.
del 6 maggio 2010 dell'Area IV  (Incrementi  stipendi  tabellari  dei
medici a  tempo  definito  e  dei  veterinari  ad  esaurimento),  con
rapporto di lavoro ad esaurimento non esclusivo; 
      agli ex medici condotti ed equiparati tuttora  a  rapporto  non
esclusivo di cui all' art. 4, comma 1, del C.C.N.L. del 6 maggio 2010
dell'Area IV (ex medici condotti ed equiparati). 
    2. Lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo del  rateo  di
tredicesima mensilita' dei dirigenti di cui al comma 1, primo  alinea
e' incrementato, dalle date  sotto  indicate,  dei  seguenti  importi
mensili lordi da corrispondersi per tredici mensilita': 
      Dirigenti medici: 
        dal 1° gennaio 2016 di euro 8,00; 
        rideterminato dal 1° gennaio 2017 in euro 21,00; 
        rideterminato dal 1° gennaio 2018 in euro 67,00. 
      Dirigenti veterinari: 
        dal 1° gennaio 2016 di euro 10,00; 
        rideterminato dal 1° gennaio 2017 in euro 27,00; 
        rideterminato dal 1° gennaio 2018 in euro 85,00. 
    A  seguito  dell'applicazione  degli  incrementi   previsti   dal
presente comma, il nuovo valore a  regime  annuo  lordo  per  tredici
mensilita'  dello  stipendio  tabellare  dei  dirigenti   medici   e'
rideterminato in euro 25.842,03 e per i dirigenti veterinari in  euro
32.988,59. 
    3. Il trattamento economico onnicomprensivo dei dirigenti di  cui
al  comma  1,  secondo  alinea  e'  incrementato,  dalle  date  sotto
indicate, dei seguenti importi mensili lordi  da  corrispondersi  per
tredici mensilita': 
      dal 1° gennaio 2016 di euro 2,00; 
      rideterminato dal 1° gennaio 2017 in euro 6,00; 
      rideterminato dal 1° gennaio 2018 in euro 19,00. 
    A  seguito  dell'applicazione  degli  incrementi   previsti   dal
presente comma, il nuovo valore a  regime  annuo  lordo  per  tredici
mensilita'  dello  stipendio  tabellare  e'  rideterminato  in   euro
8.044,81. 
    4. Per quanto non previsto dal presente articolo, in  materia  di
trattamento economico  dei  dirigenti  di  cui  al  comma  1  restano
confermate, in quanto compatibili  con  le  disposizioni  legislative
vigenti, le previgenti specifiche disposizioni  contrattuali  di  cui
all' area IV ed all'area III, quest'ultima con riferimento alla  sola
dirigenza sanitaria.