Art. 87 
       (Medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale) 
 
   1. Le ricette relative a  prescrizioni  di  medicinali  a  carico,
anche parziale, del Servizio sanitario nazionale sono redatte secondo
il modello di cui al comma 2, conformato in  modo  da  permettere  di
risalire all'identita' dell'interessato solo in  caso  di  necessita'
connesse al controllo della correttezza della prescrizione, ovvero  a
fini di verifiche amministrative o  per  scopi  epidemiologici  e  di
ricerca, nel rispetto delle norme deontologiche applicabili. 
   2. Il modello cartaceo per le ricette  di  medicinali  relative  a
prescrizioni di medicinali a carico,  anche  parziale,  del  Servizio
sanitario nazionale, di cui agli allegati 1, 3, 5 e 6 del decreto del
Ministro della sanita' 11 luglio 1988,  n.  350,  e  al  capitolo  2,
paragrafo 2.2.2. del relativo disciplinare tecnico, e'  integrato  da
un tagliando predisposto su carta o con tecnica di tipo  copiativo  e
unito ai bordi delle zone indicate nel comma 3. 
   3. Il tagliando di cui al  comma  2  e'  apposto  sulle  zone  del
modello   predisposte   per   l'indicazione   delle   generalita'   e
dell'indirizzo dell'assistito, in modo da consentirne la visione solo
per effetto di una momentanea separazione del tagliando medesimo  che
risulti necessaria ai sensi dei commi 4 e 5. 
   4. Il tagliando puo' essere momentaneamente separato  dal  modello
di  ricetta,  e  successivamente  riunito  allo  stesso,  quando   il
farmacista lo ritiene indispensabile, mediante sottoscrizione apposta
sul tagliando, per una effettiva  necessita'  connessa  al  controllo
della correttezza della prescrizione, anche per  quanto  riguarda  la
corretta fornitura del farmaco. 
   5. Il tagliando puo' essere momentaneamente separato nei  modi  di
cui al comma 3 anche presso i competenti organi per fini di  verifica
amministrativa sulla correttezza della prescrizione, o  da  parte  di
soggetti legittimati a svolgere indagini epidemiologiche o di ricerca
in  conformita'  alla  legge,  quando  e'   indispensabile   per   il
perseguimento delle rispettive finalita'. 
   6. Con decreto del Ministro della salute, sentito il Garante, puo'
essere individuata una ulteriore soluzione tecnica diversa da  quella
indicata nel comma 1, basata sull'uso di una fascetta  adesiva  o  su
altra tecnica equipollente relativa anche a modelli non cartacei. 
 
          Nota all'art. 87:
              Il  decreto  del Ministro della sanita' 11 luglio 1988,
          n.  350  (Disciplina  dell'impiego  nel  Servizio sanitario
          nazionale   del   ricettario   standardizzato   a   lettura
          automatica)  e'  stato  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          17 agosto 1998, n. 192.
              - Si   riporta  il  paragrafo  2.2.2.  del  capitolo  2
          (Istruzioni per la compilazione e l'impiego del modulo) del
          disciplinare tecnico del predetto decreto Ministeriale:
              «2.2.2.  (Generalita' e indirizzo dell'assistito). - La
          indicazione in chiaro del cognome e del nome dell'assistito
          nonche'  del domicilio dello stesso nei casi previsti dalla
          legge   costituisce   un   adempimento  necessario  per  la
          validita'  dell'atto  prescrittivo, anche in presenza della
          indicazione del codice sanitario.
              A  seguito  della introduzione delle misure indicate al
          successivo  punto  2.3.1, la trascrizione delle generalita'
          dell'assistito  potra'  essere  effettuata con le modalita'
          semplificate ivi illustrate.».