Articolo 87 Beni culturali rubati o illecitamente esportati 1. La restituzione dei beni culturali indicati nell'annesso alla Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati e' disciplinata dalle disposizioni della Convenzione medesima e dalle relative norme di ratifica ed esecuzione.
Nota all'art. 87: - L'atto finale della conferenza diplomatica per l'adozione del progetto di Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, con annesso, fatto a Roma il 24 giugno 1995, e' stato ratificato e reso esecutivo con legge 7 giugno 1999, n. 213, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1999.