Art. 87. 
                    Informazione del consumatore 
  1. Nel corso delle trattative e comunque  prima  della  conclusione
del contratto, il venditore o l'organizzatore forniscono per iscritto
informazioni  di  carattere  generale   concernenti   le   condizioni
applicabili ai cittadini dello Stato membro  dell'Unione  europea  in
materia di passaporto e visto con l'indicazione dei  termini  per  il
rilascio, nonche' gli obblighi sanitari e le relative formalita'  per
l'effettuazione del viaggio e del soggiorno. 
  2. Prima dell'inizio del viaggio l'organizzatore  ed  il  venditore
comunicano al consumatore per iscritto le seguenti informazioni: 
    a) orari, localita' di sosta intermedia e coincidenze; 
    b) generalita' e recapito telefonico di eventuali  rappresentanti
locali  dell'organizzatore  o  venditore  ovvero  di  uffici   locali
contattabili dal viaggiatore in caso di difficolta'; 
    c)   recapito   telefonico   dell'organizzatore    o    venditore
utilizzabile in caso di  difficolta'  in  assenza  di  rappresentanti
locali; 
    d) per i viaggi ed i soggiorni di minorenne all'estero,  recapiti
telefonici per stabilire un contatto diretto  con  questi  o  con  il
responsabile locale del suo soggiorno; 
    e)  circa  la  sottoscrizione  facoltativa  di  un  contratto  di
assicurazione a copertura delle spese sostenute dal  consumatore  per
l'annullamento del contratto o per il rimpatrio in caso di  incidente
o malattia. 
  3. Quando il contratto e' stipulato nell'imminenza della  partenza,
le  indicazioni  contenute  nel  comma  1   devono   essere   fornite
contestualmente alla stipula del contratto. 
  4. E' fatto comunque divieto di  fornire  informazioni  ingannevoli
sulle modalita' del  servizio  offerto,  sul  prezzo  e  sugli  altri
elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette
informazioni vengono comunicate al consumatore.